SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
5 novembre 2014 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale — Previdenza sociale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Articoli 12, 45, 46 e 94 — Normativa nazionale che assoggetta la concessione di una pensione alla condizione dell’interruzione del versamento dei contributi all’assicurazione di vecchiaia — Riscatto di un periodo assicurativo mancante a titolo di contropartita del versamento di contributi — Concomitanza di periodi assicurativi in più Stati membri — Facoltà dell’assicurato di escludere la regola del cumulo della durata dei periodi contributivi e assicurativi — Revoca della pensione concessa e recupero dell’indebito percepito — Obbligo di corresponsione di interessi»
Nella causa C‑103/13,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Administrativen sad Sofia‑grad (Bulgaria), con decisione del 12 febbraio 2013, pervenuta in cancelleria il 4 marzo 2013, nel procedimento
Snezhana Somova
contro
Glaven direktor na Stolichno upravlenie «Sotsialno osiguryavane»,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da A. Tizzano, presidente di sezione, E. Levits, M. Berger (relatore), S. Rodin e F. Biltgen, giudici,
avvocato generale: M. Wathelet
cancelliere: M. Aleksejev, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 gennaio 2014,
considerate le osservazioni presentate:
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per il governo bulgaro, da E. Petranova e Y. Atanasov, in qualità di agenti; |
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per l’Irlanda, da E. Creedon, in qualità di agente; |
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per la Commissione europea, da M. Kellerbauer, D. Roussanov, V. Kreuschitz e S. Petrova, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 marzo 2014,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 48, primo comma, lettera a), TFUE e 49 TFUE nonché degli articoli 12, paragrafi 1 e 2, 46, paragrafi 1 e 2, e 94, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nel testo modificato e novellato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 (GU L 392, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»). |
2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Somova e il Glaven direktor na Stolichno upravlenie «Sotsialno osiguryavane» (direttore generale del servizio «Sicurezza sociale» della capitale; in prosieguo: il «SUSO»), in merito alla decisione di quest’ultimo con cui è stata disposta la ripetizione delle somme corrisposte a titolo di pensione individuale di vecchiaia, oltre agli interessi, in base al rilievo che il diritto alla pensione sarebbe stato concesso in violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del codice delle assicurazioni sociali (Kodeks za sotsialnoto osiguryavane; in prosieguo: il «KSO»). |
Contesto normativo
La normativa dell’Unione
3 |
Il regolamento n. 1408/71, in vigore all’epoca dei fatti del procedimento principale, è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1). |
4 |
L’articolo 12 del regolamento n. 1408/71, intitolato «Divieto di cumulo delle prestazioni», prevede, ai paragrafi 1 e 2, quanto segue: «1. Il presente regolamento non può conferire, né mantenere il diritto a beneficiare di più prestazioni della stessa natura riferentesi ad uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria. Tale disposizione non si applica tuttavia alle prestazioni per invalidità, vecchiaia, morte (pensioni) o per malattia professionale che sono liquidate dalle istituzioni di due o più Stati membri ai sensi dell’articolo 41, dell’articolo 43, paragrafi 2 e 3, degli articoli 46, 50 e 51, oppure dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera b). 2. Se non è diversamente disposto nel presente regolamento, le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni di sicurezza sociale o con altri redditi di qualsiasi natura, sono opponibili al beneficiario anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro o di redditi ottenuti nel territorio di altro Stato membro». |
5 |
L’articolo 44 del regolamento medesimo, rubricato «Disposizioni generali concernenti la liquidazione delle prestazioni quando il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto alla legislazione di due o più Stati membri», così recitava ai paragrafi 1 e 2: «1. I diritti a prestazioni di un lavoratore subordinato o autonomo che è stato soggetto alla legislazione di due o più Stati membri, o dei suoi superstiti, sono determinati in conformità delle disposizioni del presente capitolo. 2. Fatto salvo l’articolo 49, si deve procedere alle operazioni di liquidazione rispetto a tutte le legislazioni alle quali il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto, non appena l’interessato abbia presentato una domanda di liquidazione. Si deroga a tale norma se l’interessato chiede espressamente di soprassedere alla liquidazione delle prestazioni di vecchiaia acquisite secondo la legislazione di uno o più Stati membri». |
6 |
