CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MACIEJ SZPUNAR

presentate il 4 febbraio 2015 ( 1 )

Causa C‑584/13

Directeur général des finances publiques

contro

Mapfre Asistencia compania internacional de seguros y reaseguros

e

Mapfre Warranty SpA

contro

Directeur général des finances publiques

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia)]

«Imposte — IVA — Ambito di applicazione — Esenzioni — Nozione di operazioni di assicurazione — Nozione di prestazioni di servizi — Importo forfettario pagato per garanzia in caso di guasto di un’autovettura usata»

1. 

L’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l’«IVA») delle operazioni di assicurazione è già stata oggetto di alcune sentenze della Corte. Tuttavia, come dimostra la presente causa, tali sentenze non hanno permesso di dissipare tutti i dubbi che possono ricollegarsi ad una siffatta esenzione. La Corte avrà dunque l’occasione di precisare la propria giurisprudenza in tale materia, in particolare per quanto riguarda la definizione della nozione stessa di operazioni di assicurazione.

Contesto normativo

Il Diritto dell’Unione

2.

Nella presente causa sono applicabili, ratione temporis, le disposizioni della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ( 2 ) (in prosieguo: la «sesta direttiva»). Ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva in parola:

«Sono soggette all’[IVA]»:

1.

le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all’interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;».

3.

A norma dell’articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva:

«Fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esonerano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni sottoelencate e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso:

a)

le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione».

4.

L’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva stabilisce che:

«Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, in particolare quelle previste dalle vigenti disposizioni comunitarie relative al regime generale per la detenzione, la circolazione e i controlli dei prodotti soggetti ad accise, le disposizioni della presente direttiva non vietano ad uno Stato membro di mantenere o introdurre imposte sui contratti di assicurazione, imposte sui giochi e sulle scommesse, accise, imposte di registro e, più in generale, qualsiasi imposta, diritto e tassa che non abbia il carattere di imposta sulla cifra d’affari, sempreché tuttavia tale imposta, diritto e tassa non dia luogo, negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera».

Il diritto francese

5.

Le operazioni di assicurazione in diritto francese sono esenti da IVA in forza dell’articolo 261 C del code général des impôts (codice generale delle imposte). Sulla base dell’articolo 991 del citato codice, i contratti di assicurazione conclusi nel territorio francese sono soggetti all’imposta annuale sui contratti di assicurazione.

Contesto fattuale, procedimento e questioni pregiudiziali

6.

La Mapfre Warranty SpA (già Nuovi Servizi Auto, in prosieguo: la «società Mapfre Warranty») è una società di diritto italiano che in Francia esercita, con il nome NSA Sage, un’attività nell’ambito della prestazione di garanzie ( 3 ) in caso di guasto delle autovetture usate. In pratica, i rivenditori professionisti di autovetture usate propongono ai clienti che acquistano siffatte autovetture una garanzia complementare in caso di guasto di determinati componenti verificatosi entro un determinato periodo di tempo dalla data dell’acquisto. Qualora nel periodo di garanzia si dovesse verificare un guasto rientrante nella garanzia, l’acquirente dell’autovettura lo segnala ad un’officina da esso selezionata (non necessariamente all’officina appartenente al rivenditore dell’autovettura), la quale preventiva il costo di riparazione e lo comunica alla società Mapfre Warranty. Dopo l’accettazione del preventivo da parte della società, l’officina effettua la riparazione e la società Mapfre Warranty ne paga il costo. Per una parte del periodo al quale fa riferimento il procedimento principale, la società Mapfre Warranty era assicurata contro le perdite derivanti da tale attività presso la società Mapfre Asistencia compañia internacional de seguros y reaseguros (in prosieguo: la «società Mapfre Asistencia»). Nei paragrafi successivi delle presenti conclusioni, mi occuperò ancora dei particolari dell’attività della società Mapfre Warranty nonché dei rapporti giuridici che intercorrono tra quest’ultima ed i singoli soggetti dell’operazione, dato che la suddetta questione è al centro della controversia nel procedimento principale.

7.

