CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

NIILO JÄÄSKINEN

presentate il 4 settembre 2014 ( 1 )

Cause riunite C‑400/13 e C‑408/13

Sophia Marie Nicole Sanders,

rappresentata da Marianne Sanders,

contro

David Verhaegen

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Amtsgericht Düsseldorf (Germania)]

e

Barbara Huber

contro

Manfred Huber

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Amtsgericht Karlsruhe (Germania)]

«Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza in materia di obblighi alimentari — Articolo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 4/2009 — Azione contro una persona che ha la propria residenza abituale in un altro Stato — Normativa di uno Stato membro che attribuisce in tal caso competenza esclusiva al giudice di primo grado stabilito nella sede del giudice di appello locale del circondario in cui si trova la residenza abituale della parte residente in detto Stato membro — Esclusione di una siffatta concentrazione di competenze»

I – Introduzione

1.

Nelle cause riunite in esame, le domande di pronunce pregiudiziali presentate dallo Amtsgericht Düsseldorf (tribunale locale di Düsseldorf, Germania) e dallo Amtsgericht Karlsruhe (tribunale locale di Karlsruhe, Germania) vertono, in sostanza, sull’interpretazione dell’articolo 3, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari ( 2 ).

2.

Le lettere a) e b) di detto articolo 3, unitamente ad altre disposizioni di questo regolamento, disciplinano la competenza ratione loci delle autorità giurisdizionali degli Stati membri ( 3 ) in materia, indicando, alternativamente, «l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente» o «l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente», ove si precisa che l’attore può liberamente scegliere tra tali criteri di competenza.

3.

Tali cause si collocano nel contesto di due controversie relative a domande di assegni alimentari, da una parte, tra un minore e il padre e, dall’altra, tra una donna e il coniuge. Dette domande sono state proposte, rispettivamente, dinanzi all’Amtsgericht (giudice di primo grado locale) di ciascuna delle città tedesche in cui sono abitualmente residenti i creditori di alimenti interessati. Tuttavia, in applicazione di una disposizione di attuazione dei casi previsti dall’articolo 3, lettere a) e b), del regolamento n. 4/2009 nel diritto tedesco, ciascuno di tali giudici ha denegato la propria competenza a favore dell’Amtsgericht stabilito nella città in cui risiede l’Oberlandesgericht (giudice in appello locale) nel circondario del quale tali ricorrenti risiedono.

4.

La Corte è quindi invitata a determinare se l’articolo 3 di detto regolamento, applicabile direttamente negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, vada interpretato nel senso che osti a una normativa di uno Stato membro come quella oggetto del procedimento principale che, in materia di obblighi alimentari, produca l’effetto di concentrare la competenza giurisdizionale transfrontaliera a vantaggio a favore di un giudice che non sia quello nel cui circondario ordinario si trovi la località di residenza abituale della parte residente sul territorio nazionale.

5.

Benché il regolamento n. 4/2009 sia applicabile dal 18 giugno 2011 ( 4 ), la Corte non ha ancora avuto occasione di pronunciarsi in ordine all’interpretazione delle disposizioni che esso contiene ( 5 ). Pertanto, occorrerà, segnatamente, interrogarsi in merito alla possibilità, se non la necessità, di tener conto di insegnamenti risultanti dalla giurisprudenza della Corte relativa ad altri strumenti applicabili tra gli Stati membri nel settore della competenza giurisdizionale in materia civile e, eventualmente, determinare in qual misura un ragionamento per analogia sarebbe pertinente ai fini dell’interpretazione dell’articolo 3 del regolamento n. 4/2009.

6.

Tale problematica si pone, segnatamente, alla luce delle similitudini esistenti tra il disposto di detto articolo e quello delle disposizioni relative alla competenza in materia di obblighi alimentari risultanti dalla Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( 6 ) (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles») nonché dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( 7 ) (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I»), che si iscrive nel solco di tale Convenzione ( 8 ).

II – Contesto normativo

A – Il regolamento n. 4/2009

7.

Il considerando 3 del regolamento n. 4/2009 fa espresso riferimento, unitamente ad altri strumenti, al regolamento Bruxelles I. Il suo considerando 44 precisa che tale regolamento modifica il regolamento Bruxelles I «sostituendo le disposizioni di quest’ultimo applicabili in materia di obbligazioni alimentari». Il suo considerando 15 aggiunge che «[p]er preservare gli interessi dei creditori di alimenti e favorire la corretta amministrazione della giustizia all’interno dell’Unione europea, dovrebbero essere adattate le norme relative alla competenza quali risultano dal regolamento [Bruxelles I] (…) [e segnatamente] non dovrebbe essere più previsto alcun rinvio alle norme in materia di competenza contemplate dal diritto nazionale (…)».

8.

L’articolo 3, lettere a) e b), del regolamento n. 4/2009 prevede che «[s]ono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri:

a)

l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente; o

b)

l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente (…)».

B – Il diritto tedesco

9.

Il regolamento n. 4/2009 è stato attuato nel diritto tedesco dalla legge del 23 maggio 2011 sul recupero dei crediti alimentari nelle relazioni con gli Stati esteri (Auslandsunterhaltsgesetz, in prosieguo: l’«AUG») ( 9 ).

10.