Il successivo articolo 45, intitolato «Presa in considerazione dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni alle quali il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto ai fini dell’acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto a prestazioni», al paragrafo 1 così disponeva: «Se la legislazione di uno Stato membro subordina l’acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni in virtù di un regime che non è un regime speciale ai sensi dei paragrafi 2 o 3, al compimento di periodi di assicurazione o di residenza, l’istituzione competente di questo Stato membro tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti – sia in un regime generale sia in un regime speciale – sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, applicabile a lavoratori subordinati o autonomi. A tal fine, essa tiene conto di detti periodi come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica». |
7 |
Il successivo articolo 46, rubricato «Liquidazione delle prestazioni», prevedeva, ai paragrafi 1 e 2, quanto segue: «1. Qualora le condizioni richieste dalla legislazione di uno Stato membro per aver diritto alle prestazioni siano soddisfatte senza che sia necessario applicare l’articolo 45 né l’articolo 40, paragrafo 3, si applicano le norme seguenti:
L’allegato IV, parte C, indica per ciascuno Stato membro interessato i casi in cui i due calcoli porterebbero a tale risultato. 2. Se le condizioni richieste dalla legislazione di uno Stato membro per aver diritto alle prestazioni non sono soddisfatte se non dopo l’applicazione dell’articolo 45 e/o dell’articolo 40, paragrafo 3, si applicano le norme seguenti: (...)». |
8 |
L’articolo 84 bis del regolamento medesimo, intitolato «Rapporti tra le istituzioni e le persone cui si applica il presente regolamento», così recitava: «1. Le istituzioni e le persone cui si applica il presente regolamento hanno un obbligo reciproco di informazione e di cooperazione per garantire la corretta applicazione del presente regolamento. Le istituzioni, secondo il principio di buona amministrazione, rispondono a tutte le domande entro un termine ragionevole e comunicano in proposito alle persone interessate qualsiasi informazione necessaria per far valere i diritti loro conferiti dal presente regolamento. Le persone interessate hanno l’obbligo di informare quanto prima le istituzioni dello Stato competente e dello Stato di residenza in merito ad ogni cambiamento nella loro situazione personale o familiare che incida sui loro diritti alle prestazioni previste dal presente regolamento. 2. La mancata osservanza dell’obbligo di informazione di cui al paragrafo 1, terzo comma, può formare oggetto di misure proporzionate conformemente al diritto nazionale. Tuttavia, tali misure devono essere equivalenti a quelle applicabili a situazioni analoghe che dipendono dall’ordinamento giuridico interno e non devono nella pratica rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti agli interessati dal presente regolamento. 3. In caso di difficoltà d’interpretazione o di applicazione del presente regolamento tali da incidere sui diritti di una persona cui esso si applica, l’istituzione dello Stato competente o dello Stato di residenza della persona interessata deve contattare l’istituzione o le istituzioni dello Stato o degli Stati membri interessati. In assenza di una soluzione entro un termine ragionevole, le autorità interessate possono adire la commissione amministrativa». |
9 |
Il successivo articolo 94, relativo alle disposizioni transitorie per i lavoratori dipendenti, al paragrafo 2 prevedeva quanto segue: «Ogni periodo di assicurazione e, eventualmente, ogni periodo di occupazione o di residenza compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro prima del 1o ottobre 1972 o della data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello Stato membro interessato o in una parte di esso, è preso in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti in conformità delle disposizioni del presente regolamento». |
10 |
L’allegato IV, parte C, del regolamento n. 1408/71 era intitolato «Casi previsti all’articolo 46, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, in cui si può rinunciare al calcolo delle prestazioni conformemente all’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento». Alla lettera B) «Bulgaria» erano indicate: «Tutte le richieste di pensioni per periodi assicurativi e di pensioni di vecchiaia e di invalidità a motivo di malattia generale, e di pensioni di reversibilità derivanti dalle summenzionate pensioni». |
11 |
L’allegato VII del regolamento medesimo, rubricato «Casi in cui una persona è soggetta simultaneamente alla legislazione di due Stati membri», al punto 2 così recitava: «Esercizio di un’attività autonoma in Bulgaria e di un’attività subordinata in un altro Stato membro». |
La normativa bulgara
12 |
L’articolo 4, paragrafo 3, del KSO, così dispone: «Sono obbligatoriamente assicurate per l’invalidità per malattia, per la vecchiaia e la morte: (...)
