SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

11 settembre 2014 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Libertà di stabilimento — Libera prestazione di servizi — Organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) — Direttiva 85/611/CEE — Articolo 45 — Nozione di “pagamenti ai partecipanti” — Consegna dei certificati di quote nominative ai partecipanti»

Nella causa C‑88/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Belgio), con decisione del 24 gennaio 2013, pervenuta in cancelleria il 22 febbraio 2013, nel procedimento

Philippe Gruslin

contro

Beobank SA, già Citibank Belgium SA,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, J. L. da Cruz Vilaça (relatore), G. Arestis, J.-C. Bonichot, e A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: N. Jääskinen

cancelliere: V. Tourrès, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 novembre 2013,

considerate le osservazioni presentate:

per P. Gruslin, da L. Misson e J. Meyer, avocats;

per la Beobank SA, già Citibank Belgium SA, da M. van der Haegen e A. Fontaine, avocats;

per il governo belga, da J.-C. Halleux e M. Jacobs, in qualità di agenti;

per il governo ceco, da M. Smolek, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da J. Hottiaux, J. Rius e A. Nijenhuis, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 febbraio 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 45 della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) (GU L 375, pag. 3), come modificata dalla direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995 (GU L 168, pag. 7; in prosieguo: la «direttiva OICVM»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Gruslin e la Beobank SA, già Citibank Belgium SA (in prosieguo: la «Beobank»), in merito alla consegna di certificati di quote nominative del fondo comune d’investimento Citiportfolios (in prosieguo: il «fondo Citiportfolios»).

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

3

La direttiva OICVM è stata ripetutamente modificata prima di essere abrogata dalla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302, pag. 32), che ha proceduto a una rifusione della direttiva OICVM. Tuttavia, quest’ultima è la direttiva applicabile all’epoca dei fatti relativi alla controversia principale.

4

I considerando dal secondo al quinto della direttiva OICVM, nella versione in vigore all’epoca dei fatti della controversia principale, così recitavano:

«considerando che un coordinamento delle legislazioni nazionali che disciplinano gli organismi d’investimento collettivo appare (…) opportuno, per ravvicinare sul piano comunitario le condizioni di concorrenza tra questi organismi ed attuarvi una tutela più efficace e più uniforme dei partecipanti; che un simile coordinamento sarebbe opportuno ai fini di facilitare agli organismi d’investimento collettivo situati in uno stato membro la commercializzazione delle loro quote nel territorio degli altri stati membri;

considerando che la realizzazione di questo obiettivo agevola l’abolizione delle restrizioni alla libera circolazione, sul piano comunitario, delle quote degli organismi d’investimento collettivo e che questo coordinamento contribuisce alla creazione di un mercato europeo dei capitali;

considerando che in merito agli obiettivi di cui sopra è auspicabile prevedere per gli organismi d’investimento collettivo situati negli stati membri norme minime comuni per quanto riguarda la loro autorizzazione, il loro controllo, la loro struttura, la loro attività e le informazioni che sono tenuti a pubblicare;

considerando che l’applicazione di queste norme comuni rappresenta una garanzia sufficiente affinché gli organismi d’investimento collettivo situati in uno stato membro possano, fatte salve le disposizioni in materia di movimenti di capitali, commercializzare le loro quote negli altri stati membri, senza che questi ultimi possano assoggettare questi organismi o le loro quote a qualsiasi disposizione, eccettuate quelle che, in tali stati, esulano dai settori disciplinati dalla presente direttiva; che è tuttavia opportuno prevedere che se un organismo d’investimento collettivo commercializza le sue quote in uno stato membro diverso da quello dove è situato, esso deve prendere le misure necessarie affinché i partecipanti in questo stato membro possano esercitarvi agevolmente i loro diritti finanziari e disporre in loco delle necessarie informazioni».

5

L’articolo 1, paragrafo 6, della direttiva OICVM così disponeva:

«Fatte salve le disposizioni in materia di movimenti di capitali e quelle degli articoli 44 e 45 e dell’articolo 52, paragrafo 2, uno stato membro non può applicare agli [organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.)] situati in un altro stato membro, né alle quote emesse da tali organismi, nessun’altra disposizione nel settore disciplinato dalla presente direttiva, laddove detti o.i.c.v.m. commercializzino le loro quote nel suo territorio».

6

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva:

«Per esercitare la propria attività, un o.i.c.v.m. deve essere autorizzato dalle autorità competenti dello stato membro in cui l’o.i.c.v.m. è situato (...).

