SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

25 giugno 2014 ( *1 )

«Impugnazione — Concorrenza — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Procedimento amministrativo — Accertamento — Decisione che ordina un accertamento — Obbligo di motivazione — Indizi sufficientemente seri — Mercato geografico»

Nella causa C‑37/13 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 24 gennaio 2013,

Nexans SA, con sede in Parigi (Francia),

Nexans France SAS, con sede in Parigi,

rappresentate da M. Powell, solicitor, J.‑P. Tran‑Thiet, avocat, G. Forwood, barrister, e A. Rogers, solicitor,

ricorrenti,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da R. Sauer, J. Bourke e N. von Lingen, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, E. Juhász, A. Rosas, D. Šváby e C. Vajda (relatore), giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 febbraio 2014,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 aprile 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la loro impugnazione, la Nexans SA (in prosieguo: la «Nexans») e la Nexans France SAS (in prosieguo: la «Nexans France»), chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea Nexans France e Nexans/Commissione (T‑135/09, EU:T:2012:596; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), in cui quest’ultimo ha parzialmente respinto il ricorso volto all’annullamento della decisione C(2009) 92/1 della Commissione, del 9 gennaio 2009, che ingiunge alla Nexans e alla sua controllata Nexans France di sottoporsi ad un accertamento in applicazione dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 2003, L 1, pag. 1; in prosieguo: la «decisione controversa»), nonché di varie decisioni adottate nel corso di tale accertamento.

Contesto normativo

2

L’articolo 4 del regolamento n. 1/2003, intitolato «Competenze della Commissione», dispone quanto segue:

«Ai fini dell’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE], alla Commissione sono attribuite le competenze previste dal presente regolamento».

3

L’articolo 20 di tale regolamento, intitolato «Poteri della Commissione in materia di accertamenti», prevede quanto segue:

«1.   Per l’assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la Commissione può procedere a tutti gli accertamenti necessari presso le imprese e associazioni di imprese.

(...)

4.   Le imprese e le associazioni di imprese sono obbligate a sottoporsi agli accertamenti ordinati dalla Commissione mediante decisione. La decisione precisa l’oggetto e lo scopo degli accertamenti, ne fissa la data di inizio ed indica le sanzioni previste dagli articoli 23 e 24, nonché il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione. La Commissione adotta tali decisioni dopo aver sentito l’autorità garante della concorrenza dello Stato membro nel cui territorio devono essere effettuati gli accertamenti. (...)».

I fatti e la decisione controversa

4

Il Tribunale ha riassunto i fatti di causa nei seguenti termini ai punti da 1 a 5 della sentenza impugnata:

«1

Le ricorrenti, [Nexans] e la sua controllata al 100% [Nexans France], sono due società francesi operanti nel settore dei cavi elettrici.

2

Con [la decisione controversa], la Commissione delle Comunità europee ha ingiunto alla Nexans e alle sue controllate dirette o indirette, tra cui la Nexans France, di sottoporsi ad un accertamento in applicazione dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento [n. 1/2003].

3

L’articolo 1 della decisione [controversa] è così formulato:

“Nexans (…), insieme alle sue (loro) controllate dirette o indirette tra cui Nexans France (…) è tenuta a sottoporsi ad un accertamento in merito alla [sua] (loro) eventuale partecipazione ad intese o pratiche concordate, contrarie all’articolo 81 [CE] (...) con riguardo alla vendita di cavi elettrici e forniture collegate, tra cui, fra l’altro, cavi elettrici sottomarini ad alto voltaggio e, in certi casi, cavi elettrici sotterranei ad alto voltaggio, aventi ad oggetto la turbativa di gara d’appalto (bid rigging), la spartizione di clienti, nonché lo scambio illecito di informazioni commercialmente sensibili riguardanti la vendita dei medesimi prodotti.