(...)». |
13 |
Con sentenza del 29 giugno 2000, n. 5, il Konstitutsionen sad (Corte costituzionale) dichiarava contrario alla Costituzione l’obbligo, posto a carico dei pensionati svolgenti attività lavorativa in qualità di lavoratori autonomi, di assicurazione e di contribuzione. Detti pensionati lavoratori autonomi possono tuttavia assicurarsi volontariamente per i tre rischi elencati all’articolo 4, paragrafo 3, del KSO. |
14 |
Nel testo applicabile ai lavoratori autonomi nel periodo compreso tra il 27 dicembre 2005 ed il 31 dicembre 2011, l’articolo 94 del KSO, rubricato «Data di concessione della pensione», al paragrafo 1 disponeva quanto segue: «Le pensioni sono concesse a decorrere dalla data di maturazione del diritto e, per quanto concerne le pensioni di vecchiaia, a decorrere dal termine dell’assicurazione, se la domanda è stata depositata, unitamente ai documenti richiesti, entro sei mesi dalla maturazione del diritto o, all’occorrenza, dal termine dell’assicurazione. Se i documenti sono depositati dopo la scadenza del termine di sei mesi dalla maturazione del diritto o, all’occorrenza, dal termine dell’assicurazione, le pensioni sono concesse a decorrere dalla data di deposito dei documenti». |
15 |
L’obbligo di porre termine all’assicurazione, imposto dall’articolo 94 del KSO, ai fini del sorgere del diritto alla pensione è stato abrogato, per quanto attiene ai lavoratori autonomi, a decorrere dal 1o gennaio 2012. |
16 |
L’articolo 114 del KSO, intitolato «Recupero di somme indebitamente percepite», al paragrafo 1 così dispone: «Le somme indebitamente percepite a titolo di prestazioni assicurative sono ripetute, unitamente agli interessi, presso il beneficiario (...)». |
17 |
L’articolo 9, paragrafi 3 e 5, delle disposizioni transitorie finali del KSO così dispone: «3. Nel periodo di assicurazione in vista di un pensionamento, è altresì computato il periodo in cui gli interessati avevano raggiunto l’età considerata all’articolo 68, primo e secondo comma, ma durante il quale mancavano cinque anni di contributi prima della maturazione del diritto alla pensione e nel corso del quale sono stati pagati contributi assicurativi calcolati sulla base del reddito minimo garantito ai lavoratori autonomi, determinato ai sensi della legge di finanziamento dell’assicurazione statale obbligatoria il giorno del pagamento di tali contributi, qualora detto periodo non sia stato computato come periodo di assicurazione sulla base di un’altra disposizione del presente codice. (...) 5. Relativamente a un periodo di assicurazione maturato in forza del terzo comma, il diritto alla pensione sorge il giorno del pagamento dei contributi sociali o il giorno della convalida del piano di rateizzazione di tali contributi». |
Controversia principale e questioni pregiudiziali
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In data 18 gennaio 2007, la sig.ra Somova chiedeva la concessione di una pensione di vecchiaia dichiarando di aver svolto attività lavorativa in Bulgaria dal 18 gennaio 1957 al 31 maggio 1996 e di non essere più assicurata a decorrere dal 4 giugno 1996. La domanda veniva respinta con decisione del 6 febbraio 2007 in base al rilievo che la sig.ra Somova, avendo versato contributi assicurativi in Bulgaria per un periodo assicurativo di durata complessiva pari a 33 anni, 11 mesi e 17 giorni, non rispondeva ai requisiti di età e di anzianità richiesti dalla legge bulgara. |
19 |
Il 22 giugno 2007, la sig.ra Somova chiedeva la liquidazione dei propri diritti alla pensione di vecchiaia sulla base dell’articolo 9 delle disposizioni transitorie e finali del KSO, nel testo allora vigente. In base a tale articolo, la liquidazione era subordinata al versamento dei contributi corrispondenti ad un periodo assicurativo residuo mancante di due anni, sei mesi e diciassette giorni. Con decisione del 5 luglio 2007, alla sig.ra Somova veniva concesso, su sua richiesta, un piano di rateizzazione per il pagamento dei contributi mancanti. |
20 |
In pari data, la figlia della sig.ra Somova, agente in qualità di sua mandataria, certificava per iscritto che la madre non aveva svolto attività lavorativa successivamente al 4 giugno 1996 e che non era più assicurata. |
21 |
Con decisione dell’11 luglio 2007, veniva concessa alla sig.ra Somova la pensione di vecchiaia minima con decorrenza 5 luglio 2007. La pensione veniva successivamente più volte rivalutata. |
22 |
A seguito di domanda di pensione di vecchiaia presentata dalla sig.ra Somova nel 2011 presso l’ente austriaco di previdenza sociale competente, il SUSO riceveva, il 20 settembre 2011, i moduli E 001/AT e E 205/AT da cui risultava che la sig.ra Somova era stata affiliata, per i periodi compresi dall’ottobre 1995 al dicembre del 2000 e dal gennaio del 2001 al luglio del 2011, al regime di previdenza sociale dei lavoratori autonomi previsto dalla legge federale austriaca di sicurezza sociale. In tali periodi la sig.ra Somova aveva svolto in Austria l’attività di agricoltore. |