Nella sua versione applicabile all’epoca dei fatti, l’articolo 28, paragrafo 1, primo periodo, di tale legge, rubricato «Concentrazione di competenze; […]», prevede che «[s]e una parte non ha la sua residenza abituale nel territorio nazionale, l’Amtsgericht della sede dell’Oberlandesgericht nel circondario del quale la parte convenuta o il creditore ha la propria residenza abituale ha la competenza esclusiva in materia di domande relative agli obblighi alimentari nei casi previsti dall’articolo 3, lettere a) e b), del regolamento [n. 4/2009]».

III – Procedimenti principali, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

A – La causa Sanders (C‑400/13)

11.

Il 29 maggio 2013, il minore Sophia Marie Nicole Sanders, rappresentata dalla madre, ha adito l’Amtsgericht di Mettmann (Germania), città della sua residenza abituale, chiedendo che il padre, sig. Verhaegen, residente in Belgio, le versi un assegno alimentare.

12.

Sentite le parti, l’Amtsgericht Mettmann, in applicazione dell’articolo 28, paragrafo 1, dell’AUG, ha rinviato la causa dinanzi all’Amtsgericht Düsseldorf, quale giudice di primo grado locale stabilito nella sede del giudice in appello locale nel cui circondario la creditrice di alimenti risiedeva abitualmente, vale a dire l’Oberlandesgericht Düsseldorf.

13.

Tuttavia, l’Amtsgericht Düsseldorf ha messo in questione la propria competenza territoriale, sulla base del rilievo che, ai sensi dell’articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009, l’autorità giurisdizionale competente dovrebbe essere quella del luogo, in uno Stato membro, in cui la creditrice risiede abitualmente, nella specie l’Amtsgericht Mettmann. Con decisione depositata il 16 luglio 2013, l’Amtsgericht Düsseldorf ha pertanto sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 28, paragrafo 1, dell’AUG violi l’articolo 3, lettere a) e b), del regolamento n. 4/2009».

B – La causa Huber (C‑408/13)

14.

La sig.ra Huber ha avviato un procedimento dinanzi all’Amtsgericht di Kehl (Germania), città della sua residenza abituale, chiedendo la condanna del coniuge, sig. Huber, residente a la Barbade, a versarle un assegno alimentare in esito alla loro separazione.

15.

Nel contesto di un previo procedimento concernente l’attribuzione di un gratuito patrocinio, l’Amtsgericht Kehl ha rinviato la causa dinanzi all’Amtsgericht Karlsruhe, argomentando che questo era il solo competente, sul fondamento dell’articolo 28, paragrafo 1, dell’AUG, atteso che la residenza abituale dell’attrice si trovava nel circondario dell’Oberlandesgericht Karlsruhe.

16.

Dato che le due parti del procedimento principale hanno espresso dubbi in ordine alla compatibilità di detto articolo 28 con l’articolo 3, lettere a) e b), del regolamento n. 4/2009, con decisione depositata il 18 luglio 2013, l’Amtsgericht Karlsruhe ha accolto la richiesta di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se sia compatibile con l’articolo 3, lettere a) e b), del regolamento n. 4/2009 la disciplina dettata dall’articolo 28, paragrafo 1, primo comma, dell’AUG, in virtù della quale, qualora una parte non abbia la propria residenza abituale nel territorio tedesco, sulle domande in materia di obbligazioni alimentari nei casi di cui al citato articolo 3, lettere a) e b), del regolamento n. 4/2009 decide in via esclusiva l’Amtsgericht competente per il luogo in cui ha sede l’Oberlandesgericht nel cui distretto il convenuto o il creditore hanno la loro residenza abituale».

C – Il procedimento dinanzi alla Corte

17.

Con ordinanza del presidente della Corte del 25 luglio 2013, le cause C‑400/13 e C‑408/13 sono state riunite ai fini delle fasi scritta ed orale del procedimento, nonché della sentenza.

18.

Il governo tedesco e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. Non si è svolta udienza.

IV – Analisi

A – Sul tenore letterale delle presenti domande di pronuncia pregiudiziale

19.

In ragione delle difficoltà che possono risultare dal tenore letterale delle domande di pronuncia pregiudiziale sottoposte alla Corte nelle presenti cause, occorre anzitutto individuare i limiti della sua competenza in tale contesto, quindi precisare quali siano le disposizioni che devono essere interpretate, con riguardo sia all’articolo 3 sia ad altri articoli del regolamento n. 4/2009.

20.

In primo luogo, al pari del governo tedesco, suggerisco che le questioni sollevate dal giudice del rinvio siano riformulate dalla Corte, conformemente alla sua giurisprudenza, nel senso che il loro oggetto dovrebbe essere non l’interpretazione delle disposizioni di diritto tedesco di cui a tali questioni e la valutazione se esse ledano il diritto dell’Unione, dal momento che questo esula dalla sua competenza nell’ambito dei ricorsi fondati sull’articolo 267 TFUE ( 10 ), bensì l’analisi dell’articolo 3 del regolamento n. 4/2009 in modo da fornire ai giudici nazionali tutti gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione utili ai fini della soluzione delle controversie ad essi sottoposte ( 11 ).

21.

In secondo luogo, occorre rilevare che i due giudici del rinvio invitano la Corte a pronunciarsi in ordine all’interpretazione sia della lettera a) sia della lettera b) dell’articolo 3 del regolamento n. 4/2009, ricordando che l’articolo 28, paragrafo 1, dell’AUG si applica «nei casi previsti dall’articolo 3, lettere a) e b), [di detto regolamento]» (il corsivo è mio).