L’accertamento può essere svolto in qualsiasi locale dell’impresa (…)

Nexans (…) insieme alle sue (loro) controllate dirette o indirette tra cui Nexans France (…) autorizza i funzionari e le altre persone incaricate dalla Commissione [ad] effettuare un accertamento e i funzionari e le altre persone incaricate dall’Autorità di concorrenza dello Stato membro ad assisterli, o all’uopo nominate da quest’ultimo, ad accedere, nel normale orario d’ufficio, a tutti i loro locali e mezzi di trasporto. Essa sottopone ad accertamento i libri e qualsiasi altro documento connesso all’azienda, qualsiasi sia il loro supporto, su richiesta dei funzionari e delle altre persone incaricate e consente loro di esaminarli in loco e di fare o ottenere sotto qualsiasi forma copie o estratti dei suddetti libri o documenti. Essa acconsente all’apposizione di sigilli a tutti i locali, i libri o documenti aziendali per la durata degli accertamenti e nella misura necessaria al loro espletamento. Essa provvede a fornire a detti funzionari o persone, oralmente e senza indugio, in loco, chiarimenti inerenti all’oggetto e allo scopo dell’accertamento da essi richiesti e autorizza qualsiasi rappresentante o membro del personale a fornire detti chiarimenti. Essa acconsente alla verbalizzazione di detti chiarimenti in qualsiasi forma”.

4

All’articolo 2 della decisione [controversa] la Commissione precisa che l’accertamento può cominciare il 28 gennaio 2009. All’articolo 3 della medesima decisione essa dichiara che la decisione [controversa] sarà notificata all’impresa destinataria immediatamente prima dell’accertamento.

5

La decisione [controversa] è così motivata:

“La Commissione ha ricevuto informazioni secondo cui i fornitori di cavi elettrici, tra cui [le imprese] cui la presente decisione è destinata, partecipano o hanno partecipato ad intese o pratiche concordate riguardanti la vendita di cavi elettrici e forniture collegate, tra cui, fra l’altro, cavi elettrici sottomarini ad alto voltaggio e, in certi casi, cavi elettrici sotterranei ad alto voltaggio, aventi ad oggetto la turbativa di gara d’appalto (bid rigging), la spartizione di clienti nonché lo scambio illecito di informazioni commercialmente sensibili riguardanti la vendita dei medesimi prodotti.

(...)

In base alle informazioni ricevute dalla Commissione, [tali] intese e/o pratiche concordate (…), che hanno avuto luogo almeno a partire dal 2001, sono tuttora vigenti. (…) [Esse] hanno probabilmente una portata mondiale.

Qualora effettivamente sussistessero, le summenzionate intese o pratiche concordate costituirebbero infrazioni molto gravi all’articolo 81 [CE].

Affinché la Commissione possa prendere conoscenza di tutti gli elementi di fatto riguardanti le presunte intese e/o pratiche concordate e del contesto nel quale si sono svolte, è necessario effettuare taluni accertamenti ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (…) n. 1/2003.

(...)”».

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

5

Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 7 aprile 2009, la Nexans e la Nexans France hanno chiesto l’annullamento della decisione controversa e dei provvedimenti adottati dalla Commissione nel corso dell’accertamento. Esse hanno altresì domandato al Tribunale di disporre talune misure nei confronti della Commissione, per il caso di un annullamento della decisione controversa e dei provvedimenti adottati dalla Commissione nel corso dell’accertamento di cui trattasi.

6

A sostegno della loro domanda, le ricorrenti hanno dedotto un motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 e dei diritti fondamentali, ossia i diritti della difesa, il diritto a un processo equo, il diritto di non autoincriminarsi, la presunzione di innocenza e il diritto al rispetto della vita privata. Attraverso tale motivo, suddiviso in due capi, le ricorrenti hanno rimproverato alla Commissione, da un lato, il carattere eccessivamente ampio e vago della gamma di prodotti coperti dalla decisione controversa e, dall’altro, la portata geografica eccessivamente ampia di tale decisione.