23 |
Il SUSO ne deduceva che, al 5 luglio 2007, data di concessione della pensione di vecchiaia, la sig.ra Somova non aveva cessato di versare contributi previdenziali. Con tre decisioni pronunciate sulla base di tale rilievo, il SUSO annullava la decisione di concessione della pensione di vecchiaia della sig.ra Somova, da un lato, e le decisioni di rivalutazione del suo importo, dall’altro, disponendo la ripetizione, oltre agli interessi, delle somme corrisposte alla medesima. |
24 |
Il ricorso proposto dalla sig.ra Somova avverso dette decisioni veniva respinto con decisione del SUSO del 2 dicembre 2011. Quest’ultimo riteneva che il certificato del 5 luglio 2007 rilasciato dalla mandataria della sig.ra Somova non riguardasse unicamente l’interruzione dell’assicurazione sociale della stessa in Bulgaria considerato che, a norma dell’articolo 84 bis del regolamento n. 1408/71, la sig.ra Somova era tenuta ad informare l’ente di previdenza sociale bulgara in merito alla sua affiliazione in un altro Stato membro. Inoltre, si sarebbe dovuto tener conto, ai sensi degli articoli 44, paragrafo 2, e 45 del regolamento medesimo, dei periodi assicurativi compiuti dalla sig.ra Somova in Austria senza tuttavia applicare l’articolo 9 delle disposizioni transitorie e finali del KSO. |
25 |
A parere della sig.ra Somova, il fatto di essere affiliata in Austria al momento della domanda di pensione presentata in Bulgaria non è pertinente, trattandosi di un’affiliazione ad un regime di previdenza sociale di un altro Stato membro. |
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Ciò premesso, l’Administrativen sad Sofia-grad decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
Sulla ricevibilità delle questioni
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L’Irlanda ritiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale sia irricevibile in quanto la controversia principale presenterebbe carattere puramente interno e la sua soluzione non richiederebbe né l’applicazione né l’interpretazione del diritto dell’Unione. In tale contesto, a parere dello Stato membro medesimo, la decisione di rinvio non contiene, segnatamente, informazioni sufficienti relative alle circostanze di fatto e di diritto della controversia principale che dimostrino chiaramente l’eventuale incidenza del diritto dell’Unione sulla soluzione della lite. |
28 |
Tale tesi non può essere accolta. Infatti, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, le norme del Trattato FUE in materia di libera circolazione delle persone e gli atti adottati in esecuzione delle stesse non possono essere applicati a situazioni che non presentino alcun fattore di collegamento con una qualsiasi delle situazioni contemplate dal diritto dell’Unione e i cui elementi rilevanti restino nel complesso confinati all’interno di un unico Stato membro (v., sentenza Dereci e a., C‑256/11, EU:C:2011:734, punto 60 e la giurisprudenza citata). |
29 |
Nella specie, tuttavia, sebbene la controversia principale riguardi essenzialmente la condizione, imposta dall’articolo 94, paragrafo 1, del KSO, che assoggetta il sorgere del diritto alla pensione di vecchiaia all’interruzione dell’affiliazione alla previdenza sociale, la situazione in esame non può essere qualificata puramente interna ad uno Stato membro. Infatti, alla data della domanda di pensione, la sig.ra Somova svolgeva attività lavorativa autonoma in Austria, esercitando in tal modo il proprio diritto alla libertà di stabilimento ai sensi dell’articolo 49 TFUE. |
30 |
Inoltre, il giudice del rinvio ha rilevato che taluni periodi assicurativi della sig.ra Somova al regime di assicurazione vecchiaia in Austria si accavallavano con periodi di assicurazione analoghi in Bulgaria, segnatamente quello di 2 anni, 6 mesi e 17 giorni riscattato dalla sig.ra Somova a titolo di contropartita del versamento di contributi complementari, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, delle disposizioni transitorie e finali del KSO. Orbene, una fattispecie di tal genere è, in linea di principio, disciplinata dalle disposizioni del regolamento n. 1408/71. |
31 |
Le questioni pregiudiziali sono pertanto ricevibili. |
Sulla prima questione
32 |
Con la prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se gli articoli 48 TFUE e 49 TFUE ostino ad una normativa nazionale, quale l’articolo 94, paragrafo 1, del KSO, in base alla quale la liquidazione del diritto alla pensione di vecchiaia è soggetta alla previa condizione dell’interruzione del versamento dei contributi previdenziali connessi ad un’attività esercitata in un altro Stato membro. |