22.

Tuttavia, la Commissione fa valere che tali domande di pronuncia pregiudiziale sono manifestamente irricevibili ove vertono sull’articolo 3, lettera a), di tale regolamento, dato che, alla luce delle circostanze di cui ai procedimenti principali, solo la lettera b) di detto articolo presenta un nesso con la realtà o l’oggetto di tali controversie ed è pertanto rilevante nella specie.

23.

È pur vero che nei due procedimenti principali pendenti le parti sono creditori di alimenti che hanno scelto di adire un giudice situato sul territorio tedesco, ove risiedono abitualmente, e che una tale situazione ricade nella sfera di applicazione dell’articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009. È in questo contesto che i giudici del rinvio si chiedono quale sia, tra i giudici tedeschi che, in base a tale disposizione, deve essere considerato competente ratione loci in forza del «luogo in cui il creditore risiede abitualmente», in ragione dei dubbi derivanti da una disposizione di diritto tedesco.

24.

Di contro, l’applicazione dell’articolo 3, lettera a), di tale regolamento, che riguarda la competenza dell’autorità giurisdizionale del «luogo in cui il convenuto risiede abitualmente», non solleva problemi concreti nel contesto dei presenti procedimenti principali. Conseguentemente, in linea con la giurisprudenza secondo cui la Corte non può statuire su una questione o una parte di questione pregiudiziale che manifestamente non risponde ad una necessità oggettiva inerente alla definizione della controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio ( 12 ), ritengo che la risposta che si darà nelle presenti cause dovrebbe limitarsi all’interpretazione della lettera b) dell’articolo 3 del regolamento n. 4/2009.

25.

Tuttavia, al fine di procedere a tale interpretazione, occorrerà tener conto del sistema più generale nel quale si colloca la disposizione de qua ( 13 ), rilevando, segnatamente, che le lettere a) e b) di detto articolo 3 hanno un identico tenore letterale quanto all’espressione da cui sorgono dubbi ( 14 ) e che tali lettere sono applicabili alternativamente nella medesima fattispecie, vale a dire quando la domanda relativa a un obbligo alimentare sia presentata in via principale ( 15 ).

26.

In terzo luogo, si può osservare che, nella sua decisione di rinvio relativa alla causa Huber (C‑408/13), l’Amtsgericht Karlsruhe evoca la possibilità che il carattere esclusivo della competenza prevista dall’articolo 28, paragrafo 1, primo periodo, dell’AUG sia in contrasto non solo con l’articolo 3 del regolamento n. 4/2009, bensì parimenti con i suoi articoli 4 e 5 ( 16 ), senza tuttavia indicare questi ultimi nella questione pregiudiziale che propone. La Commissione suggerisce che la Corte proceda all’interpretazione di detti articoli 4 e 5, nell’ipotesi in cui detto giudice del rinvio, aldilà della questione formulata, intendesse sapere se la concentrazione delle competenze in quesitone sia parimenti incompatibile con tali disposizioni.

27.

Ritengo che, conformemente alla sua giurisprudenza ( 17 ), non occorre che la Corte si pronunci al riguardo, atteso che l’Amtsgericht Karlsruhe ha circoscritto la questione sottoposta alla Corte alla definizione della portata dell’articolo 3 del regolamento n. 4/2009, mentre gli articoli 4 e 5 di detto regolamento sono certamente evocati ma non costituiscono l’oggetto di tale questione, in assenza di carattere decisivo per decidere in ordine alla propria competenza secondo la valutazione effettuata da tale giudice ( 18 ).

B – Sugli insegnamenti da trarre da un accostamento ad altri strumenti

28.

Atteso che la Corte si trova a interpretare il regolamento n. 4/2009 per la prima volta con riguardo alle presenti controversie, occorre chiedersi se possano essere individuati percorsi di riflessione, se non elementi di risposta, alla luce di strumenti prossimi. Al riguardo, occorre anzitutto esaminare se sia pertinente operare un accostamento a convenzioni internazionali o altri regolamenti relativi alla competenza giurisdizionale in materia civile, alcuni dei quali contengono disposizioni che presentano reali similitudini con quelle di cui all’articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009 (1). Nell’ipotesi affermativa, occorrerà quindi determinare in considerazione delle particolarità di quest’ultimo testo, in qual misura un siffatto accostamento consenta di effettuare un’interpretazione per analogia, e in particolare di tener conto della giurisprudenza della Corte relativa a tali altri strumenti (2).

1. Sulla possibilità di un accostamento ad altri strumenti

29.

L’articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009 è redatto in termini simili alle regole sulle «competenze speciali» in materia di obblighi alimentari di cui all’articolo 5, punto 2, della Convenzione di Bruxelles ( 19 ) e all’articolo 5, punto 2, del regolamento Bruxelles I, i quali prevedono che la giurisdizione competente in materia sia «[i]l giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale» ( 20 ).

30.

Nonostante il fatto che gli obblighi alimentari siano ormai esclusi dalla sfera di applicazione del regolamento Bruxelles I ( 21 ), la giurisprudenza della Corte relativa alle disposizioni della Convenzione di Bruxelles e a quelle di detto regolamento continua ad essere, a mio avviso, pertinente ai fini dell’analisi delle disposizioni corrispondenti del regolamento n. 4/2009. In tal senso, anche se un tale approccio per analogia dovrà essere in certa misura sfumato, mi sembra opportuno che le nozioni oggetto delle presenti domande di pronuncia pregiudiziale siano interpretate alla luce di detta giurisprudenza, per le ragioni esposte in prosieguo.