7

Al punto 94 della sentenza impugnata, il Tribunale ha accolto il primo capo del motivo unico, nei limiti in cui esso riguardava i cavi elettrici diversi dai cavi sottomarini e sotterranei ad alto voltaggio e le forniture collegate a detti altri cavi, dopo aver dichiarato, al punto 91 della sentenza impugnata, che la Commissione non aveva dimostrato di disporre di indizi sufficientemente seri per ordinare un accertamento riguardante l’insieme dei cavi elettrici e le forniture collegate a tali cavi. Il Tribunale ha respinto il primo capo di tale motivo quanto al resto.

8

Per quanto riguarda il secondo capo del suddetto motivo, ai punti da 97 a 99 il Tribunale ha statuito come segue:

«97

Contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, dichiarando che le presunte intese e/o pratiche concordate hanno “probabilmente una portata mondiale”, la Commissione ha descritto in modo circostanziato l’area di azione della presunta intesa. La precisione della decisione [controversa] circa la portata geografica delle eventuali infrazioni al diritto della concorrenza la cui esistenza era presunta dalla Commissione deve dunque essere ritenuta sufficiente.

98

Nondimeno, è possibile interpretare gli argomenti delle ricorrenti nel senso che ciò che esse addebitano alla Commissione non è il fatto di aver indicato in modo troppo vago la portata geografica della presunta intesa, bensì la possibilità stessa di inserire nell’ambito di applicazione della decisione [controversa] documenti relativi a mercati geografici di natura locale situati al di fuori del mercato comune senza precisare le ragioni per le quali un comportamento dell’impresa in questione in tali mercati potrebbe distorcere la concorrenza nel mercato comune.

99

A tale riguardo, si deve osservare che il titolo stesso del regolamento n. 1/2003 mostra che i poteri conferiti alla Commissione da tale regolamento hanno ad oggetto l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 CE e 82 CE. Queste due disposizioni vietano alcuni comportamenti delle imprese nella misura in cui essi poss[a]no ledere il commercio tra Stati membri ed [abbiano] per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune. Pertanto, la Commissione può utilizzare i suoi poteri di accertamento soltanto al fine di scoprire siffatti comportamenti. La Commissione non può quindi effettuare un accertamento nei locali di un’impresa se sospetta l’esistenza di un’intesa o di una pratica concordata i cui effetti si manifestano esclusivamente su uno o più mercati situati al di fuori del mercato comune. Per contro, nulla osta a che essa esamini documenti relativi a detti mercati per scoprire comportamenti che possono ledere il commercio tra Stati membri e che hanno per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune».

9

Per tali ragioni, al punto 100 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il secondo capo del motivo unico.

10

Inoltre, il Tribunale ha respinto in quanto irricevibile la domanda di annullamento degli atti adottati dalla Commissione nel corso dell’accertamento, così come ha dichiarato manifestamente irricevibile la domanda dei ricorrenti volta a che esso si pronunciasse sulle eventuali conseguenze dell’annullamento della decisione controversa e degli atti adottati dalla Commissione nel corso dell’accertamento.

11

Di conseguenza, il Tribunale ha accolto il ricorso di annullamento contro la decisione controversa, nella parte in cui essa riguarda cavi elettrici diversi dai cavi elettrici sottomarini e sotterranei ad alto voltaggio nonché le forniture collegate a tali altri cavi, e ha respinto il ricorso quanto al resto.

12

Riguardo alle spese, il Tribunale ha condannato la Nexans e la Nexans France a farsi carico delle proprie spese nonché della metà delle spese sostenute dalla Commissione. La Commissione è stata invece condannata a farsi carico della metà delle proprie spese.

Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

13

La Nexans e la Nexans France concludono che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata nella parte in cui respinge il secondo capo del primo motivo di ricorso, secondo il quale la portata geografica della decisione controversa è eccessivamente ampia e non sufficientemente precisa;

annullare la decisione controversa in quanto la sua portata geografica è eccessivamente ampia, e in quanto essa non è sufficientemente giustificata né sufficientemente precisa, oppure, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale;

annullare la sentenza impugnata nella parte in cui condanna le ricorrenti a farsi carico, oltre che delle proprie spese, della metà delle spese sostenute dalla Commissione e condannare la Commissione alle spese sostenute dalle ricorrenti nel procedimento dinanzi al Tribunale nella misura che la Corte riterrà di giustizia, e

condannare la Commissione alle spese.