Sull’esistenza di restrizioni
33 |
Per quanto attiene alla questione se una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale costituisca una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori, si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, il regolamento n. 1408/71 non organizza un regime comune di previdenza sociale, ma lascia sussistere regimi nazionali distinti ed ha come solo obiettivo quello di assicurare un coordinamento tra questi ultimi. Pertanto, gli Stati membri conservano la loro competenza a disciplinare i loro sistemi di previdenza sociale (v. sentenza Salgado González, C‑282/11, EU:C:2013:86, punto 35 e giurisprudenza ivi citata). |
34 |
Conseguentemente, in mancanza di un’armonizzazione a livello dell’Unione, spetta alla normativa di ciascuno Stato membro di determinare, segnatamente, le condizioni cui è subordinato il diritto alle prestazioni (sentenza Salgado González, EU:C:2013:86, punto 36 e giurisprudenza ivi citata). |
35 |
Nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri devono nondimeno rispettare il diritto dell’Unione e, in particolare, le disposizioni del Trattato relative alla libertà riconosciuta ad ogni cittadino dell’Unione di circolare e di soggiornare sul territorio degli Stati membri (sentenza Salgado González, EU:C:2013:86, punto 37 e giurisprudenza ivi citata). |
36 |
Si deve parimenti ricordare che il complesso delle norme del Trattato relative alla libera circolazione delle persone mira a facilitare ai cittadini dell’Unione l’esercizio di attività lavorative di qualsivoglia natura nel territorio dell’Unione stessa ed osta ai provvedimenti che potrebbero sfavorirli qualora intendano svolgere un’attività economica nel territorio di un altro Stato membro (v., in particolare, sentenze Bosman, C‑415/93, EU:C:1995:463, punto 94, nonché ITC, C‑208/05, EU:C:2007:16, punto 31 e la giurisprudenza citata). |
37 |
Le disposizioni nazionali che impediscano ad un cittadino di uno Stato membro di lasciare il paese di origine per esercitare il suo diritto di libera circolazione o che lo dissuadano dal farlo costituiscono, quindi, ostacoli frapposti a tale libertà anche se si applicano indipendentemente dalla cittadinanza dei lavoratori interessati (v., segnatamente, sentenze Bosman, EU:C:1995:463, punto 96; ITC, EU:C:2007:16, punto 33, nonché Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken, C‑514/12, EU:C:2013:799, punto 30 e la giurisprudenza citata). |
38 |
Pertanto, le norme del Trattato relative alla libera circolazione delle persone ostano a qualsiasi provvedimento nazionale che, seppur applicabile senza discriminazioni basate sulla cittadinanza, sia idoneo ad ostacolare o a scoraggiare l’esercizio, da parte dei cittadini dell’Unione, delle libertà fondamentali garantite dal Trattato (v., in tal senso, sentenze Gouvernement de la Communauté française et gouvernement wallon, C‑212/06, EU:C:2008:178, punto 45, nonché Casteels, C‑379/09, EU:C:2011:131, punto 22). |
39 |
Ne consegue che il legislatore bulgaro è competente a fissare, sulla base del proprio diritto nazionale, i requisiti ai fini della concessione di una pensione di vecchiaia sempreché non siano discriminatori in base alla cittadinanza dei richiedenti e non impediscano o non dissuadano i soggetti legittimati ad una pensione di vecchiaia dall’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato. |
40 |
Nel procedimento principale, l’articolo 94, paragrafo 1, del KSO si applica indistintamente a tutti i lavoratori che abbiano svolto attività lavorativa in Bulgaria e non costituisce, quindi, una discriminazione in base alla nazionalità dei lavoratori interessati. |
41 |
Per quanto attiene ad un eventuale ostacolo alle libertà fondamentali, si deve rilevare che tale disposizione impone, ai fini della liquidazione dei diritti alla pensione di vecchiaia, un’interruzione formale del versamento dei contributi che si traduce in una cessazione dell’attività lavorativa. Il governo bulgaro ha confermato, all’udienza, che un’interruzione brevissima di un giorno è sufficiente per soddisfare tale requisito. Inoltre, l’assicurato non viene privato del diritto di svolgere l’attività lavorativa successivamente alla liquidazione dei diritti alla pensione di vecchiaia e può cumulare la pensione con un’attività lavorativa retribuita. |
42 |