Avendo considerato che la propria attività fosse una prestazione di servizi tassata in base al regime generale, la società Mapfre Warranty applicava e versava l’IVA sulle operazioni da essa effettuate. Tuttavia, con decisione del 23 ottobre 2007, relativa al periodo dal 1o aprile 2004 al 31 gennaio 2005, l’autorità fiscale competente ha ordinato a quest’ultima di assoggettare le operazioni in questione all’imposta sui contratti di assicurazione sulla base dell’articolo 991 del codice delle imposte. Sia il reclamo della società Mapfre Warranty all’autorità fiscale di grado superiore, sia il suo ricorso al tribunal de grande instance de Lyon (Tribunale di primo grado di Lione) nonché l’appello dinanzi alla Cour d’appel de Lyon (Corte d’appello di Lione), sono stati respinti. Di conseguenza, la società ha presentato il ricorso per cassazione alla Cour de cassation (Corte di cassazione, che è il giudice del rinvio nella presente causa). È altresì pendente una controversia tra la società Mapfre Asistencia e le autorità fiscali in merito all’aliquota dell’imposta sui contratti di assicurazione applicabile ai contratti tra le società Mapfre Warranty e Mapfre Asistencia, di cui anche, con ricorso per cassazione (stavolta proposto dall’autorità fiscale), è stato investito il giudice del rinvio. Il giudice in parola ha riunito le due cause, tuttavia la questione pregiudiziale è stata sottoposta solo nel contesto del ricorso per cassazione presentato dalla società Mapfre Warranty, dato che nella seconda causa non sono state sollevate questioni connesse all’interpretazione del diritto dell’Unione.

8.

Alla luce di quanto sopra, il giudice del rinvio ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se gli articoli 2 e 13, B, lettera a), della sesta direttiva (...), debbano essere interpretati nel senso che la prestazione consistente, per un operatore economico indipendente dal rivenditore di veicoli usati, nel prestare, dietro versamento di una somma forfettaria, garanzia per l’eventuale guasto meccanico a talune parti del veicolo usato, rientri nella categoria delle operazioni di assicurazione esenti dall’imposta sul valore aggiunto o rientri, invece, nella categoria delle prestazioni di servizi».

9.

La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla Corte il 19 novembre 2013. Osservazioni scritte sono state presentate dalle parti del procedimento principale, dal governo francese nonché dalla Commissione europea. Gli stessi interessati erano altresì rappresentati all’udienza del 12 novembre 2014.

Analisi

10.

Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se un servizio consistente, per un operatore indipendente dal rivenditore di autovetture usate, nel prestare, per un determinato periodo di tempo e dietro versamento di un importo pattuito in anticipo, una garanzia a copertura dei costi di riparazione di tali autovetture nel caso di guasto tecnico, coperto dalla garanzia in parola, rientri nell’ambito semantico della nozione di operazioni di assicurazione ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva e se sia, a tale titolo, esente da IVA.

11.

Per analizzare la suddetta questione è necessario definire la nozione di operazioni di assicurazione e, successivamente, esaminare i servizi come quelli oggetto del procedimento principale alla luce di siffatta definizione.

La nozione di operazioni di assicurazione

12.

Secondo una costante giurisprudenza, le esenzioni previste dall’articolo 13 della sesta direttiva costituiscono nozioni autonome di diritto dell’Unione e devono pertanto ricevere una definizione dal punto di vista di tale diritto, che miri ad evitare divergenze nell’applicazione del regime IVA da uno Stato membro all’altro ( 4 ). Di conseguenza, anche alla definizione della nozione di operazioni di assicurazione utilizzata all’articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva si deve procedere in modo autonomo e non basandosi sull’interpretazione di tale nozione eventualmente adottata nel diritto degli Stati membri.

13.

La sesta direttiva non definisce la nozione di operazioni di assicurazione. La Commissione, invero, ha presentato una proposta di direttiva contenente la definizione in questione ( 5 ). Essa è così formulata:

«“Assicurazione e riassicurazione”, un impegno in virtù del quale una persona è tenuta, dietro pagamento, a fornire ad un’altra, in caso di materializzazione di un rischio, un indennizzo o un beneficio quale determinato dall’impegno».

Finora tuttavia la suddetta proposta non è stata approvata. Inoltre, la definizione citata, a mio parere, non dissipa tutti i dubbi presenti nel caso che ci occupa.