Tale autorizzazione vale per tutti gli stati membri».

7

Alla sezione VIII della richiamata direttiva, intitolata «Disposizioni speciali applicabili agli o.i.c.v.m. che commercializzano le loro quote negli stati membri diversi da quelli in cui sono situati», l’articolo 44, paragrafo 1, della stessa così prevedeva:

«Un o.i.c.v.m. che commercializzi le sue quote in un altro stato membro deve osservare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti in tale stato, che non rientrano nel settore disciplinato dalla presente direttiva».

8

L’articolo 45 della medesima direttiva era così formulato:

«Nell’ipotesi di cui all’articolo 44, l’o.i.c.v.m. deve prendere, tra l’altro, le misure necessarie, nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti nello stato membro di commercializzazione, affinché i pagamenti ai partecipanti, il riacquisto o il rimborso delle quote e la diffusione delle informazioni che l’o.i.c.v.m. deve fornire siano assicurati nello stato dei partecipanti».

9

Il punto 1.10. che compare nella colonna 1, intitolata «Informazioni concernenti il fondo comune d’investimento», dello schema A allegato alla direttiva OICVM era formulato nei termini seguenti:

«Menzione della natura e delle principali caratteristiche delle quote, precisando in particolare:

natura del diritto (reale, di credito o altro) che la quota rappresenta

titoli originari o certificati rappresentativi dei medesimi, iscrizione in un registro o in un conto

caratteristiche delle quote: nominativo e al portatore; (…)

(...)».

Il diritto belga

10

L’articolo 138, secondo comma, della legge del 4 dicembre 1990 relativa alle operazioni finanziarie e ai mercati finanziari (Moniteur belge del 22 dicembre 1990, pag. 23800; in prosieguo: la «legge del 4 dicembre 1990»), nella versione in vigore all’epoca dei fatti relativi alla controversia principale, così disponeva:

«L’organismo d’investimento di cui al primo comma deve designare un organismo di cui all’articolo 3, 1o o 2o, per garantire le distribuzioni ai partecipanti, la vendita o il riacquisto delle quote nonché la diffusione (…) delle informazioni che devono essere fornite dall’organismo di investimento».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

11

Dalla decisione di rinvio e dal fascicolo presentato alla Corte emerge che il fondo Citiportfolios è un fondo comune d’investimento di diritto lussemburghese la cui gestione è garantita dalla società di diritto lussemburghese Citiportfolios, e la cui banca depositaria è la società di diritto lussemburghese Citibank Luxembourg.

12

Il prospetto del fondo Citiportfolios è stato distribuito in Belgio dalla Beobank in qualità di organismo designato dalla società Citiportfolios, ai sensi dell’articolo 138, secondo comma, della legge del 4 dicembre 1990.

13

Il sig. Gruslin, cittadino belga residente in Belgio, tra il 12 e il 24 gennaio 1996 ha investito nel fondo Citiportfolios sottoscrivendo quote direttamente presso la società Citibank Luxembourg. La Beobank non è intervenuta quale domicilio della sottoscrizione e non ha percepito nessuna commissione in tale qualità.

14

Il 9 settembre 1996 la società Citibank Luxembourg ha cessato tutti i propri rapporti contabili e d’affari con il sig. Gruslin con effetto dal 17 settembre 1996 e ha invitato il medesimo a ritirare entro tale data tutti i fondi e i titoli ancora presenti sui suoi conti. Egli ha ricevuto avviso che, in mancanza di istruzioni quanto alle operazioni da effettuare per convertire in denaro le quote del fondo Citiportfolios, le medesime sarebbero state iscritte a suo nome nel registro dei detentori delle quote tenuto dall’emittente. Il 14 ottobre 1996, in assenza di istruzioni da parte del sig. Gruslin, la società Citibank Luxembourg ha provveduto a tale iscrizione.

15

Nel dicembre del 1996 il sig. Gruslin ha scritto alla Beobank per ottenere la consegna dei certificati rappresentativi delle quote iscritte a suo nome nel registro dei detentori delle quote del fondo Citiportfolios. La Beobank ha risposto che, poiché le quote erano state acquistate direttamente presso la società Citibank Luxembourg, esse non figuravano nel fascicolo aperto a nome del sig. Gruslin presso la Beobank. Quest’ultima gli ha suggerito di trasmettere il fascicolo alla società Citibank Luxembourg per un seguito utile.