Infatti, un’interruzione di tal genere del versamento di contributi, così come può risultare agevole per un lavoratore che eserciti la propria attività in Bulgaria, può invece risultare difficile, se non impossibile, per un lavoratore che si avvalga della libertà di circolazione o della libertà di stabilimento esercitando un’attività professionale, come lavoratore dipendente o autonomo, in un altro Stato membro. In particolare, gli oneri amministrativi eventualmente conseguenti a tale interruzione in un altro Stato membro potrebbero spingere o anzi costringere un lavoratore collocato in una situazione analoga a quella della sig.ra Somova ad interrompere l’attività lavorativa per un periodo di durata imprevedibile, più lunga rispetto a quella minima di un giorno richiesta dalla normativa bulgara, al fine di ottenere la concessione di una pensione di vecchiaia ai sensi della normativa medesima. |
43 |
Orbene, un’interruzione di tal genere potrebbe compromettere il proseguimento, da parte di un lavoratore autonomo, della propria attività lavorativa, rendendo precaria la sua situazione professionale, atteso che, a seguito di tale interruzione, non avrebbe alcuna garanzia di poter proseguire l’attività o di trovarne un’altra. |
44 |
Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 49 delle conclusioni, la stessa interruzione potrebbe parimenti produrre, successivamente alla ripresa dell’attività da parte del lavoratore, conseguenze negative sulla retribuzione, sullo sviluppo della carriera e sull’avanzamento del lavoratore, quali, a titolo esemplificativo, la perdita del diritto alle ferie retribuite, un inquadramento più basso o un’anzianità inferiore. |
45 |
Ne consegue che una disposizione nazionale, quale l’articolo 94, paragrafo 1, del KSO, è tale da impedire o dissuadere coloro che beneficino di una pensione di vecchiaia ai sensi della normativa bulgara dall’esercizio di un’attività lavorativa in un altro Stato membro e costituisce, pertanto, un ostacolo alla libera circolazione e, segnatamente, alla libertà di stabilimento prevista dall’articolo 49 TFUE. |
Sulla giustificazione della restrizione
46 |
Una misura che ostacoli la libera circolazione dei lavoratori può essere ammessa solo qualora persegua uno scopo legittimo compatibile con il Trattato e sia giustificata da motivi imperativi di interesse generale. Tuttavia, in un caso del genere, occorre inoltre che l’applicazione di una siffatta misura sia idonea a garantire il conseguimento dell’obiettivo di cui trattasi e non ecceda quanto necessario per conseguirlo (v., segnatamente, sentenze ITC, EU:C:2007:16, punto 37, nonché Wencel, C‑589/10, EU:C:2013:303, punto 70 e giurisprudenza citata). |
47 |
In limine, si deve rilevare che il governo bulgaro ha confermato, all’udienza, che un assicurato conserva il diritto di esercitare un’attività lavorativa successivamente alla liquidazione dei propri diritti alla pensione di vecchiaia e può cumulare la pensione di vecchiaia stessa con un’attività lavorativa retribuita. Non sussiste quindi alcun nesso necessario e diretto tra la corresponsione della pensione in base alla normativa bulgara e la cessazione di un’attività lavorativa retribuita. |
48 |
Inoltre, il governo bulgaro ha fatto presente, all’udienza, che l’obiettivo dell’esigenza puramente formale dell’interruzione di un’attività risulta sconosciuto, se non inesistente. Il governo medesimo ha aggiunto che tale esigenza è illogica e priva di interesse e che, inoltre, la disposizione da cui risulta è stata abrogata per i lavoratori autonomi a decorrere dal 1o gennaio 2012 e che l’opportunità di analoga abrogazione per i lavoratori dipendenti costituisce attualmente oggetto di esame in Bulgaria. |
49 |
Si deve pertanto rilevare che l’esigenza de qua non è giustificata da un obiettivo di interesse generale la cui realizzazione essa sia volta a garantire. |
50 |
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alla prima questione nel senso che l’articolo 49 TFUE osta alla normativa di uno Stato membro, quale l’articolo 94, paragrafo 1, del KSO, ai sensi della quale la liquidazione dei diritti alla pensione di vecchiaia è soggetta alla previa condizione dell’interruzione del versamento dei contributi di previdenza sociale inerenti ad un’attività lavorativa esercitata in un altro Stato membro. |
Sulla seconda questione
51 |
Con la seconda questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se gli articoli 45, 46, paragrafo 2, e 94, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 debbano essere interpretati nel senso che possiedono natura imperativa ovvero nel senso che attribuiscono agli assicurati della previdenza sociale la facoltà di optare affinché non vengano presi in considerazione, ai fini della determinazione dei diritti sorti in uno Stato membro, i periodi assicurativi compiuti in un altro Stato membro prima della data di applicazione del regolamento medesimo nel primo Stato membro. |
52 |