14

La Commissione chiede che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione e

condannare la Nexans nonché la Nexans France alle spese.

Sull’impugnazione

15

A sostegno della loro impugnazione, la Nexans e la Nexans France deducono due motivi. Con il primo motivo, esse addebitano al Tribunale di aver commesso un errore di diritto nel respingere il loro argomento riguardante la portata geografica eccessivamente ampia e imprecisa della decisione controversa. Con il secondo motivo, esse addebitano al Tribunale di aver commesso un errore nel condannarle a farsi carico, oltre che delle proprie spese, della metà delle spese sostenute dalla Commissione.

Sul primo motivo

16

Il primo motivo d’impugnazione sollevato dalla Nexans e dalla Nexans France riguarda i punti da 95 a 100 della sentenza impugnata e, in sostanza, consta di due capi. Il primo capo di tale motivo verte su una violazione dei requisiti di motivazione in relazione alla portata geografica della decisione controversa. Il secondo capo di tale motivo verte sull’errore che il Tribunale avrebbe commesso omettendo di verificare se la Commissione disponesse di indizi sufficientemente seri da suffragare il suo sospetto dell’esistenza di un’infrazione avente probabilmente portata mondiale.

Sul primo capo del primo motivo, vertente su una violazione dei requisiti di motivazione in relazione alla portata geografica della decisione controversa

– Argomenti delle parti

17

Da un lato, la Nexans e la Nexans France addebitano al Tribunale di avere violato l’obbligo di motivazione della sentenza, quale derivante dall’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale in forza degli articoli 53, primo comma, del medesimo Statuto, e 81 del regolamento di procedura del Tribunale, in quanto avrebbe omesso di chiarire in modo adeguato, al punto 97 della sentenza impugnata, come sia giunto alla conclusione che la Commissione, mediante il riferimento ad una «portata probabilmente mondiale» della presunta intesa, avesse illustrato in maniera circostanziata l’area di azione della stessa. Esse sostengono che il Tribunale non ha esaminato il loro argomento secondo cui, stante il carattere molto localizzato dei progetti di cablaggio all’esterno dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE) e date le caratteristiche specifiche dei progetti di cablaggio, non era possibile ritenere che un comportamento anticoncorrenziale relativo a progetti situati al di fuori del mercato comune potesse esplicare un qualche effetto su tale mercato.

18

Dall’altro lato, la Nexans e la Nexans France rimproverano al Tribunale di aver violato i requisiti di motivazione applicabili a una decisione di accertamento respingendo il loro argomento vertente sull’assenza, nella decisione controversa, di precisione riguardo alla portata geografica della presunta infrazione.

19

A tal riguardo, in primo luogo, le ricorrenti affermano che il Tribunale ha trascurato la giurisprudenza in base alla quale la Commissione è tenuta a indicare, in una decisione di accertamento, il presunto mercato di cui trattasi, posto che, nella decisione controversa, tale istituzione ha omesso di chiarire cosa intendesse per «una presunta condotta anticoncorrenziale di portata probabilmente mondiale». In secondo luogo, esse sottolineano che il Tribunale non ha richiesto, contrariamente alla costante giurisprudenza, che la Commissione indicasse nella decisione controversa le presunzioni che essa intendeva verificare e, in particolare, che essa indagava su un accordo del tipo «stay-at-home» (ciascuno a casa propria) o su un’altra condotta tenuta al di fuori del mercato comune che sospettava essere tale da esplicare effetti sul mercato comune. Inoltre, secondo la Nexans e la Nexans France, il fatto che nella decisione controversa non fosse precisato come l’asserita condotta anticoncorrenziale legata a progetti situati al di fuori del mercato comune avesse potuto esplicare effetti nell’Unione o nel SEE vanificava il loro diritto alla difesa e impediva loro di comprendere l’esatta portata del loro obbligo di cooperazione.

