Causa C‑42/13
Cartiera dell’Adda SpA
contro
CEM Ambiente SpA
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia)
«Appalti pubblici — Principi di parità di trattamento e di trasparenza — Direttiva 2004/18/CE — Motivi di esclusione dalla partecipazione — Articolo 45 — Situazione personale del candidato o dell’offerente — Dichiarazione obbligatoria relativa alla persona indicata come “direttore tecnico” — Omissione della dichiarazione nell’offerta — Esclusione dall’appalto senza possibilità di rettificare tale omissione»
Massime – Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 6 novembre 2014
Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Rinvio alla Corte ad opera di un giudice le cui decisioni possono essere oggetto di un ricorso giurisdizionale di diritto interno — Esistenza di una sentenza di un organo giurisdizionale superiore dotata di autorità di cosa giudicata ritenuta contraria al diritto dell’Unione dal giudice del rinvio — Ricevibilità
(Art. 267 TFUE)
Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Competenza del giudice nazionale — Accertamento e valutazione dei fatti di causa — Necessità di una questione pregiudiziale e pertinenza delle questioni sollevate — Valutazione da parte del giudice nazionale — Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una risposta utile — Questioni prive di relazione con l’oggetto del procedimento principale
(Art. 267 TFUE)
Ravvicinamento delle legislazioni — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi — Direttiva 2004/18 — Principio di parità di trattamento tra gli offerenti — Obbligo di trasparenza — Situazione personale di un candidato o di un offerente — Esclusione dalla partecipazione ad un appalto di un operatore economico che non ha rispettato un obbligo previsto dai documenti dell’appalto — Ammissibilità — Possibilità di successiva regolarizzazione — Esclusione
(Direttiva 2004/18 del Parlamento europeo e del Consiglio, artt. 2 e 45)
Un giudice che non decide in ultima istanza dev’essere libero, se ritiene che la valutazione in diritto formulata dal giudice di grado superiore possa condurlo ad emettere un giudizio contrario al diritto dell’Unione, di sottoporre alla Corte di giustizia le questioni con cui deve confrontarsi.
(v. punto 27)
V. il testo della decisione.
(v. punto 29)
L’articolo 45 della direttiva 2004/18, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come modificata dal regolamento n. 1177/2009, letto in combinato disposto con l’articolo 2 della stessa, nonché il principio di parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza devono essere interpretati nel senso che essi non ostano all’esclusione di un operatore economico da una procedura di aggiudicazione, in base alla motivazione che tale operatore non ha rispettato l’obbligo, previsto dai documenti dell’appalto, di allegare alla propria offerta, sotto pena di esclusione, una dichiarazione ai sensi della quale la persona indicata in tale offerta come suo direttore tecnico non è oggetto di procedimenti o di condanne penali, anche qualora, a una data successiva alla scadenza del termine stabilito per il deposito delle offerte, una siffatta dichiarazione sia stata comunicata all’amministrazione aggiudicatrice o sia dimostrato che la qualità di direttore tecnico è stata erroneamente attribuita a tale persona.
(v. punto 50 e dispositivo)