16

Il 14 gennaio 2008 il sig. Gruslin ha avviato un procedimento dinanzi al Tribunal de commerce de Bruxelles per ottenere la condanna della Beobank a consegnargli detti certificati allo scopo di poter dimostrare la proprietà delle quote da lui sottoscritte. Non avendo ottenuto soddisfazione al termine del procedimento dinanzi a tale giudice, egli ha impugnato la decisione di quest’ultimo, fondandosi in particolare sull’articolo 138, secondo comma, della legge del 4 dicembre 1990.

17

Con sentenza dell’11 gennaio 2011 la cour d’appel de Bruxelles ha dichiarato infondata la domanda del sig. Gruslin diretta alla consegna dei certificati di cui trattasi, avendo in particolare rilevato che, poiché l’articolo 138, secondo comma, della legge del 4 dicembre 1990 costituiva la trasposizione nel diritto belga dell’articolo 45 della direttiva OICVM, la nozione di «distribuzione» in esso impiegata non doveva intendersi come riguardante la consegna di certificati di quote, secondo quanto sostenuto dal sig. Gruslin, ma come riguardante il «pagamento» ai partecipanti.

18

Il sig. Gruslin ha proposto ricorso per cassazione contro tale sentenza. A sostegno di tale ricorso, egli fa valere in particolare che, ai sensi dell’articolo 138, secondo comma, della legge del 4 dicembre 1990, la consegna di certificati di quote rientra nei compiti affidati alla Beobank dal fondo Citiportfolios.

19

In tale contesto, la Cour de cassation ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 45 della direttiva [OICVM] debba essere interpretato nel senso che la nozione di “pagamenti ai partecipanti” ha altresì ad oggetto la consegna ai partecipanti di certificati di quote nominative».

Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento

20

Con atto del 6 marzo 2014, pervenuto nella cancelleria della Corte il 10 marzo successivo, in seguito alle conclusioni dell’avvocato generale pronunciate il 13 febbraio 2014, il sig. Gruslin ha chiesto la riapertura della fase orale del procedimento, conformemente all’articolo 83 del regolamento di procedura della Corte, rilevando in sostanza che, al paragrafo 48 delle sue conclusioni, l’avvocato generale aveva fatto riferimento a un nuovo principio giuridico, che le parti non avrebbero trattato nelle loro osservazioni.

21

In primo luogo, ai sensi dell’articolo 83 del suo regolamento di procedura, la Corte può disporre la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo, tale da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte, oppure quando la causa dev’essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti o gli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

22

In secondo luogo, ai sensi dell’articolo 252, secondo comma, TFUE, l’avvocato generale ha il compito di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo Statuto della Corte, richiedono il suo intervento. Nell’esercizio di tale funzione egli può certamente, se del caso, analizzare una domanda di pronuncia pregiudiziale ricollocandola in un contesto più ampio rispetto a quello strettamente definito dal giudice del rinvio o dalle parti del procedimento principale. Dato che la Corte non è vincolata né dalle conclusioni dell’avvocato generale né dalla motivazione sulla quale queste ultime sono fondate, non è indispensabile riaprire la fase orale ogniqualvolta l’avvocato generale sollevi una questione di diritto che non sia stata oggetto di discussione tra le parti (sentenza Pohotovosť, C‑470/12, EU:C:2014:101, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

23

Nella presente causa, la Corte, sentito l’avvocato generale, ritiene di avere a disposizione tutti gli elementi necessari per risolvere la questione sottoposta e che le osservazioni presentate dinanzi ad essa, tra l’altro dal sig. Gruslin, abbiano riguardato tali elementi.

24

Di conseguenza, si deve respingere la domanda di riapertura della fase orale del procedimento.

Sulla questione pregiudiziale

25

Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’obbligo previsto dall’articolo 45 della direttiva OICVM, secondo il quale un OICVM che commercializza le sue quote nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui è situato è tenuto ad assicurare i pagamenti ai partecipanti nello Stato membro di commercializzazione, debba essere interpretato nel senso che ricomprende la consegna ai partecipanti di certificati rappresentativi di quote che si trovino iscritte a loro nome nel registro dei detentori delle quote tenuto dall’emittente.