14.

Neanche la direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita ( 6 ) definisce la nozione di contratti di assicurazione, né di operazioni di assicurazione ( 7 ).

15.

Nemmeno la genesi della sesta direttiva fornisce molti indizi circa la definizione di operazioni di assicurazione o la ragione della loro esenzione dall’IVA ( 8 ).

16.

Alcuni orientamenti sull’interpretazione della nozione in esame sono stati elaborati dalla giurisprudenza della Corte. Essi sono stati riassunti nella sentenza BGŻ Leasing ( 9 ). Secondo tale giurisprudenza, un’operazione di assicurazione è caratterizzata, come in genere si ammette, dal fatto che l’assicuratore si impegna, dietro versamento di un premio, a procurare all’assicurato, in caso di realizzazione del rischio coperto, la prestazione convenuta all’atto della stipula del contratto. Inoltre, le operazioni di assicurazione implicano, per loro natura, la sussistenza di un rapporto contrattuale tra il prestatore del servizio di assicurazione e il soggetto i cui rischi sono coperti dall’assicurazione, cioè l’assicurato. La nozione di operazioni di assicurazione, che compare all’articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva, è, in linea di principio, sufficientemente ampia per comprendere la copertura assicurativa fornita da un soggetto passivo che non sia egli stesso assicuratore, ma che, nell’ambito di un’assicurazione collettiva, procuri ai suoi clienti siffatta copertura avvalendosi delle prestazioni di un assicuratore che si assume l’onere del rischio assicurato ( 10 ). Nella stessa sentenza la Corte ha ritenuto che tale rapporto contrattuale tra l’assicuratore e l’assicurato può essere costituito da un terzo che agisce in nome proprio ma per conto dell’assicurato ( 11 ).

17.

Sorge pertanto la questione se un servizio come quello di cui trattasi nel procedimento principale rientri nella nozione di operazione di assicurazione così delineata.

Valutazione della garanzia prestata in caso di guasto di un’autovettura usata dal punto di vista della nozione di operazione di assicurazione

18.

A priori sembra che il servizio nell’ambito del quale un soggetto indipendente dal rivenditore dell’autovettura si impegna, dietro pagamento di una somma di denaro pattuita in anticipo, a sostenere i costi della riparazione di tale autovettura in caso di guasto coperto dal contratto, costi i quali in assenza del suddetto contratto graverebbero sull’acquirente dell’autovettura, rientri nell’ambito della nozione di operazione di assicurazione ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva. La società Mapfre Warranty tuttavia, sia nelle proprie argomentazioni dinanzi al giudice del rinvio, allegate alla domanda di rinvio pregiudiziale, sia nelle sue osservazioni presentate nella presente causa, ha contestato una siffatta qualificazione delle operazioni costituenti oggetto del procedimento principale. Vale la pena di esaminare i suoi argomenti, in quanto con ciò sarà possibile approfondire l’analisi della categoria delle operazioni in parola.

Rapporto giuridico tra i singoli soggetti coinvolti nell’operazione

19.

La società Mapfre Warranty nega innanzitutto la sussistenza di un rapporto contrattuale tra essa e l’acquirente dell’autovettura. A suo avviso, tale rapporto sussiste soltanto tra essa ed il rivenditore dell’autovettura, che semplicemente le affida l’esecuzione degli obblighi su di lui gravanti in qualità di rivenditore nei confronti dell’acquirente, in forza delle disposizioni di legge o di contratto. Secondo le dichiarazioni della società Mapfre Warranty è sempre il rivenditore dell’autovettura a pagare l’importo del premio a titolo di garanzia prestata da parte di tale società, detraendola dal guadagno conseguito, e ciò al fine di aumentare la competitività dell’autovettura offerta in vendita.

20.

La determinazione dei rapporti giuridici che vincolano i singoli soggetti coinvolti nell’operazione è certamente compito dei giudici nazionali. Tuttavia, da un lato, le circostanze del caso sembrano, a mio avviso, deporre contro quanto sostenuto dalla società Mapfre Warranty. Dall’altro lato, però, non credo che tale questione rivesta importanza fondamentale ai fini dell’interpretazione dell’articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva.

