Cause riunite C‑43/13 e C‑44/13
Hauptzollamt Köln
contro
Kronos Titan GmbH
e
Hauptzollamt Krefeld
contro
Rhein-Ruhr Beschichtungs-Service GmbH
(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesfinanzhof)
«Direttiva 2003/96/CE — Tassazione di prodotti energetici — Prodotti non menzionati nella direttiva 2003/96/CE — Nozione di “combustibile per riscaldamento o carburante per motori equivalente”»
Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 aprile 2014
Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Direttiva 2003/96 – Tassazione dei prodotti non menzionati nella direttiva all’aliquota del combustibile o del carburante equivalente – Nozione di equivalenza
(Direttiva del Consiglio 2003/96, art. 2, § 3; allegato I)
La condizione, prevista dall’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, secondo cui i prodotti energetici diversi da quelli per i quali la direttiva stessa precisi un livello di imposizione vengono tassati in funzione della loro utilizzazione, all’aliquota prevista per il combustibile per riscaldamento o carburante per motori equivalente, deve essere interpretata nel senso che occorre determinare, in un primo momento, se il prodotto di cui trattasi sia utilizzato come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori, prima di individuare, in un secondo momento, a quale dei carburanti per motori o dei combustibili per riscaldamento, a seconda dei casi, indicati nella corrispondente tabella dell’allegato I della direttiva medesima, il prodotto di cui trattasi si sostituisca effettivamente nella sua utilizzazione ovvero, in difetto, quale di tali carburanti per motori o quale di tali combustibili per riscaldamento risulti il più prossimo, in considerazione della sua natura e della sua destinazione. Interpretando la nozione di «equivalenza del prodotto», in tutta la misura del possibile, sotto il profilo della sostituibilità o dell’intercambiabilità dei prodotti energetici di cui trattasi è garantito che due prodotti che assolvano la stessa funzione siano tassati sulla base della stessa aliquota.
(v. punti 35, 36, 38 e dispositivo)
Cause riunite C‑43/13 e C‑44/13
Hauptzollamt Köln
contro
Kronos Titan GmbH
e
Hauptzollamt Krefeld
contro
Rhein-Ruhr Beschichtungs-Service GmbH
(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesfinanzhof)
«Direttiva 2003/96/CE — Tassazione di prodotti energetici — Prodotti non menzionati nella direttiva 2003/96/CE — Nozione di “combustibile per riscaldamento o carburante per motori equivalente”»
Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 aprile 2014
Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità — Direttiva 2003/96 — Tassazione dei prodotti non menzionati nella direttiva all’aliquota del combustibile o del carburante equivalente — Nozione di equivalenza
(Direttiva del Consiglio 2003/96, art. 2, § 3; allegato I)
La condizione, prevista dall’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, secondo cui i prodotti energetici diversi da quelli per i quali la direttiva stessa precisi un livello di imposizione vengono tassati in funzione della loro utilizzazione, all’aliquota prevista per il combustibile per riscaldamento o carburante per motori equivalente, deve essere interpretata nel senso che occorre determinare, in un primo momento, se il prodotto di cui trattasi sia utilizzato come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori, prima di individuare, in un secondo momento, a quale dei carburanti per motori o dei combustibili per riscaldamento, a seconda dei casi, indicati nella corrispondente tabella dell’allegato I della direttiva medesima, il prodotto di cui trattasi si sostituisca effettivamente nella sua utilizzazione ovvero, in difetto, quale di tali carburanti per motori o quale di tali combustibili per riscaldamento risulti il più prossimo, in considerazione della sua natura e della sua destinazione. Interpretando la nozione di «equivalenza del prodotto», in tutta la misura del possibile, sotto il profilo della sostituibilità o dell’intercambiabilità dei prodotti energetici di cui trattasi è garantito che due prodotti che assolvano la stessa funzione siano tassati sulla base della stessa aliquota.
(v. punti 35, 36, 38 e dispositivo)