Esaminando, anzitutto, l’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71, si deve ricordare che è ivi previsto che ogni periodo di assicurazione nonché, eventualmente, ogni periodo di occupazione o di residenza, compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro prima del 1o ottobre 1972 o prima della data di applicazione del regolamento stesso nel territorio dello Stato membro interessato o in una parte di esso, viene preso in considerazione ai fini della determinazione dei diritti acquisiti in conformità delle disposizioni del regolamento medesimo. |
53 |
La natura imperativa di tale disposizione emerge chiaramente dal suo tenore non equivoco e, segnatamente, dall’impiego della locuzione «è preso in considerazione» nel testo francese. Tale conclusione emerge parimenti dalle altre versioni linguistiche del regolamento n. 1408/71, senza prestare il fianco ad alcuna discussione in merito al carattere imperativo della disposizione stessa. |
54 |
Tale interpretazione letterale dell’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento è avvalorata dalla costante giurisprudenza della Corte da cui risulta che le disposizioni del regolamento de quo che determinano la legislazione applicabile costituiscono un sistema di norme di conflitto la cui completezza ha l’effetto di privare i legislatori nazionali del potere di determinare la portata e le condizioni di applicazione della propria normativa nazionale in materia, ratione personae e ratione loci (v., segnatamente, sentenza van Delft e a., C‑345/09, EU:C:2010:610, punto 51 nonché giurisprudenza citata). |
55 |
Atteso che le norme di conflitto previste dal regolamento n. 1408/71 si impongono, dunque, imperativamente agli Stati membri, a maggior ragione non può ammettersi che gli assicurati ricompresi nell’ambito di applicazione di dette norme possano osteggiarne gli effetti disponendo della scelta di sottrarsi ad esse. Infatti, l’applicazione del sistema di norme di conflitto introdotto dal regolamento de quo dipende solo dalla situazione obiettiva in cui si trova il lavoratore interessato (sentenza van Delft e a., EU:C:2010:610, punto 52 e giurisprudenza ivi citata). |
56 |
In tale contesto, la Corte ha già avuto modo di affermare, riguardo ai lavoratori migranti, che né il Trattato FUE, segnatamente il suo articolo 45, né il regolamento n. 1408/71 offrono a detti lavoratori la scelta di rinunciare anticipatamente al meccanismo realizzato, in particolare dall’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento medesimo (sentenza van Delft e a., EU:C:2010:610, punto 53 e giurisprudenza ivi citata). |
57 |
Inoltre, il regolamento n. 1408/71, laddove offre agli assicurati della previdenza sociale ricompresi nella sua sfera di applicazione il diritto di scelta della normativa applicabile, lo prevede esplicitamente (sentenza van Delft e a., EU:C:2010:610, punto 54 e giurisprudenza ivi citata). |
58 |
L’articolo 94, paragrafo 2, del menzionato regolamento riveste quindi carattere imperativo. Né gli Stati membri né le autorità competenti, né gli assicurati sociali ricompresi nella sua sfera di applicazione possono derogarvi. |
59 |
Per quanto attiene agli articoli 45 e 46, paragrafo 2, di detto regolamento, si deve parimenti rilevare che essi rivestono carattere imperativo, non offrendo, alla luce del loro tenore, alcun diritto di scelta ad un assicurato compreso ricompreso nella sfera di tali disposizioni (v., per analogia, sentenza van Delft e a., EU:C:2010:610, punto 57). Conseguentemente, l’assicurato non può rinunciare alla loro applicazione omettendo di dichiarare, nella propria domanda di liquidazione dei propri diritti alla pensione di vecchiaia ai sensi della normativa di uno Stato membro, i periodi di assicurazione compiuti in un altro Stato membro. |
60 |
Tale rilievo è avvalorato dall’articolo 84 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71, secondo cui le istituzioni e le persone ricomprese nella sfera di detto regolamento sono tenute ad un mutuo obbligo di informazione e di cooperazione per garantire la corretta applicazione del regolamento stesso. A tal riguardo, le persone interessate sono tenute ad informare nei tempi più brevi possibili le istituzioni dello Stato competente e dello Stato di residenza in merito a qualsiasi mutamento nella loro situazione personale o familiare che incida sul loro diritto alle prestazioni previste dal regolamento medesimo. |
61 |
Ne consegue che, come dedotto dall’Irlanda nelle proprie osservazioni scritte, il richiedente di una prestazione di previdenza sociale non ha il diritto di presentare un resoconto frammentario del proprio percorso professionale e dei periodi di assicurazione al fine di procurarsi un vantaggio economico. |