21.

Per quanto riguarda la sussistenza di un rapporto giuridico tra la società Mapfre Warranty e l’acquirente dell’autovettura, occorre richiamare l’attenzione sulle seguenti circostanze. In primo luogo, secondo gli accertamenti del giudice del rinvio, non contestati dalle parti, in caso di guasto coperto dal contratto in parola l’acquirente dell’autovettura non è obbligato a farla riparare presso l’officina appartenente al rivenditore o da quest’ultimo designata, ma può scegliere un’officina qualsiasi. Tale officina contatta la società Mapfre Warranty al fine di concordare il preventivo di riparazione, dopodiché la società paga i costi della suddetta riparazione. Il rivenditore dell’autovettura non partecipa in alcun modo all’esecuzione del contratto di garanzia.

22.

In secondo luogo, conformemente al formulario di adesione alla garanzia prestata dalla società Mapfre Warranty, esibito in udienza dal governo francese, la cui veridicità non è stata contestata dalla società, la garanzia non sostituisce gli obblighi di legge del rivenditore, né la responsabilità a qualsiasi altro titolo, in particolare per i vizi occulti. Quanto appena riportato si pone in contraddizione con le affermazioni della società Mapfre Warranty, secondo le quali la garanzia da essa prestata costituirebbe soltanto una forma di assolvimento, da parte del rivenditore, degli obblighi su di esso incombenti, mentre, al contrario, tale garanzia sicuramente non lo esonera dagli obblighi in questione. Il rischio coperto dalla garanzia si verifica in capo all’acquirente dell’autovettura e consiste nella necessità di pagare il costo della riparazione in caso di un eventuale guasto. Sarebbe illogico far pagare un supplemento all’acquirente dell’autovettura per le prestazioni che gli spettano già in forza di legge o ad altro titolo ( 12 ).

23.

In terzo luogo, la società Mapfre Warranty sostiene che il rivenditore dell’autovettura paga il premio a titolo di garanzia prestata da tale società, deducendolo dal prezzo ottenuto. In tal caso, la garanzia in parola non costituirebbe un servizio opzionale, fornito su richiesta dell’acquirente dell’autovettura dietro un supplemento, ma un elemento inscindibile dell’offerta di vendita dell’autovettura. Non credo ciò sia compatibile con la natura di tale tipo di servizi. Tuttavia, anche se si assumesse che le cose in effetti stiano in questo modo, resta il fatto che il premio è strettamente connesso ad ogni singola autovettura ed il suo importo dipende da fattori come la vetustà ed il chilometraggio dell’autoveicolo nonché dalla durata della garanzia. In definitiva, quindi, è sempre l’acquirente dell’auto a sostenere il costo del premio, anche se esso è incluso nel prezzo dell’autovettura.

24.

Come ho già rilevato, la valutazione dei rapporti giuridici tra i singoli soggetti in un caso concreto spetta ai giudici nazionali. Ciò non dovrebbe, tuttavia, influenzare l’interpretazione dell’articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva. Invero, indipendentemente dal fatto che l’acquirente dell’autovettura stipuli il contratto con la società Mapfre Warranty ed il rivenditore dell’autovettura agisca solo in qualità di intermediario, o che sia il rivenditore stesso a stipulare tale contratto in nome proprio, ma per conto dell’acquirente, o infine che il rivenditore dell’autovettura trasferisca all’acquirente i diritti derivanti dal contratto che aveva stipulato in nome proprio e per proprio conto con la società Mapfre Warranty, la nozione di operazioni di assicurazione utilizzata in tale disposizione della direttiva è sufficientemente ampia da includere ciascuna delle situazioni sopra prospettate.

25.

In ognuna di esse sono infatti presenti tutti gli elementi tipici delle operazioni di assicurazione. Vi sono un assicurato, che è l’acquirente dell’autovettura nonché un assicuratore, ossia, nel caso di specie, la società Mapfre Warranty. Vi è il rischio per l’acquirente dell’autovettura di dover pagare i costi della riparazione in caso di guasto coperto dalla garanzia, costi che l’assicuratore si impegna a sostenere. Infine, vi è il premio, che viene pagato dall’acquirente dell’autovettura, o nel prezzo di acquisto della stessa, o come supplemento. Tutto ciò è, a mio parere, sufficiente per dimostrare la sussistenza, tra l’assicuratore e l’assicurato, di un rapporto giuridico, come la giurisprudenza della Corte richiede ai fini della qualificazione di un’operazione come operazione di assicurazione ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva.

