Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 16 ottobre 2014 – Commissione / Germania
(causa C‑100/13) 1 ( 1 )
«Inadempimento di uno Stato — Libera circolazione delle merci — Normativa di uno Stato membro che impone che determinati prodotti edili recanti il marchio di conformità “CE” siano conformi a norme nazionali supplementari — Norme tecniche edilizie (“Bauregellisten”)»
1. |
Ricorso per inadempimento — Atto introduttivo del giudizio — Esposizione delle censure e dei motivi — Requisiti di forma — Indicazione dei motivi esatti — Ricevibilità [Art. 258 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 21, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 120, c)] (v. punti 32‑34) |
2. |
Ricorso per inadempimento — Prova dell’inadempimento — Onere incombente alla Commissione — Presunzioni — Asserito inadempimento generalizzato che sfocia in una violazione strutturale o sistematica di un atto del diritto comunitario — Inammissibilità (Art. 258 TFUE; direttiva del Consiglio 89/106, artt. 4, § 2, e 6, § 1) (v. punti 36, 37, 39, 42) |
3. |
Ravvicinamento delle legislazioni — Prodotti da costruzione — Direttiva 89/106 — Requisiti essenziali — Attuazione da parte di norme armonizzate — Prodotti recanti il marchio CE — Presunzione di idoneità all’impiego — Obbligo di rispettare le procedure per rimettere in discussione le norme armonizzate previste dalla direttiva — Adozione da parte di uno Stato membro di misure nazionali unilaterali che limitano la libera circolazione dei prodotti da costruzione conformi alla norma armonizzata — Inadempimento (Direttiva del Consiglio 89/106, artt. 4, § 2, 5, 6, § 1, e 21) (v. punti 51‑58) |
4. |
Diritto dell’Unione europea — Esecuzione da parte degli Stati membri — Criteri di valutazione — Settore oggetto di un’armonizzazione esaustiva da parte di un atto di diritto derivato — Valutazione unicamente in base alla misura di armonizzazione (Art. 34 TFUE) (v. punto 62) |
Dispositivo
1) |
La Repubblica federale di Germania, imponendo, mediante le norme tecniche edilizie di cui ai codici per l’edilizia introdotti dai Länder, ai prodotti da costruzione contemplati dalle norme armonizzate EN 681-2:2000, «Elementi di tenuta in elastomero - Requisiti dei materiali per giunti di tenuta nelle tubazioni utilizzate per adduzione e scarico dell’acqua - Elastomeri termoplastici», EN 13162:2008, «Isolanti termici per edilizia - Prodotti di lana minerale (MW) ottenuti in fabbrica - Specificazione» e EN 13241-1, «Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Norma di prodotto - Parte 1: Prodotti senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo», e recanti il marchio «CE», requisiti supplementari per l’effettivo accesso di tali prodotti nel mercato e il loro impiego nel territorio tedesco, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù degli articoli 4, paragrafo 2, e 6, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione, come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003. |
2) |
La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese. |
( 1 ) GU C 114 del 20.4.2013.
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 16 ottobre 2014 – Commissione / Germania
(causa C‑100/13) 1 ( 1 )
«Inadempimento di uno Stato — Libera circolazione delle merci — Normativa di uno Stato membro che impone che determinati prodotti edili recanti il marchio di conformità “CE” siano conformi a norme nazionali supplementari — Norme tecniche edilizie (“Bauregellisten”)»
1. |
Ricorso per inadempimento — Atto introduttivo del giudizio — Esposizione delle censure e dei motivi — Requisiti di forma — Indicazione dei motivi esatti — Ricevibilità [Art. 258 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 21, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 120, c)] (v. punti 32‑34) |
2. |
Ricorso per inadempimento — Prova dell’inadempimento — Onere incombente alla Commissione — Presunzioni — Asserito inadempimento generalizzato che sfocia in una violazione strutturale o sistematica di un atto del diritto comunitario — Inammissibilità (Art. 258 TFUE; direttiva del Consiglio 89/106, artt. 4, § 2, e 6, § 1) (v. punti 36, 37, 39, 42) |
3. |
Ravvicinamento delle legislazioni — Prodotti da costruzione — Direttiva 89/106 — Requisiti essenziali — Attuazione da parte di norme armonizzate — Prodotti recanti il marchio CE — Presunzione di idoneità all’impiego — Obbligo di rispettare le procedure per rimettere in discussione le norme armonizzate previste dalla direttiva — Adozione da parte di uno Stato membro di misure nazionali unilaterali che limitano la libera circolazione dei prodotti da costruzione conformi alla norma armonizzata — Inadempimento (Direttiva del Consiglio 89/106, artt. 4, § 2, 5, 6, § 1, e 21) (v. punti 51‑58) |
4. |
Diritto dell’Unione europea — Esecuzione da parte degli Stati membri — Criteri di valutazione — Settore oggetto di un’armonizzazione esaustiva da parte di un atto di diritto derivato — Valutazione unicamente in base alla misura di armonizzazione (Art. 34 TFUE) (v. punto 62) |
Dispositivo
1) |
La Repubblica federale di Germania, imponendo, mediante le norme tecniche edilizie di cui ai codici per l’edilizia introdotti dai Länder, ai prodotti da costruzione contemplati dalle norme armonizzate EN 681-2:2000, «Elementi di tenuta in elastomero - Requisiti dei materiali per giunti di tenuta nelle tubazioni utilizzate per adduzione e scarico dell’acqua - Elastomeri termoplastici», EN 13162:2008, «Isolanti termici per edilizia - Prodotti di lana minerale (MW) ottenuti in fabbrica - Specificazione» e EN 13241-1, «Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Norma di prodotto - Parte 1: Prodotti senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo», e recanti il marchio «CE», requisiti supplementari per l’effettivo accesso di tali prodotti nel mercato e il loro impiego nel territorio tedesco, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù degli articoli 4, paragrafo 2, e 6, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione, come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003. |
2) |
La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese. |
( 1 ) GU C 114 del 20.4.2013.