Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 aprile 2014 – Commissione / Regno Unito

(causa C‑60/13)

«Inadempimento di uno Stato — Risorse proprie dell’Unione — Decisione 2000/597/CE, Euratom — Articolo 8 — Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 — Articoli 2, 6, e da 9 a 11 — Rifiuto di mettere a disposizione dell’Unione europea risorse proprie — Informazioni tariffarie vincolanti erronee — Importazioni di aglio fresco quale aglio congelato — Imputabilità dell’errore alle autorità doganali nazionali — Responsabilità finanziaria degli Stati membri»

1. 

Risorse proprie dell’Unione europea — Accertamento e messa a disposizione da parte degli Stati membri — Obbligo indipendente dalla necessità di contabilizzare l’importo dei dazi da recuperare — Esenzione di cui all’articolo 217, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2913/92 — Informazioni tariffarie vincolanti erronee — Tutela del legittimo affidamento del debitore che si fonda su un’informazione tariffaria vincolante valida — Effetto — Esenzione dello Stato membro dal suo obbligo di accertare il diritto dell’Unione sulle risorse proprie — Insussistenza (Regolamenti del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, art. 217, § 1, e n. 1150/2000 art. 2, § 1) (v. punti 43‑45)

2. 

Risorse proprie dell’Unione europea — Accertamento e messa a disposizione da parte degli Stati membri — Omissione nell’accertamento e nella messa a disposizione non giustificata da forza maggiore o da impossibilità definitiva, non imputabile allo Stato membro interessato, di procedere al recupero — Inadempimento (Regolamento del Consiglio n. 1150/2000, art. 17, § 2; decisione del Consiglio 2000/597, artt. 2 e 8) (v. punto 50)

3. 

Risorse proprie dell’Unione europea — Accertamento e messa a disposizione da parte degli Stati membri — Iscrizione a credito del conto della Commissione — Iscrizione tardiva — Obbligo di pagare interessi di mora (Regolamento del Consiglio n. 1150/2000, artt. 2, 6 e 9‑11) (v. punti 58, 59)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato – Violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, dell’articolo 8 della decisione 2000/597/CE, Euratom, del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 253, pag. 42) e degli articoli 2, 6, e da 9 a 11 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2000/597, come modificata dal regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004 del Consiglio, del 16 novembre 2004 – Rifiuto di mettere a disposizione delle Comunità risorse proprie corrispondenti a talune autorizzazioni doganali irregolari.

Dispositivo

1) 

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rifiutando di mettere a disposizione la somma di 20061462,11 sterline (GBP) in relazione ai dazi dovuti sulle importazioni di aglio fresco ricomprese in informazioni tariffarie vincolanti erronee, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 8 della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee e degli articoli 2, 6 e da 9 a 11 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2000/597, come modificata dal regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004 del Consiglio, del 16 novembre 2004.

2) 

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 aprile 2014 – Commissione / Regno Unito

(causa C‑60/13)

«Inadempimento di uno Stato — Risorse proprie dell’Unione — Decisione 2000/597/CE, Euratom — Articolo 8 — Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 — Articoli 2, 6, e da 9 a 11 — Rifiuto di mettere a disposizione dell’Unione europea risorse proprie — Informazioni tariffarie vincolanti erronee — Importazioni di aglio fresco quale aglio congelato — Imputabilità dell’errore alle autorità doganali nazionali — Responsabilità finanziaria degli Stati membri»

1. 

Risorse proprie dell’Unione europea — Accertamento e messa a disposizione da parte degli Stati membri — Obbligo indipendente dalla necessità di contabilizzare l’importo dei dazi da recuperare — Esenzione di cui all’articolo 217, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2913/92 — Informazioni tariffarie vincolanti erronee — Tutela del legittimo affidamento del debitore che si fonda su un’informazione tariffaria vincolante valida — Effetto — Esenzione dello Stato membro dal suo obbligo di accertare il diritto dell’Unione sulle risorse proprie — Insussistenza (Regolamenti del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, art. 217, § 1, e n. 1150/2000 art. 2, § 1) (v. punti 43‑45)

2. 

Risorse proprie dell’Unione europea — Accertamento e messa a disposizione da parte degli Stati membri — Omissione nell’accertamento e nella messa a disposizione non giustificata da forza maggiore o da impossibilità definitiva, non imputabile allo Stato membro interessato, di procedere al recupero — Inadempimento (Regolamento del Consiglio n. 1150/2000, art. 17, § 2; decisione del Consiglio 2000/597, artt. 2 e 8) (v. punto 50)

3. 

Risorse proprie dell’Unione europea — Accertamento e messa a disposizione da parte degli Stati membri — Iscrizione a credito del conto della Commissione — Iscrizione tardiva — Obbligo di pagare interessi di mora (Regolamento del Consiglio n. 1150/2000, artt. 2, 6 e 9‑11) (v. punti 58, 59)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato – Violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, dell’articolo 8 della decisione 2000/597/CE, Euratom, del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 253, pag. 42) e degli articoli 2, 6, e da 9 a 11 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2000/597, come modificata dal regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004 del Consiglio, del 16 novembre 2004 – Rifiuto di mettere a disposizione delle Comunità risorse proprie corrispondenti a talune autorizzazioni doganali irregolari.

Dispositivo

1) 

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rifiutando di mettere a disposizione la somma di 20061462,11 sterline (GBP) in relazione ai dazi dovuti sulle importazioni di aglio fresco ricomprese in informazioni tariffarie vincolanti erronee, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 8 della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee e degli articoli 2, 6 e da 9 a 11 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2000/597, come modificata dal regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004 del Consiglio, del 16 novembre 2004.

2) 

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.