Il problema della cosiddetta mutualizzazione del rischio

26.

La società Mapfre Warranty sostiene inoltre che, affinché un’operazione venga qualificata come operazione di assicurazione ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva, è necessario che l’assicuratore gestisca e neutralizzi il rischio assicurato secondo la tecnica della mutualizzazione (ossia, ripartendolo fra tutti gli assicurati e bilanciandolo con le riserve costituite dai premi versati, fino all’importo risultante dalle leggi della statistica). A parere della società Mapfre Warranty l’attività da essa esercitata consiste invece soltanto nell’assunzione dell’obbligo del rivenditore dell’autovettura di ripararla, riparazione che la società successivamente affida ad un subappaltatore, ovvero un’officina scelta dall’acquirente dell’autovettura.

27.

Tali argomenti tuttavia non mi convincono. In primo luogo, come ho già detto, il rischio coperto dalla garanzia non grava sul rivenditore dell’autovettura, ma sull’acquirente della stessa. La garanzia prestata dalla società Mapfre Warranty non esonera il rivenditore dai suoi obblighi nei confronti dell’acquirente derivanti dalle disposizioni di legge o dal contratto.

28.

In secondo luogo, l’essenza dell’assicurazione (perlomeno, dell’assicurazione di beni) consiste nel liberare l’assicurato dal rischio di dover sostenere nel futuro un’incerta, ma potenzialmente grave, perdita finanziaria dietro pagamento di una somma di denaro certa, ma limitata.

29.

Orbene è pacifico che le somme riscosse dalla società Mapfre Warranty sotto forma di premi non vengono restituite agli acquirenti delle autovetture nel caso in cui il periodo di garanzia arrivi alla scadenza senza guasti o qualora il costo di riparazione risulti inferiore rispetto al premio in parola ma, al contempo, in caso di guasto il cui costo superi l’ammontare del premio versato, l’acquirente dell’autovettura non è tenuto a pagare alcun importo aggiuntivo. I premi riscossi dalla società Mapfre Warranty non costituiscono quindi alcuna forma di acconto imputabile ai costi di un’eventuale riparazione, ma un tipico premio assicurativo, il cui pagamento libera completamente l’assicurato dal rischio coperto dall’assicurazione.

30.

Pertanto la società Mapfre Warranty ripartisce il rischio assicurato in modo tale che i premi pagati per tutte le autovetture in garanzia coprano i costi della riparazione di quelle che effettivamente subiscono un guasto. Altrimenti la sua attività risulterebbe priva di senso economico. Invece, la questione relativa al modo in cui la società Mapfre Warranty calcola l’importo del premio nonché gestisce l’ammontare dei costi di riparazione (ad esempio, acquistando ricambi dai costruttori a prezzi all’ingrosso o affidando alcune riparazioni alle officine da essa selezionate) costituisce una questione di organizzazione interna della società stessa e resta del tutto irrilevante ai fini della qualificazione della sua attività come assicurativa. Subordinare la portata delle esenzioni previste dalla sesta direttiva agli aspetti interni del modello di funzionamento economico delle singole aziende, che non incidono sulla sostanza delle operazioni da esse effettuate, sarebbe, addirittura, contrario al principio di neutralità fiscale.

31.

Lo stesso vale per la circostanza che la società Mapfre Warranty era, a sua volta, assicurata contro le perdite finanziarie presso la società Mapfre Asistencia. Il fatto di aver assicurato l’attività esercitata contro le perdite finanziarie non priva quest’ultima della natura di un’attività di assicurazione. Nessuna tecnica statistica garantisce l’infallibilità, l’attività di assicurazione quindi può anch’essa generare perdite. Inoltre, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della sesta direttiva, si considera soggetto passivo dell’IVA chiunque esercita un’attività economica «indipendentemente (...) dai risultati di detta attività». Non vedo la ragione per cui lo stesso non dovrebbe valere per un’attività esente.