Sulla ricevibilità

26

La Commissione europea nutre dubbi in ordine alla ricevibilità della questione pregiudiziale, in quanto, in sostanza, lo stesso sig. Gruslin si è recato in Lussemburgo per sottoscrivere le quote direttamente presso la società Citibank Luxembourg, mentre l’obiettivo perseguito dalla direttiva OICVM consisterebbe piuttosto nella tutela dei partecipanti che effettuano investimenti ricorrendo a un intermediario stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui è situato l’OICVM. Pertanto, tale direttiva non troverebbe necessariamente applicazione alla controversia principale.

27

In proposito occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, il procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per risolvere le controversie che essi sono chiamati a dirimere (v., in particolare, sentenza Fish Legal e Shirley, C‑279/12, EU:C:2013:853, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

28

Le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di pertinenza. Il rifiuto della Corte di statuire su una domanda di pronuncia pregiudiziale formulata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti manifestamente che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà o con l’oggetto della controversia principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per rispondere in maniera utile alle questioni che le sono sottoposte (v., in particolare, sentenza Fish Legal e Shirley, EU:C:2013:853, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

29

È pacifico, da un lato, che il fondo Citiportfolios è situato in Lussemburgo e che le sue quote sono state commercializzate in Belgio. Dall’altro, l’articolo 138, secondo comma, della legge del 4 dicembre 1990 era diretto a trasporre nel diritto belga l’articolo 45 della direttiva OICVM, e il sig. Gruslin si è fondato su tali disposizioni per ottenere la consegna dei certificati di cui al procedimento principale. Di conseguenza, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 22 delle sue conclusioni, non risulta che la questione pregiudiziale, che riguarda specificamente l’interpretazione di tale articolo, non abbia alcun rapporto con la realtà o l’oggetto della controversia principale.

30

Da quanto precede deriva che la questione pregiudiziale è ricevibile.

Nel merito

31

La direttiva OICVM non definisce la nozione di «pagamenti ai partecipanti» che compare all’articolo 45 della stessa.

32

Secondo una costante giurisprudenza della Corte, dalla necessità di garantire tanto l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto il principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione, la quale non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del suo senso e della sua portata, devono di norma essere oggetto, nell’intera Unione europea, di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e della finalità perseguita dalla normativa in questione (sentenza Fish Legal e Shirley, EU:C:2013:853, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

33

Dai considerando dal secondo al quarto della direttiva OICVM risulta che, al fine di garantire la libera commercializzazione delle quote degli OICVM all’interno dell’Unione, tale direttiva tende a coordinare le legislazioni nazionali che disciplinano gli OICVM, in maniera tale, da un lato, da ravvicinare nell’Unione le condizioni di concorrenza tra tali organismi e, dall’altro, da assicurare una tutela più efficace e più uniforme dei partecipanti. A tal fine, la richiamata direttiva stabilisce norme minime comuni per quanto riguarda l’autorizzazione, il controllo, la struttura, l’attività e le informazioni che gli OICVM sono tenuti a pubblicare.

34

Dall’articolo 1, paragrafo 6, della direttiva OICVM, in combinato disposto con il quinto considerando della stessa, emerge che la libera commercializzazione delle quote degli OICVM all’interno dell’Unione implica, per gli OICVM situati in uno Stato membro, la possibilità di commercializzare le loro quote in un altro Stato membro senza che quest’ultimo possa assoggettarle ad altre disposizioni nel settore disciplinato da tale direttiva.

35

Pertanto, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, della suddetta direttiva, per esercitare la propria attività, qualsiasi OICVM deve essere autorizzato dalle autorità dello Stato membro in cui è situato, e tale autorizzazione è valida in tutti gli altri Stati membri.

36

Allo stesso modo, l’articolo 44, paragrafo 1, della medesima direttiva dispone che, quando un OICVM commercializza le sue quote in uno Stato membro diverso da quello in cui è situato, esso deve osservare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti in tale Stato che non rientrano nel settore disciplinato dalla direttiva OICVM.

37

Tuttavia, nella medesima fattispecie, l’articolo 45 di tale direttiva stabilisce che l’OICVM deve prendere, tra l’altro, le misure necessarie affinché i pagamenti ai partecipanti, il riacquisto o il rimborso delle quote e la diffusione delle informazioni che esso deve fornire siano assicurati nello Stato dei partecipanti. Tale disposizione precisa che tali misure devono essere prese nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti nello Stato membro di commercializzazione.

38

Dal quinto considerando della direttiva OICVM risulta che l’articolo 45 della stessa mira a garantire l’esistenza di meccanismi che consentano ai partecipanti di esercitare agevolmente i loro diritti finanziari nello Stato membro di commercializzazione nonché la diffusione in tale Stato membro delle informazioni che devono essere fornite ai partecipanti dall’OICVM.