20

La Commissione contesta gli argomenti dedotti dalle ricorrenti nel primo capo del primo motivo.

– Giudizio della Corte

21

Nell’ambito del primo capo del primo motivo sollevato dalla Nexans e dalla Nexans France, riguardo al primo argomento di queste ultime, vertente sull’insufficienza della motivazione della sentenza impugnata in merito agli argomenti dedotti dalle ricorrenti sulla portata geografica della sospetta infrazione, risulta da una giurisprudenza costante che l’obbligo di motivazione incombente al Tribunale ai sensi dell’articolo 36 dello Statuto della Corte, applicabile al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto e dell’articolo 81 del regolamento di procedura del Tribunale, non impone a quest’ultimo di fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia. La motivazione del Tribunale può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni della decisione del Tribunale e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo (v., in particolare, sentenze Francia/Commissione, C‑601/11 P, EU:C:2013:465, punto 83, nonché Dow Chemical e a./Commissione, C‑499/11 P, EU:C:2013:482, punto 56).

22

È alla luce di tali principi che occorre esaminare il primo argomento.

23

Benché la motivazione concernente la delimitazione della portata geografica della presunta infrazione appaia concisa rispetto all’analisi che il Tribunale ha dedicato, nella sentenza impugnata, alla questione della delimitazione dei prodotti coinvolti, si deve constatare, come ha fatto l’avvocato generale al paragrafo 31 delle conclusioni, che la questione della portata geografica della presunta infrazione non era al centro dell’argomentazione svolta in primo grado dalle ricorrenti, le quali hanno concentrato la sostanza del loro ragionamento sulla gamma di prodotti interessati dalla decisione controversa. Quindi, nella misura in cui la motivazione della sentenza impugnata riguardante la portata geografica della presunta infrazione ha consentito agli interessati di comprendere il ragionamento del Tribunale ed alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo, non si può contestare al Tribunale la mera brevità di tale motivazione.

24

Di fatto, nonostante tale brevità, il Tribunale ha espressamente esaminato gli argomenti delle ricorrenti relativi al carattere impreciso della portata geografica della presunta intesa e ha sufficientemente motivato la sentenza impugnata nel concludere che la Commissione aveva descritto in modo circostanziato la portata geografica della presunta intesa.

25

Risulta, infatti, dai punti da 95 a 110 della suddetta sentenza che il Tribunale ha esaminato gli argomenti delle ricorrenti relativi alla portata geografica eccessivamente ampia della decisione controversa. Al punto 97 della sentenza impugnata, esso ne ha tratto la conclusione che, quando ha indicato che le presunte intese e/o pratiche concordate avevano «probabilmente una portata mondiale», la Commissione aveva descritto in modo circostanziato l’area di azione della presunta intesa. Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto sufficiente la precisione della decisione controversa circa la portata geografica della presunta infrazione.

26

Oltre a ciò, ai punti 98 e 99 della sentenza impugnata il Tribunale ha analizzato gli argomenti delle ricorrenti per il caso in cui essi dovessero essere interpretati nel senso di addebitare alla Commissione di aver inserito nell’ambito di applicazione della decisione controversa documenti relativi a mercati geografici di natura locale situati al di fuori del mercato comune, senza precisare in che modo un’asserita condotta anticoncorrenziale in tali mercati potesse esplicare effetti su detto mercato.

27

In tale contesto, il Tribunale ha rilevato, al punto 99 della sentenza impugnata, che i poteri conferiti alla Commissione dal regolamento n. 1/2003 hanno per oggetto l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 CE e 82 CE, i quali vietano alcuni comportamenti delle imprese nella misura in cui essi possano ledere il commercio tra Stati membri ed abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune. Il Tribunale ne ha tratto la conclusione che, sebbene la Commissione non possa compiere un accertamento nei locali di un’impresa qualora sospetti l’esistenza di un’intesa o di una pratica concordata i cui effetti si manifestino esclusivamente su uno o più mercati situati al di fuori del mercato comune, nulla osta a che la stessa esamini documenti relativi a detti mercati per scoprire comportamenti che possono ledere il commercio tra Stati membri e che hanno per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune.