32.

In conclusione, a mio parere, la qualificazione delle operazioni come operazioni di assicurazione ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva non dipende dal modo in cui l’assicuratore gestisce l’ammontare del rischio assicurato e calcola il congruo importo del premio.

Il problema del trattamento fiscale diverso di servizi simili

33.

La società Mapfre Warranty sostiene inoltre che le garanzie complementari prestate dai costruttori o rivenditori di autovetture dietro pagamento di un supplemento sono considerate come prestazioni di assistenza post‑vendita e soggette ad IVA. L’esenzione da siffatta imposta delle operazioni effettuate dalla società Mapfre Warranty come operazioni di assicurazione viola pertanto, a suo parere, il principio di neutralità fiscale, in quanto implica un trattamento diverso di servizi simili.

34.

A mio parere, tuttavia, i due tipi di servizi in questione non sono simili. Il costruttore, prestando garanzia per il proprio prodotto garantisce il suo buon funzionamento per un determinato periodo di tempo. Si deve presumere che relativamente a tale aspetto esso abbia un’influenza, se non proprio totale, fondamentale. Prestando garanzia, egli non corre quindi un rischio significativo, poiché è in grado di prevedere, con estrema precisione, per quanto tempo il suo prodotto, con alta probabilità, non subirà alcun guasto. Ovviamente, la garanzia che un prodotto non subirà guasti deve essere completata dall’impegno a ripararlo o sostituirlo gratuitamente qualora tale guasto si dovesse invece verificare. In caso contrario, la garanzia in parola sarebbe priva di senso economico. Persino, però, in tal caso, il costruttore non sostiene i costi della riparazione effettuata da una qualsiasi officina scelta dall’acquirente del prodotto, ma la esegue lui stesso o la affida ad una stazione di servizio autorizzata. Egli conserva pertanto il controllo sui costi di tale riparazione. Secondo lo stesso principio, i rivenditori di autovetture usate, conoscendo la condizione tecnica di ciascuna di esse, sono in grado di garantire che in una determinata autovettura non si verificheranno determinati guasti per un determinato periodo di tempo, e, se necessario, di proporre una riparazione gratuita presso la propria officina o presso un subappaltatore da essi designato. Ciò costituisce un elemento dei cosiddetti servizi di assistenza post-vendita, strettamente connessi al bene in vendita e, già solo per tale ragione, tassati in modo analogo alla cessione del bene stesso ( 13 ).

35.

I costruttori ed i rivenditori non tanto quindi si obbligano ad effettuare una determinata prestazione in caso di realizzazione di un rischio specifico, ma piuttosto garantiscono che tale rischio non si verifichi, e la garanzia della riparazione o sostituzione gratuita di un prodotto da essa coperto costituisce uno degli elementi di adempimento dell’obbligo nei confronti dell’acquirente. L’obbligo risultante dalla garanzia ha quindi natura accessoria rispetto all’obiettivo principale del contratto, che è la vendita del bene.

36.

Ben diversa è la situazione dell’assicuratore, che non è né costruttore né rivenditore dell’autovettura assicurata, sulla cui condizione tecnica quindi non ha alcuna influenza, ed anzi, nemmeno la conosce. Assicura quindi un rischio che è da esso indipendente. L’assicuratore è solo in grado di prevedere statisticamente, per un numero sufficientemente elevato di assicurati, la probabilità di realizzazione di tale rischio e l’ammontare medio dei danni, il che gli permette di calcolare un importo congruo del premio. Trattasi quindi di un meccanismo di funzionamento completamente diverso da quello delle garanzie prestate dai costruttori o rivenditori. Diverso è anche il senso economico di tale attività e, per tale ragione, essa può essere assoggettata ad un regime fiscale diverso.

Riepilogo

37.

Alla luce delle considerazioni che precedono, sono del parere che il servizio consistente, per un soggetto indipendente dal rivenditore di autovetture usate, nel prestare garanzia, per un determinato periodo di tempo e dietro pagamento di un importo pattuito in anticipo, per sostenere i costi di riparazione di tali autovetture in caso di guasto tecnico coperto dalla garanzia in parola, rientri nell’ambito semantico della nozione di operazioni di assicurazione ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva e sia, a tale titolo, esente dall’IVA.