31.

In primo luogo, i nessi sostanziali tra il regolamento Bruxelles I e il regolamento n. 4/2009 sono evidenti alla lettura di quest’ultimo, dato che il suo preambolo ne fa menzione diverse volte ( 22 ) e il suo articolo 68, paragrafo 1, prevede espressamente che esso sostituisce le disposizioni del regolamento Bruxelles I che erano applicabili in materia di obblighi alimentari.

32.

In secondo luogo, per quanto riguarda più specificamente le regole sulla competenza di cui all’articolo 3 del regolamento n. 4/2009, la genesi di tale disposizione conferma l’esistenza di tali nessi. La proposta iniziale della Commissione, infatti, evidenzia la necessità di migliorare le possibilità già offerte al creditore di alimenti dalle regole sulla competenza enunciate dal regolamento Bruxelles I ( 23 ). La comunicazione a commento di tale proposta ( 24 ) conferma che detto articolo 3 riproduce, essenzialmente, le corrispondenti disposizioni del regolamento Bruxelles I ( 25 ), alle quali sono state tuttavia apportate alcune modifiche al fine di eliminare ambiguità ( 26 ), di adattare tali disposizioni alle peculiarità del diritto di famiglia ( 27 ) e di ampliare il loro ambito di applicazione ( 28 ).

33.

Alla luce di tali elementi, ritengo possibile accettare come premessa che occorra interpretare le disposizioni di quest’ultimo articolo in senso conforme alla giurisprudenza relativa alle disposizioni della Convenzione di Bruxelles e a quelle del regolamento Bruxelles I ove siano equivalenti ( 29 ), con alcune riserve, tuttavia, relative alle finalità proprie del regolamento n. 4/2009 che saranno esposte in prosieguo ( 30 ).

34.

A fini di esaustività, occorre esaminare l’eventuale pertinenza di un accostamento a strumenti diversi da detta Convenzione e detto regolamento che sono anche applicabili nel settore della competenza giurisdizionale in materia civile, e più in particolare in materia di diritto di famiglia ( 31 ).

35.

Quanto alla Convenzione dell’Aia del 23 novembre 2007 sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia ( 32 ), il considerando 8 del regolamento n. 4/2009 prevede che occorre tenerne conto nell’applicazione di quest’ultimo ( 33 ). Tale Convenzione non contiene regole sulla competenza diretta ( 34 ), ma i relativi documenti preparatori forniscono un’indicazione utile per decidere nella specie, ove precisano che le disposizioni che prevedono una competenza subordinata al luogo della residenza o del domicilio del creditore «dipend[ono] dalla volontà di tutelare la parte (normalmente) più debole (vale a dire, il creditore) offrendogli un foro agibile in cui presentare la sua azione, vale a dire dove il soggetto si trova» ( 35 ).

36.

Quanto al regolamento abitualmente denominato «Bruxelles II bis» ( 36 ), gli obblighi alimentari sono certamente esclusi dalla sua sfera di applicazione ( 37 ), in ragione dell’esistenza di disposizioni speciali, collocate all’epoca della sua adozione nel regolamento Bruxelles I e attualmente nel regolamento n. 4/2009. Si può tuttavia osservare, a titolo di raffronto, che le regole sulla competenza ivi previste presentano quale elemento comune il fatto di designare «i giudici [di uno] Stato membro» ( 38 ), e non «l’autorità giurisdizionale del luogo in cui», come l’articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009 ( 39 ).

2. Sulla portata dell’accostamento ad altri strumenti

37.

In primo luogo, preciso che se l’interpretazione delle regole sulla competenza poste dal regolamento n. 4/2009 deve, a mio avviso, essere effettuata alla luce della giurisprudenza della Corte relativa alle corrispondenti disposizioni della Convenzione di Bruxelles e del regolamento Bruxelles I, la trasposizione dei principi risultanti da tale giurisprudenza non può essere effettuata meccanicamente.

38.

Tale interpretazione analogica, infatti, trova i propri limiti con riguardo all’oggetto specifico del regolamento n. 4/2009, che ha reso necessari alcuni adattamenti rispetto alle regole sulla competenza di cui al regolamento Bruxelles I ( 40 ), anche se, contrariamente a quanto si è potuto rilevare al riguardo del regolamento Bruxelles II bis ( 41 ), il regolamento n. 4/2009 verte non solo sulla materia non patrimoniale bensì parimenti sulla materia patrimoniale. Sottolineo che la sfera di applicazione di tale strumento ibrido è stata concepita in termini più ampi di quella, segnatamente, del regolamento Bruxelles I, sia sotto il profilo materiale ( 42 ) sia sotto quello geografico ( 43 ).

39.