28

Alla luce di quanto sopra, si deve concludere che il Tribunale ha sufficientemente esposto le ragioni per le quali ha ritenuto che la Commissione, mediante il riferimento ad una «portata probabilmente mondiale» della presunta intesa, avesse illustrato in maniera circostanziata l’area di azione della stessa, e ciò vale nonostante esso abbia respinto solo implicitamente, facendo riferimento ai limiti delle competenze in materia di accertamento attribuite alla Commissione dal regolamento n. 1/2003, gli argomenti delle ricorrenti relativi al carattere molto localizzato dei progetti di cablaggio all’esterno del mercato comune e delle caratteristiche specifiche dei progetti di cablaggio.

29

Con il secondo argomento dedotto nell’ambito del primo capo del primo motivo, le ricorrenti addebitano al Tribunale di aver trascurato i requisiti di motivazione che incombono alla Commissione quando adotta una decisione di accertamento, da un lato, nell’aver respinto l’argomento delle ricorrenti vertente sull’assenza, nella decisione controversa, di precisione riguardo alla portata probabilmente mondiale della presunta infrazione, e, dall’altro, nell’aver ignorato la giurisprudenza della Corte secondo cui in una decisione di accertamento la Commissione deve indicare le presunzioni che intende verificare.

30

Le ricorrenti addebitano altresì al Tribunale di non aver preteso che, nella decisione controversa, la Commissione precisasse meglio come la sospettata condotta anticoncorrenziale legata a progetti situati al di fuori del mercato comune avesse potuto esplicare effetti nell’Unione o nel SEE, ivi inclusa un’indicazione del presunto mercato interessato, il che ha vanificato il diritto alla difesa delle ricorrenti, impedendo loro di comprendere l’esatta portata del loro obbligo di cooperazione.

31

Tale argomento deve essere respinto nel suo insieme. Infatti, occorre preliminarmente ricordare che la motivazione degli atti delle istituzioni dell’Unione prescritta dall’articolo 296 TFUE dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo (v. sentenza Solvay/Commissione, C‑455/11 P, EU:C:2013:796, punto 90).

32

Sempre secondo costante giurisprudenza, l’obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o soggetti terzi, da questo colpiti direttamente e individualmente, possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento dell’osservanza, da parte della motivazione di un atto, degli obblighi imposti dall’articolo 296 TFUE dev’essere effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenza Solvay/Commissione, EU:C:2013:796, punto 91 e giurisprudenza ivi citata).

33

Occorre altresì tenere conto del contesto normativo nel quale si svolgono gli accertamenti della Commissione. In effetti, gli articoli 4 e 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 conferiscono alla Commissione poteri di accertamento allo scopo di consentirle di espletare il suo compito di proteggere il mercato comune dalle distorsioni della concorrenza e di sanzionare eventuali infrazioni alle regole di concorrenza in tale mercato (v., in tal senso, sentenza Roquette Frères, C‑94/00, EU:C:2002:603, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

34

In tal senso, per quanto riguarda più in particolare le decisioni di accertamento della Commissione, l’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 prevede che esse debbano indicare, segnatamente, l’oggetto e lo scopo dell’accertamento. Siffatto obbligo di motivazione specifica costituisce, come chiarito dalla Corte, un’esigenza fondamentale al fine non solo di evidenziare il carattere motivato dell’azione prevista all’interno delle imprese interessate, ma anche di consentire ad esse di comprendere la portata del loro dovere di collaborazione, facendo salvi al contempo i loro diritti di difesa (v., in tal senso, sentenza Hoechst/Commissione, 46/87 e 227/88, EU:C:1989:337, punto 29).

