Causa C‑112/13

A

contro

B e altri

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof)

«Articolo 267 TFUE — Costituzione nazionale — Procedimento incidentale di controllo di legittimità costituzionale obbligatorio — Esame della conformità di una legge nazionale sia con il diritto dell’Unione sia con la Costituzione nazionale — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Mancanza di un domicilio o di una residenza conosciuti del convenuto sul territorio di uno Stato membro — Proroga di competenza in caso di comparizione del convenuto — Curatore del convenuto in absentia»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’11 settembre 2014

  1. Questioni pregiudiziali – Rinvio alla Corte – Competenze dei giudizi nazionali – Normativa nazionale che obbliga i giudici ordinari di appello o di ultima istanza a sottoporre alla Corte costituzionale una domanda di annullamento delle leggi contrarie alla Carta dei diritti fondamentali – Carattere prioritario di un tale procedimento incidentale – Impossibilità per il giudice ordinario di dirimere immediatamente la controversia disapplicando una tale legge – Ammissibilità – Presupposti – Valutazione da parte del giudice nazionale

    (Art. 267 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)

  2. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Proroga di competenza – Comparizione del convenuto ai sensi dell’articolo 24 del regolamento n. 44/2001 – Nozione – Comparizione del curatore del convenuto in absentia – Esclusione – Presupposti

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 24)

  1.  Il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 267 TFUE, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale i giudici ordinari di appello o di ultima istanza, qualora ritengano che una legge nazionale sia contraria all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sono obbligati a presentare, nel corso del procedimento, alla Corte costituzionale una domanda di annullamento con efficacia erga omnes della legge, anziché limitarsi a disapplicarla, quando il carattere prioritario di siffatto procedimento abbia per effetto di impedire a tali giudici ordinari – tanto prima della proposizione di una siffatta domanda al giudice nazionale competente per l’esercizio del controllo di costituzionalità delle leggi, quanto, eventualmente, dopo la decisione di tale giudice sulla suddetta domanda – di esercitare la loro facoltà o di adempiere il loro obbligo di sottoporre alla Corte questioni pregiudiziali. Per contro, il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 267 TFUE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una siffatta normativa nazionale se i suddetti giudici ordinari restano liberi di:

    sottoporre alla Corte, in qualunque fase del procedimento ritengano appropriata, e finanche al termine del procedimento incidentale di controllo generale delle leggi, qualsiasi questione pregiudiziale a loro giudizio necessaria,

    adottare qualsiasi misura necessaria per garantire la tutela giurisdizionale provvisoria dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione, e

    disapplicare, al termine di un siffatto procedimento incidentale, la disposizione legislativa nazionale in questione ove la ritengano contraria al diritto dell’Unione.

    Spetta al giudice del rinvio verificare se la normativa nazionale possa essere interpretata conformemente a tali precetti del diritto dell’Unione.

    (v. punto 46, dispositivo 1)

  2.  L’articolo 24 del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che, quando, in forza della normativa nazionale, un giudice nazionale nomini un curatore in absentia per un convenuto al quale l’atto introduttivo del ricorso non è stato notificato perché la sua residenza era sconosciuta, la comparizione di detto curatore del convenuto in absentia non equivale alla comparizione dello stesso convenuto ai sensi dell’articolo 24 del suddetto regolamento, che determina la competenza internazionale di tale giudice.

    In effetti, la proroga tacita della competenza ai sensi dell’articolo 24, prima frase, del regolamento n. 44/2001 è fondata su una scelta volontaria delle parti nella controversia riguardo a detta competenza, la quale presuppone che il convenuto sia a conoscenza del giudizio instaurato nei suoi confronti. Per contro, non si può ritenere che un convenuto in absentia al quale l’atto introduttivo del ricorso non sia stato notificato e che ignori il giudizio instaurato nei suoi confronti abbia tacitamente accettato la competenza del giudice adito.

    Inoltre, un convenuto in absentia che ignori il giudizio instaurato nei suoi confronti e la nomina di un proprio curatore in absentia non può fornire a tale curatore tutte le informazioni necessarie a verificare la competenza internazionale del giudice adito e a consentirgli di opporsi in modo efficace a detta competenza oppure di accettarla con cognizione di causa. In un siffatto contesto, neanche la comparizione del curatore in absentia può valere quale accettazione tacita da parte del convenuto.

    Al riguardo, in una situazione dove l’atto introduttivo del ricorso non è stato notificato al convenuto, che era domiciliato in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito, non si può ritenere che l’instaurazione della competenza internazionale di quest’ultimo a motivo della comparizione di un curatore in absentia, nominato per il convenuto, fosse prevedibile.

    Il diritto a un ricorso effettivo del ricorrente sancito dall’articolo 47 della Carta, che deve essere attuato in concomitanza con i diritti della difesa del convenuto nell’ambito del regolamento n. 44/2001, non impone un’interpretazione differente dell’articolo 24 del medesimo regolamento.

    Un’interpretazione dell’articolo 24 del regolamento n. 44/2001 secondo cui un tutore o un curatore del convenuto in absentia possa comparire per detto convenuto ai sensi dell’articolo 24 del regolamento n. 44/2001 non può essere considerata stabilire un giusto equilibrio tra il diritto a un ricorso effettivo e i diritti della difesa. In effetti, una tale interpretazione priverebbe il convenuto della possibilità di far rispettare i diritti della difesa opponendosi, in forza dell’articolo 34, punto 2, al riconoscimento della decisione pronunciata nei suoi confronti.

    (v. punti 54, 55, 57, 58, 60, 61, dispositivo 2)