Ritengo che non sussistano molti dubbi quanto alla trasposizione nella specie del principio, costantemente applicato dalla Corte con riguardo all’interpretazione delle disposizioni della Convenzione di Bruxelles e di quelle del regolamento Bruxelles I ( 44 ), secondo il quale nozioni come quelle impiegate nel regolamento n. 4/2009 devono essere oggetto di un’interpretazione autonoma, vale a dire distaccata dalle accezioni prevalenti nell’uno o nell’altro degli Stati membri, per garantire, per quanto possibile, l’uguaglianza e l’uniformità dei diritti e degli obblighi che derivano da tale strumento per gli Stati membri e gli interessati. A tal riguardo, il considerando 11 del regolamento n. 4/2009 precisa che la nozione di «obbligazione alimentare» ai sensi di quest’ultimo «dovrebbe essere interpretata in maniera autonoma» ( 45 ), il che sancisce il metodo seguito dalla Corte nella sua giurisprudenza relativa all’articolo 5, punto 2, della Convenzione di Bruxelles ( 46 ), che ha esplicitamente riconosciuto anche l’autonomia della nozione di creditore di alimenti ( 47 ). Pertanto, ritengo che per rispondere alle questioni poste nelle seguenti controversie occorre riferirsi all’economia e alle finalità del regolamento in questione ( 48 ).

40.

Inoltre, anche se il preambolo di quest’ultimo non lo indica espressamente, mi sembra innegabile che gli obiettivi generali enunciati dal considerando 15 del regolamento Bruxelles I ( 49 ) costituiscono parimenti il fondamento delle regole sulla competenza previste dal regolamento n. 4/2009 ( 50 ). Tuttavia, sono principalmente le finalità proprie di quest’ultimo, vale a dire «preservare gli interessi dei creditori di alimenti» e «favorire la corretta amministrazione della giustizia all’interno dell’Unione europea» ( 51 ), a dover guidare l’interpretazione della Corte nella specie. Non può negarsi che l’intento di rafforzare la tutela dei legittimi interessi di tutti i creditori di alimenti ( 52 ) è stata, effettivamente, una delle ragioni principali per cui il legislatore europeo ha deciso di sottrarre gli obblighi alimentari dalla sfera di applicazione del regolamento Bruxelles I, relativo alle obbligazioni pecuniarie generalmente intese, e di adottare lo strumento specifico costituito dal regolamento n. 4/2009 ( 53 ). Tale intento, d’altronde, risulta chiaramente dalle sue disposizioni ( 54 ).

41.

Conseguentemente, ritengo che occorra, nel contesto delle presenti controversie, tener conto, per quanto possibile, della precedente giurisprudenza della Corte relativa all’interpretazione delle disposizioni equivalenti della Convenzione di Bruxelles e del regolamento Bruxelles I, ma con gli eventuali adattamenti richiesti dalle peculiarità del regolamento n. 4/2009.

C – Sull’interpretazione dell’espressione «l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente » ai sensi dell’articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009

42.

Le questioni pregiudiziali sollevate, rispettivamente, dall’Amtsgericht Düsseldorf e dall’Amtsgericht Karlsruhe sono sostanzialmente identiche. Alla luce dei chiarimenti apportati supra ( 55 ), esse vanno intese nel senso che mirano a determinare se l’articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009 vada interpretato, a mio avviso autonomamente ( 56 ), nel senso che sia ammissibile che la normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale ( 57 ), preveda, per controversie transfrontaliere, una concentrazione regionale delle competenze presso un giudice di primo grado che non è necessariamente identico al giudice del medesimo ordine nel circondario del quale il creditore risiede abitualmente, ma la cui competenza territoriale è determinata in funzione della sede del giudice d’appello nel cui circondario quest’ultimo risiede abitualmente.

43.

Nelle proprie osservazioni, il governo tedesco e la Commissione sono concordi nel proporre di rispondere che il diritto dell’Unione non osta a una norma sulla competenza come quella risultante dalla disposizione tedesca in parola. Di contro, sia nella causa Sanders (C‑400/13) ( 58 ) sia nella causa Huber (C‑408/13) ( 59 ), i giudici del rinvio hanno espresso un punto di vista opposto.

44.

Quest’ultimo approccio mi sembra il più fondato per ragioni attinenti, al contempo, alla finalità dell’articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009 (1), al disposto di tale disposizione a alla natura stessa dello strumento in cui essa si colloca (2), nonché al sistema in cui si iscrive (3). Il complesso di queste considerazioni indice a prendere una posizione che, a mio avviso, non può essere validamente contrastata dagli argomenti dedotti a sostegno della regola tedesca oggetto del procedimento principale (4).

1. Sull’interpretazione teleologica

45.

Il governo tedesco e la Commissione riconoscono che l’articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009 è inteso a disciplinare sia la competenza transfrontaliera delle autorità giurisdizionali degli Stati membri sia la competenza territoriale nell’ambito di ogni Stato membro ( 60 ).

46.

Come già rilevato ( 61 ), uno degli obiettivi principali del regolamento n. 4/2009, che trova un’applicazione al suo articolo 3, consiste nella tutela del creditore di alimenti, che è considerato la parte più vulnerabile nella relazione sorta da un’obbligazione alimentare e nel procedimento che può derivarne ( 62 ). Tale considerazione è anche stata evidenziata dalla Corte nella propria giurisprudenza relativa all’articolo 5, punto 2, della Convenzione di Bruxelles ( 63 ).

47.

A tal riguardo, i considerando 5 e 9 del regolamento n. 4/2009 ricordano che una delle finalità della sua adozione è stata la semplificazione, per i creditori, più di quanto non lo consentissero la Convenzione di Bruxelles e il regolamento Bruxelles I, delle modalità per ottenere e riscuotere un assegno alimentare di cui dispongono, segnatamente con la soppressione dell’exequatur per le decisioni in tale settore, a condizione che siano state emanate nel rispetto di determinate garanzie procedurali minime previste da tale regolamento ( 64 ).