39

In tale contesto si deve rilevare che, se è pur vero che una moltitudine di prestazioni, che Beobank descrive nelle sue osservazioni, possa essere collegata alla sottoscrizione e alla detenzione di quote di un OICVM, dal tenore letterale dell’articolo 45 della direttiva OICVM. risulta tuttavia che tale organismo è tenuto ad assicurare nello Stato membro di commercializzazione soltanto i pagamenti ai partecipanti, il riacquisto o il rimborso delle quote e la diffusione delle informazioni.

40

Di conseguenza è giocoforza constatare che il legislatore dell’Unione ha ritenuto nel contempo necessario e sufficiente, per realizzare una protezione più efficace e più uniforme dei partecipanti, imporre all’OICVM l’obbligo di garantire ai partecipanti nello Stato membro di commercializzazione le prestazioni di cui trattasi nel punto precedenti.

41

In particolare, le disposizioni della direttiva OICVM che disciplinano i diritti finanziari dei partecipanti e gli obblighi d’informazione di questi ultimi incombenti all’OICVM non comportano nessuna prescrizione per quanto concerne le modalità di rappresentazione, di detenzione e di circolazione delle quote di un OICVM, né per quanto riguarda i mezzi di prova della proprietà delle quote al fine dell’esercizio, da parte del loro titolare, dei diritti ad esse afferenti.

42

Come osservato tanto dall’avvocato generale al paragrafo 32 delle sue conclusioni quanto dalla Commissione, la forma in cui una quota è emessa è intrinsecamente legata alla maniera in cui la proprietà delle quote può essere dimostrata e i diritti ad esse afferenti esercitati.

43

A tale proposito si deve peraltro rilevare che il punto 1.10 che compare nella colonna 1, intitolata «Informazioni concernenti il fondo comune d’investimento», dello schema A allegato alla direttiva OICVM elenca le informazioni da fornire ai partecipanti per quanto concerne la natura e le principali caratteristiche delle quote che l’OICVM deve emettere, compresa la forma di rappresentazione delle stesse, ossia se esse saranno rappresentate da un titolo fisico, da un certificato rappresentativo o ancora dall’iscrizione in un registro o in un conto, nonché l’indicazione del fatto che le quote saranno emesse in forma nominativa o al portatore.

44

Di conseguenza, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 29 delle sue conclusioni, si deve necessariamente concludere che la direttiva OICVM non disciplina i settori summenzionati, limitandosi a stabilire un obbligo d’informazione dei partecipanti a tale proposito.

45

Un partecipante non può quindi fondarsi sull’articolo 45 di tale direttiva e, in particolare, sull’obbligo che incombe all’OICVM di assicurare i pagamenti ai partecipanti nello Stato membro di commercializzazione, al fine di ottenere dal servizio finanziario di tale organismo la consegna di un certificato rappresentativo delle quote da lui sottoscritte.

46

Tale interpretazione è corroborata dall’articolo 19, paragrafo 3, lettera m), della direttiva 2009/65, letto in combinato disposto con il considerando 22 della medesima. Infatti, da tale combinato disposto emerge espressamente che il contenuto del registro dei detentori delle quote, l’organizzazione relativa alla tenuta nonché all’ubicazione di tale registro rientrano o nelle norme dello Stato membro di origine dell’OICVM o nelle modalità organizzative della società di gestione di tale organismo.

47

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono si deve rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’obbligo previsto dall’articolo 45 della direttiva OICVM, secondo il quale un OICVM che commercializza le sue quote nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui è situato è tenuto ad assicurare i pagamenti ai partecipanti nello Stato membro di commercializzazione, dev’essere interpretato nel senso che non ricomprende la consegna ai partecipanti di certificati rappresentativi di quote che si trovino iscritte a loro nome nel registro dei detentori delle quote tenuto dall’emittente.

Sulle spese

48

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

L’obbligo previsto dall’articolo 45 della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), come modificata dalla direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, secondo il quale un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari che commercializza le sue quote nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui è situato è tenuto ad assicurare i pagamenti ai partecipanti nello Stato membro di commercializzazione, dev’essere interpretato nel senso che non ricomprende la consegna ai partecipanti di certificati rappresentativi di quote che si trovino iscritte a loro nome nel registro dei detentori delle quote tenuto dall’emittente.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.