62 |
Conseguentemente, il carattere imperativo degli articoli 45 e 46, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 non consente all’assicurato di sfuggire all’applicazione, da parte dell’istituzione competente dello Stato membro in cui sia stata presentata la domanda di pensione di vecchiaia, delle regole di cumulo della totalità dei periodi di assicurazione e del calcolo dell’importo effettivo di tale prestazione, al prorata, rispetto alla durata dei periodi di assicurazione compiuti, anteriormente alla data di applicazione di tale regolamento sul territorio dello Stato membro medesimo o di un altro Stato membro. |
63 |
Da tutte le suesposte considerazioni emerge che si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che gli articoli 45, 46, paragrafo 2, e 94, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 devono essere interpretati nel senso che non attribuiscono agli assicurati della previdenza sociale la facoltà di optare affinché non vengano presi in considerazione, ai fini della determinazione dei diritti riconosciuti in uno Stato membro, i periodi di assicurazione compiuti in un altro Stato membro anteriormente alla data di applicazione del regolamento stesso nel primo Stato membro. |
Sulla terza questione
64 |
Con la terza questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che osti ad una disposizione nazionale quale l’articolo 9, paragrafo 3, delle disposizioni transitorie e finali del KSO, nella parte in cui detta disposizione prevede il riscatto dei periodi assicurativi mancanti in contropartita del versamento dei contributi, qualora, come nella specie oggetto del procedimento principale, il periodo così riscattato coincida con periodi assicurativi compiuti in base alla legislazione di un altro Stato membro. |
65 |
A tal riguardo, dalla risposta alla seconda questione emerge che gli articoli 45, 46, paragrafo 2, e 94, paragrafo 2, di detto regolamento presentano carattere imperativo. |
66 |
Pertanto, ai sensi dell’articolo 45 del regolamento stesso, le competenti autorità bulgare erano tenute a prendere in considerazione, nella concessione alla sig.ra Somova di una pensione di vecchiaia in applicazione della legislazione bulgara, i periodi assicurativi compiuti in Bulgaria e in Austria. |
67 |
Infatti, come risulta dagli atti in possesso della Corte, i periodi di assicurazione compiuti dalla sig.ra Somova in Austria sono sufficienti per compensare il periodo nel quale la sig.ra Somova non era assicurata rispetto alla legislazione bulgara. Atteso che il cumulo dei periodi di assicurazione della sig.ra Somova in Bulgaria e in Austria, ai sensi dell’articolo 45 del regolamento n. 1408/71, era sufficiente a garantire alla medesima il diritto alla pensione di vecchiaia a norma della legislazione bulgara, le autorità bulgare non potevano legittimamente imporre il riscatto di un periodo assicurativo ex articolo 9, paragrafo 3, delle disposizioni transitorie e finali del KSO. |
68 |
Alla luce delle suesposte considerazioni e tenuto conto della risposta fornita alla seconda questione, non vi è motivo di dare distinta risposta alla terza questione. |
Sulla quarta questione
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Con la quarta questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se, in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 osti alla normativa di uno Stato membro che consenta a quest’ultimo di interrompere la corresponsione di una pensione di vecchiaia e di procedere alla ripetizione di tutti i pagamenti effettuati. Inoltre, detto giudice chiede se, in base ai principi di equivalenza e di effettività del diritto dell’Unione, la ripetizione debba essere comprensiva degli interessi qualora la legislazione nazionale non preveda l’applicazione di interessi nel recupero di una pensione concessa in base ad un trattato internazionale. |
70 |
Dall’articolo 12, paragrafo 2, di detto regolamento emerge che le clausole di riduzione previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni previdenziali o con altri redditi di qualsiasi altra natura sono, in linea di principio, opponibili a coloro che beneficino di una prestazione a carico di detto Stato membro. |
71 |
Si deve inoltre ricordare che, in base alla normativa bulgara, è consentito cumulare un’attività lavorativa retribuita e una pensione di vecchiaia. |
72 |
Ciò premesso, si deve rilevare che l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 non è applicabile al cumulo dei redditi lavorativi e delle prestazioni previdenziali oggetto del procedimento principale. |
73 |
Pertanto, non occorre procedere alla risposta alla quarta questione. |
Sulle spese
74 |
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.