38.

Nel caso di specie è pacifico che la società Mapfre Warranty è un soggetto indipendente dal rivenditore di autovetture usate e a tale situazione fa altresì riferimento la domanda pregiudiziale. La suddetta conclusione non dovrebbe, tuttavia, essere interpretata a contrario, ovvero nel senso che le operazioni effettuate da alcuni soggetti dipendenti dai costruttori o rivenditori di determinati prodotti, in particolare quelli che operano sotto forma di compagnie di assicurazione, non costituiscano operazioni di assicurazione.

Questione relativa alla diversa natura delle operazioni oggetto del procedimento principale rispetto alle operazioni di consegna di autovetture usate

39.

La società Mapfre Warranty sostiene infine che, anche se si considerassero le operazioni da essa effettuate come operazioni di assicurazione, occorrerebbe assoggettarle ad IVA perché sono così indissolubilmente connesse alle operazioni di vendita di autovetture usate coperte da garanzia che, di fatto, costituiscono un’unica operazione che dovrebbe essere tassata in modo uniforme. Il giudice del rinvio non solleva direttamente tale questione nella domanda pregiudiziale, tuttavia essa incide indubbiamente sulla corretta tassazione delle operazioni oggetto del procedimento principale, e quindi vale la pena di esaminarla.

40.

Secondo una costante giurisprudenza della Corte, ai fini IVA, ciascuna prestazione deve essere normalmente considerata distinta e indipendente, tuttavia, in taluni casi, più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero essere fornite separatamente e dar così luogo, separatamente, a imposizione o a esenzione, devono essere considerate come un’unica operazione quando non sono indipendenti. Ciò accade in particolare nel caso in cui la scomposizione delle prestazioni avrebbe carattere artificioso sul piano economico o quando la prestazione accessoria dovrebbe essere assoggettata allo stesso regime fiscale della prestazione principale. Tale questione deve essere esaminata a seconda delle circostanze fattuali del caso concreto, costituendo quindi un compito dei giudici nazionali. Incombe nondimeno alla Corte fornire a tali organi giurisdizionali tutti gli elementi interpretativi attinenti al diritto dell’Unione che possano essere utili per dirimere le controversie di cui sono investiti ( 14 ).

41.

In riferimento alle operazioni di assicurazione, la Corte ha dichiarato che qualsiasi operazione di assicurazione presenta, per sua natura, una connessione con il bene oggetto della stessa. Tuttavia, tale connessione non può essere sufficiente, di per sé, per stabilire se sussista o meno un’unica prestazione complessa ai fini IVA. Infatti, se ogni operazione di assicurazione fosse assoggettata a IVA come conseguenza dell’assoggettamento a tale imposta di prestazioni riguardanti il bene oggetto della stessa, l’obiettivo stesso dell’esenzione delle operazioni di assicurazione verrebbe compromesso ( 15 ).

42.

Nel caso di specie, a mio parere, è sufficiente constatare che la garanzia in esame costituisce una prestazione accessoria rispetto all’operazione di cessione dell’autovettura ed ha un distinto, autonomo senso economico. L’acquirente dell’autovettura può acquistarla e utilizzarla senza garanzia in caso di guasto, può anche stipulare un contratto di garanzia con un soggetto diverso dalla società Mapfre Warranty, senza avvalersi dell’intermediazione del rivenditore dell’autovettura. Importante è altresì il fatto che la garanzia in parola viene prestata da un soggetto indipendente dal rivenditore dell’autovettura, cosicché essa non può essere considerata una garanzia prestata dal rivenditore. Infine, la società Mapfre Warranty si riserva, in determinate circostanze, il diritto di recedere dal contratto di garanzia, il che non incide in alcun modo sul contratto di vendita dell’autovettura. Le suddette circostanze dimostrano, a mio parere, inequivocabilmente, che una garanzia come quella oggetto del procedimento principale non è indissolubilmente connessa all’operazione di cessione di un’autovettura, e quindi non deve essere soggetta allo stesso regime fiscale della cessione stessa.