35

Per quanto riguarda l’argomento della Nexans e della Nexans France secondo cui il Tribunale avrebbe trascurato l’obbligo della Commissione di indicare, nella decisione controversa, il presunto mercato in questione, che, ad avviso delle ricorrenti, implica una componente allo stesso tempo materiale e geografica, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, la Commissione non è tenuta a comunicare al destinatario di una decisione di accertamento tutte le informazioni di cui è in possesso quanto ad asserite infrazioni, né a procedere ad una rigorosa qualificazione giuridica di tali infrazioni, purché indichi chiaramente gli addebiti che intende verificare (sentenza Dow Chemical Ibérica e a./Commissione, da 97/87 a 99/87, EU:C:1989:380, punto 45).

36

Se è pur vero che la Commissione è tenuta a indicare, con la maggiore precisione possibile, ciò che si ricerca e gli elementi che devono essere oggetto dell’accertamento (sentenza Roquette Frères, EU:C:2002:603, punto 83 e giurisprudenza ivi citata), non è però indispensabile che una decisione di accertamento contenga una delimitazione precisa del mercato di cui trattasi, né un’esatta qualificazione giuridica delle asserite infrazioni o l’indicazione del periodo durante il quale le infrazioni sarebbero state commesse, purché la stessa decisione contenga gli elementi essenziali sopra indicati (v., in tal senso, sentenze Dow Chemical Ibérica e a./Commissione, EU:C:1989:380, punto 46, nonché Roquette Frères, EU:C:2002:603, punto 82).

37

Infatti, tenuto conto del fatto che gli accertamenti avvengono nella fase iniziale dell’indagine, la Commissione non dispone ancora, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 48 delle conclusioni, di informazioni dettagliate al fine di emettere un parere giuridico specifico e deve innanzitutto verificare la fondatezza dei suoi sospetti nonché la portata dei fatti avvenuti, dato che lo scopo dell’accertamento è proprio quello di raccogliere elementi di prova in relazione a una presunta infrazione (v., in tal senso, sentenza Roquette Frères, EU:C:2002:603, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).

38

Nella fattispecie, dal preambolo della decisione controversa risulta che l’accertamento aveva ad oggetto «intese e/o pratiche concordate [aventi] probabilmente una portata mondiale» e «riguardanti la vendita di cavi elettrici e forniture collegate, tra cui, fra l’altro, cavi elettrici sottomarini ad alto voltaggio e, in certi casi, cavi elettrici sotterranei ad alto voltaggio». La Commissione ha altresì indicato, nel medesimo preambolo, i suoi sospetti relativi alla «spartizione dei clienti». In aggiunta, essa ha ivi dichiarato che, qualora i suoi sospetti si fossero rivelati fondati, «le (...) intese o pratiche concordate [avrebbero costituito] gravissime infrazioni all’articolo 81 [CE]».

39

Pertanto, considerate le indicazioni, contenute nella decisione controversa, relative alla dimensione geografica delle presunte infrazioni e dato il contesto normativo che disciplina i poteri di accertamento della Commissione, il Tribunale non ha contraddetto la giurisprudenza della Corte quando ha concluso che la motivazione della decisione controversa riguardo alla portata geografica dell’asserita infrazione era sufficiente, senza richiedere maggiore precisione sul tipo di condotta sospettata al di fuori del mercato comune, sugli effetti che una tale condotta può aver esplicato su detto mercato oppure sul tipo di documenti che la Commissione aveva il diritto di esaminare.

40

Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, la Commissione, durante l’accertamento, non era tenuta a limitare le sue ricerche a documenti relativi a progetti aventi un’incidenza sul mercato comune. Dato che i sospetti della Commissione riguardavano un’infrazione di portata probabilmente mondiale vertente su una ripartizione della clientela, anche documenti connessi a progetti situati al di fuori del mercato comune erano idonei a fornire informazioni pertinenti alla presunta infrazione.

41

Alla luce di quanto precede, il primo capo del primo motivo deve essere respinto.