48.

Secondo il governo tedesco e la Commissione, la normativa tedesca oggetto della causa principale non sarebbe in contrasto con l’articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009 e, segnatamente, con la funzione di tutela del creditore che essi riconoscono a detta disposizione.

49.

Questo mi sembra discutibile, soprattutto con riguardo all’obiettivo complementare preso in considerazione da tale disposizione, vale a dire la garanzia della vicinanza tra il creditore e l’autorità giurisdizionale adita. Tale duplice scopo, di tutela e di vicinanza, era già sotteso alla norma sulla competenza posta dall’articolo 5, punto 2, della Convenzione di Bruxelles ( 65 ), di cui l’articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009 costituisce chiaramente l’equivalente, ed è stato rafforzato da quest’ultimo ( 66 ). Infatti, secondo l’esposizione dei motivi della proposta della Commissione intesa all’adozione di tale regolamento, «[l]e norme di competenza internazionale del regolamento Bruxelles I offrono già al creditore di alimenti la possibilità di agire dinanzi a un’autorità ad esso prossima, ma la situazione può essere ulteriormente migliorata» ( 67 ). Una tale considerazione implica concretamente di verificare che il creditore possa agire in giudizio senza troppe difficoltà materiali connesse agli spostamenti, ma anche che possa far valere i suoi diritti dinanzi all’autorità giurisdizionale più idonea a conoscere le peculiarità economiche locali, per definire le risorse e le necessità del creditore e, in correlazione a ciò, la capacità del debitore di alimenti di contribuire a queste ultime ( 68 ).

50.

Ritengo che il sistema armonizzato di norme sulla competenza istituito dal regolamento n. 4/2009 e i vantaggi che ne derivano rischierebbero di perdere il loro effetto utile, segnatamente sotto il profilo della certezza del diritto, se la Corte accogliesse, nella specie, un’interpretazione dell’articolo 3, lettera b), del regolamento che consenta che gli Stati membri reintroducano a livello nazionale norme sulla competenza proprie delle controversie transfrontaliere, come quelle oggetto della causa principale, che riserva la competenza all’autorità giurisdizionale di primo grado della sede del giudice di appello regionale nel circondario del quale il creditore ha la propria residenza abituale anche nel caso in cui tale residenza non sia situata nel circondario ordinario di tale giudice.

51.

Orbene, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, il creditore risiede, certamente, nel circondario del giudice di appello regionale interessato, ma non nel circondario dell’autorità giurisdizionale di primo grado alla quale la disposizione tedesca in questione attribuisce la competenza territoriale. Infatti, senza dubbio nella specie sono l’Amtsgericht Mettmann e l’Amtsgericht Kehl le autorità giurisdizionali dei luoghi in cui i creditori di alimenti interessati hanno, rispettivamente, la loro residenza abituale. In altre parole, l’articolo 28, paragrafo 1, primo periodo, dell’AUG non si limita a dare una definizione nazionale della nozione di «autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente», ai sensi dell’articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009, ma costituisce piuttosto una disposizione che procede alla ripartizione di competenze delle autorità giurisdizionali di primo grado in funzione della localizzazione di detta residenza nel luogo del giudice di appello, giurisdizioni che, esse stesse, non sono competenti a statuire in primo grado sulla controversia relativa a un obbligo alimentare.

52.

Un altro obiettivo, più generale, del sistema armonizzato previsto dal regolamento n. 4/2009, al pari di quello instaurato dalla Convenzione di Bruxelles e poi dal regolamento Bruxelles I, consiste nell’evitare, per quanto possibile, il rinvio a norme sulla competenza di diritto nazionale ( 69 ). Come sottolineato nelle relazioni relative alla Convenzione di Bruxelles, le norme speciali sulla competenza contenute in tale Convenzione erano intese a consentire che la competenza delle autorità giurisdizionali degli Stati interessati potesse essere definita senza doversi riferire alla legge del foro ( 70 ). Tale esclusione delle norme nazionali o derogatorie di competenza facilita poi il riconoscimento delle decisioni in tutti gli Stati membri, il che costituisce la pietra angolare del sistema europeo di cooperazione giudiziaria in materia civile. Orbene, di tali norme sulle competenze speciali, fa parte l’articolo 5, punto 2, di tale Convenzione, che è applicabile in materia di obblighi alimentari, da cui deriva l’articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009.

53.

Una tale esclusione delle norme sulla competenza derivanti dal diritto nazionale trova conferma nel disposto dell’articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009, in particolare se si pone a raffronto con la formulazione di disposizioni adiacenti.

2. Sull’interpretazione letterale

54.

Intendo anzitutto sottolineare che mi sembra poco ragionevole considerare, come suggerito dal governo tedesco, che seguire l’orientamento preconizzato dai giudici del rinvio si risolverebbe nell’interpretatone letterale dell’espressione «luogo in cui» di cui all’articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009, sicché il creditore dovrebbe poter agire nella città stesa in cui risiede e occorrerebbe pertanto la disponibilità di un giudice «in ogni luogo geografico immaginabile o in ogni comune dello Stato membro».

55.