Conclusione

43.

Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di rispondere alla questione sottoposta dalla Cour de Cassation come segue:

La prestazione consistente, per un operatore indipendente dal rivenditore di autovetture usate, nel fornire, per un determinato periodo di tempo e dietro versamento di una somma pattuita in anticipo, una garanzia per sostenere i costi della riparazione di tali autovetture in caso di guasti tecnici coperti dalla garanzia in questione, rientra nell’ambito semantico della nozione di operazioni di assicurazione, ai sensi articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, ed è, a tale titolo, esente dall’imposta sul valore aggiunto.


( 1 ) Lingua originale: il polacco.

( 2 ) GU L 145, pag. 1.

( 3 ) La società Mapfre Warranty definisce l’attività da essa esercitata con il termine garanzia (in francese: “garantie”) e così la chiamerò nelle presenti conclusioni. Occorre tuttavia tenere presente che trattasi di garanzia in senso lato, che comprende tutti i meccanismi di protezione contro le perdite pecuniarie (v. G. Cornu, Vocabulaire juridique, 8a ed., PUF, Parigi, 2009, pag. 436). La garanzia intesa in tal senso deve essere distinta dalla garanzia contrattuale di qualità prestata dal venditore di beni all’acquirente o dalla garanzia per i vizi. Vedi su tale argomento anche i paragrafi da 33 a 35 delle presenti conclusioni.

( 4 ) V., in particolare, sentenze Stichting Uitvoering Financiële Acties (348/87, EU:C:1989:246, punto 11), Abbey National (C‑169/04, EU:C:2006:289, punto 38 e la giurisprudenza ivi citata).

( 5 ) Proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il trattamento dei servizi assicurativi e finanziari [COM (2007) 747 definitivo]. La direttiva 2006/112 ha sostituito la sesta direttiva. L’esenzione costituente l’equivalente dell’articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva è stata prevista all’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112.

( 6 ) GU L 228, pag. 3.

( 7 ) Nella sentenza CPP (C‑349/96 EU:C:1999:93, punto 18), la Corte ha invero dichiarato che nessuna ragione autorizza un’interpretazione diversa del termine «assicurazione» a seconda che esso figuri nel testo della direttiva 73/239 o in quello della sesta direttiva. Tuttavia, la suddetta causa riguardava soltanto la portata di tale nozione, ovvero se essa comprenda, oltre al pagamento di un indennizzo, anche altre forme di assistenza alle vittime, e non la sua definizione. A mio parere, l’interpretazione della nozione di operazioni di assicurazione ai fini dell’applicazione delle disposizioni sull’IVA non deve essere determinata dalle disposizioni concernenti i principi di esercizio delle attività di assicurazione, dal momento che gli obiettivi di tali discipline sono diversi.

( 8 ) V. le conclusioni dell’avvocato generale N. Fennelly nella causa CPP (C‑349/96, EU:C:1998:281, paragrafo 26).

( 9 ) C‑224/11, EU:C:2013:15.

( 10 ) Sentenza BGŻ Leasing (EU:C:2013:15, punti 58 e 59 e la giurisprudenza ivi citata)

( 11 ) Ibidem, punti 62 e 63.

( 12 ) Vorrei qui rilevare che in teoria è senz’altro possibile una situazione in cui un terzo, dietro pagamento di una somma forfettaria, subentri negli obblighi del rivenditore dell’autovettura derivanti da disposizioni di legge o ad altro titolo (ad esempio, un contratto). Anche in tal caso siffatte operazioni dovrebbero essere considerate operazioni di assicurazione, soltanto che assicurato sarebbe il rivenditore dell’autovettura, e non l’acquirente della stessa. Tuttavia, non in questo consistevano le operazioni costituenti oggetto del procedimento principale e non era questo il contesto in cui sono state formulate le questioni pregiudiziali.

( 13 ) V. su tale argomento anche paragrafi da 39 a 42 delle presenti conclusioni.

( 14 ) Sentenza BGŻ Leasing (C‑224/11, EU:C:2013:15, punti da 29 a 33 e la giurisprudenza ivi citata).

( 15 ) Ibidem, punto 36.