Sul secondo capo del primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non disponeva di indizi sufficientemente seri da suffragare il suo sospetto dell’esistenza di un’infrazione avente probabilmente portata mondiale

– Argomenti delle parti

42

La Nexans e la Nexans France sostengono che il Tribunale ha omesso di esaminare se, nel caso di specie, la Commissione disponesse di indizi sufficientemente seri da suffragare il suo sospetto che la condotta anticoncorrenziale in esame, legata a progetti situati al di fuori del mercato comune, avesse potuto esplicare effetti all’interno dell’Unione o del SEE.

43

La Commissione contesta questi argomenti.

– Giudizio della Corte

44

Per quanto riguarda il secondo capo del primo motivo, si deve constatare che, come risulta dagli atti di causa, le ricorrenti non avevano sollevato dinanzi al Tribunale argomenti relativi all’assenza di indizi sufficientemente seri da suffragare il sospetto dell’esistenza di un’infrazione alle regole di concorrenza avente portata mondiale. A tal proposito, i rappresentanti delle ricorrenti hanno ammesso, in udienza, che un siffatto argomento non era stato espressamente sollevato dinanzi al suddetto giudice.

45

Orbene, per costante giurisprudenza, il consentire a una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che essa non ha sollevato dinanzi al Tribunale si risolverebbe nel consentire alla stessa di sottoporre alla Corte, la cui competenza in sede di impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella su cui ha dovuto pronunciarsi il Tribunale (sentenze Alliance One International e Standard Commercial Tobacco/Commissione e Commissione/Alliance One International e a., C‑628/10 P e C‑14/11 P, EU:C:2012:479, punto 111, nonché Groupe Gascogne/Commissione, C‑58/12 P, EU:C:2013:770, punto 35).

46

Occorre respingere quanto affermato dalle ricorrenti in udienza, segnatamente che il suddetto argomento sarebbe stato implicitamente contenuto nella loro argomentazione in primo grado. Infatti, dal fascicolo del Tribunale risulta che, in un altro contesto, con riferimento alla portata materiale della decisione controversa, le ricorrenti hanno dedotto l’argomento dell’assenza di indizi sufficientemente seri da suffragare il sospetto dell’esistenza di un’infrazione in settori diversi da quello dei cavi sottomarini ad alto voltaggio, in modo separato dal loro argomento vertente sull’imprecisione della decisione controversa riguardo alla delimitazione dei prodotti interessati.

47

Pertanto, il secondo capo del primo motivo deve essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.

48

In considerazione di quanto precede, il primo motivo dev’essere respinto in quanto in parte infondato e in parte irricevibile.

Sul secondo motivo

Argomenti delle parti

49

Con il secondo motivo, concernente il punto 139 della sentenza impugnata, la Nexans e la Nexans France deducono che la decisione del Tribunale di condannarle a farsi carico, oltre che delle proprie spese, della metà delle spese sostenute dalla Commissione è manifestamente irragionevole.

50

La Commissione ritiene tale motivo irricevibile e, in ogni caso, infondato.

Giudizio della Corte

51

Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 58, secondo comma, dello Statuto della Corte, l’impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l’onere e l’importo delle spese. Inoltre, per costante giurisprudenza, nell’ipotesi in cui ogni altro motivo di impugnazione sia stato respinto, le conclusioni attinenti alla pretesa irregolarità della decisione del Tribunale quanto alle spese devono essere respinte come irricevibili in forza di detta disposizione (sentenza Gualtieri/Commissione, C‑485/08 P, EU:C:2010:188, punto 111 e giurisprudenza ivi citata).

52

Ne consegue che, poiché il primo motivo di impugnazione sollevato dalle ricorrenti è stato respinto, il secondo motivo, concernente la ripartizione delle spese, deve essere dichiarato irricevibile.

Sulle spese

53

A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, quest’ultima statuisce sulle spese.

54

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

L’impugnazione è respinta.

 

2)

La Nexans SA e la Nexans France SAS sono condannate alle spese della presente impugnazione.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.