Ricade innegabilmente tra gli usi il fatto che l’organizzazione giudiziaria degli Stati membri si fonda sul principio secondo il quale ogni autorità giurisdizionale dispone di un circondario geografico corrispondente ad una porzione del territorio nazionale sulla superficie della quale esercita le proprie attribuzioni, che può inglobare non una sola ma molte località, città o comuni ( 71 ).

56.

A mio avviso, detta espressione deve piuttosto essere intesa nel senso che significhi semplicemente che la norma sulla competenza in questione indica il giudice nel circondario ordinario del quale si trova la residenza abituale del creditore, senza che una qualsivoglia misura di attuazione nel diritto nazionale sia utile o anche prevedibile ( 72 ).

57.

Al riguardo, ricordo che, conformemente all’articolo 288 TFUE, un regolamento del diritto dell’Unione ha portata generale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri ( 73 ). Secondo una giurisprudenza classica, ogni misura nazionale intesa a incorporare o a trasporre le disposizioni di un regolamento nel diritto interno è esclusa, in assenza di competenza legislativa in capo agli Stati membri. Solo se il regolamento stesso rinvia a disposizioni nazionali che lo attuino, o se occorre per garantire la sua applicazione adottare disposizioni più dettagliate a livello nazionale, gli Stati membri sono tenuti a completarlo con misure nazionali ( 74 ). A mio avviso, l’articolo 28, paragrafo 1, prima frase, dell’AUG va oltre quanto è consentito al legislatore nazionale, dato che la norma sulla competenza prevista dall’articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009, che è direttamente applicabile, non necessita affatto di particolare concretizzazione a livello nazionale.

58.

Infatti, la formulazione dell’articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009 è particolare in quanto, prendendo in considerazione «l’autorità giurisdizionale del luogo in cui», pone una norma sulla competenza speciale che consente di identificare direttamente un giudice, senza passare per il diritto interno degli Stati membri ( 75 ). Come riconosce la Commissione, tale disposizione differisce da quelle che si riferiscono non ad un’autorità giurisdizionale unica ma, al contrario, a tutte le autorità giurisdizionali di uno Stato membro, quali l’articolo 6 di detto regolamento ( 76 ) o l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I ( 77 ). A ciò si aggiunge che gli autori del regolamento n. 4/2009 hanno optato, all’articolo 3, lettere a) e b), per un’espressione, il «luogo in cui», che è considerevolmente diversa da quella di «lo Stato membro» in cui una delle parti risiede abitualmente, scelta, ad esempio, nell’articolo 4, lettera a).

59.

La peculiarità di detta formulazione dovrebbe, a mio avviso, portare ad escludere la trasposizione, nella specie, della posizione adottata dalla Corte nella sentenza Apostolides ( 78 ), secondo la quale la determinazione dei giudici competenti ai sensi dell’articolo 22 del regolamento Bruxelles I non limita la facoltà di ogni Stato membro di determinare la propria organizzazione giurisdizionale e di ripartire le competenze giurisdizionali nell’ambito del proprio territorio ( 79 ). Infatti, il punto 1 di detto articolo 22, che veniva interpretato in tale sentenza, fa riferimento ai «giudici dello Stato membro in cui l’immobile è situato», mentre l’articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009 considera «l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente» (il corsivo è mio). La differenza di terminologia consente, a mio avviso, un’interpretazione differenziata se non di segno opposto di tali due disposizioni.

60.

Nonostante la sua peculiarità, il disposto dell’articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009 non è tuttavia innovatore, dato che una formula equivalente si trova anche in diverse disposizioni della Convenzione di Bruxelles e del regolamento Bruxelles I ( 80 ), per i quali la Corte, che io sappia, non ha mai affermato che gli Stati membri potrebbero modificarne la portata mediante le norme sulla competenza risultanti dal diritto nazionale ( 81 ). A mio avviso, non occorre, pertanto, un riconoscimento in tal senso nell’ambito dei presenti procedimenti.

3. Sull’interpretazione sistematica

61.

Conformemente all’approccio scelto dalla Corte riguardo, segnatamente, ad altri strumenti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile ( 82 ), l’interpretazione dell’articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009 va effettuata tenendo conto delle disposizioni ad essa adiacenti nel regolamento medesimo, poiché la norma sulla competenza che esso prevede non è isolata ma fa parte di un insieme di norme in cui le une sono complementari rispetto alle altre.

62.

Si può osservare, anzitutto, che l’articolo 3 di tale regolamento prevede quattro criteri di competenza applicabili alternativamente, senza gerarchia, contrariamente all’articolazione tra la norma sulla competenza generale e le norme speciali sulla competenza che si trovano sia nella Convenzione di Bruxelles sia nel regolamento Bruxelles I ( 83 ). Peraltro, l’opzione offerta all’attore, in particolare, dalle lettere a) e b) di detto articolo 3 risulta più neutra di quanto non sia in tali altri due strumenti, dato che non rileva che sia il creditore o il debitore di alimenti ad esercitare tale opzione, anche se, di fatto, quest’ultimo continua ad essere meno avvantaggiato dal regolamento n. 4/2009 di quanto non lo sia il creditore ( 84 ).

63.

La struttura particolare dell’articolo 3 del regolamento n. 4/2009 è, a mio avviso, estremamente istruttiva ai fini della risposta ai quesiti posti nei presenti procedimenti. Al riguardo, occorre rilevare che le lettere a) e b) di tale articolo disciplinano, entrambi, le situazioni in cui la domanda verte su un’obbligazione alimentare è presentata in via principale. Di contro, le lettere c) e d) del medesimo articolo si applicano nei casi in cui detta domanda non è isolata bensì «accessoria» ad un’altra azione relativa, rispettivamente, allo stato delle persone o alla responsabilità genitoriale. Orbene, solo in questi ultimi casi è espressamente previsto un rinvio alla legge del foro per determinare quale sia l’autorità giurisdizionale competente ( 85 ). A contrario, non è stato lasciato spazio alcuno, a mio avviso scientemente, alle norme nazionali nel contesto di dette lettere a) e b).

64.

Tale posizione risulta rafforzata alla luce del raffronto con altre disposizioni di cui al regolamento n. 4/2009. In particolare, l’articolo 71, paragrafo 1, prevede che gli Stati membri comunichino informazioni concernenti, segnatamente, i nomi delle autorità giurisdizionali competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento medesimo ( 86 ). Solo a tale titolo la Repubblica federale di Germania, al pari degli altri Stati membri, ha potuto decidere che, con riguardo al proprio territorio, «[s]tatuisce in ordine [a tali] domande […] la sezione competente in materia di diritto di famiglia del giudice locale (Amtsgericht) nella sede del giudice regionale sovraordinato (Oberlandesgericht) nel circondario del quale risiede abitualmente la persona contro la quale è diretta la domanda o nel circondario del quale si chiede l’esecuzione (concentrazione di competenze) (…)» ( 87 ). Di contro, l’articolo 3, lettera b), di detto regolamento non offre possibilità di tale genere.

65.

Risulta da questa analisi condotta sotto il profilo dell’economia generale del regolamento in questione che, con la modalità di formulazione di quest’ultima disposizione, il legislatore dell’Unione ha intenzionalmente circoscritto la libertà degli Stati membri quanto alla determinazione delle autorità giurisdizionali nazionali competenti in materia di obblighi alimentari.

4. Sulle giustificazioni relative alla concentrazione delle competenze

66.

Per difendere la norma tedesca che si mette in discussione in questa sede, il governo tedesco e la Commissione svolgono un’argomentazione che, a mio avviso, non convince.

67.

A loro avviso e secondo gli elementi versati agli atti, risulta che il legislatore tedesco avrebbe ritenuto che la concentrazione delle competenze prevista dall’articolo 28 dell’AUG in materia di obblighi alimentari internazionali avrebbe un impatto positivo sull’organizzazione della giustizia, poiché consentirebbe di avere un giudice specializzato, dunque dotato di maggiore esperienza in tale genere di contenzioso, che operi in ogni regione del territorio tedesco.

68.

Nella causa Huber (C‑408/13), il giudice del rinvio indica che, a suo avviso, l’articolo 28, paragrafo 1, dell’AUG comporta, in sostanza, una disciplina della competenza ratione loci, anche se il legislatore tedesco ha associato tale disposizione all’organizzazione e alla semplificazione del procedimento. In tal senso, adducendo tali vantaggi processuali, di cui detto giudice contesta peraltro l’effettività ( 88 ), la normativa in parola sarebbe idonea a incidere sulle norme sulla competenza transfrontaliera previste dal diritto dell’Unione.

69.

È pur vero che il fatto di favorire una buona amministrazione della giustizia, segnatamente raggruppando le cause più complesse in capo al medesimo giudice, corrisponde ad una delle finalità del regolamento n. 4/2009 che sono menzionate dal suo considerando 15. Tuttavia, tale obiettivo deve essere inteso non solo nel senso di un’organizzazione giudiziaria il più possibile razionalizzata, bensì parimenti sotto il profilo dell’interesse delle parti, sia l’attore sia il convenuto, di beneficiare, segnatamente, di un accesso facilitato alla giustizia e della prevedibilità della competenza, grazie ad uno stretto collegamento tra il giudice e la controversia ( 89 ).

70.

Al riguardo, potrebbero essere richiamate talune sentenze della Corte relative a norme che disciplinano le competenze interne adottate da uno Stato membro, ma ritengo che sussista un serio dubbio quanto alla possibilità di trasporre tale giurisprudenza nel presente settore della cooperazione giudiziaria civile tra Stati membri.

71.

La Corte ha già avuto occasione di statuire che, in assenza di normativa di diritto dell’Unione nel settore interessato, spetta all’ordinamento giuridico interno di ogni Stato membro definire il numero di gradi di giudizio o disciplinare le modalità procedurali e indicare i giudici competenti per l’esercizio dei ricorsi interni, precisando che tali regole, che perseguono un interesse generale di buona amministrazione della giustizia, devono prevalere sugli interessi particolari, fatto salvo, tuttavia, il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività ( 90 ).

72.

In virtù di tali principi, l’adozione da parte di uno Stato membro di regole procedurali o di competenza di tal genere è ammissibile solamente laddove, da un lato, le azioni dirette ad assicurare la salvaguardia dei diritti garantiti ai singoli dal diritto dell’Unione non vengano esercitate a condizioni meno favorevoli di quelle previste per le azioni volte alla tutela dei diritti garantiti dalla legislazione nazionale e, dall’altro, tali regole non siano per i singoli fonte di ostacoli procedurali atti a rendere eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti garantiti dal diritto dell’Unione ( 91 ).

73.

Tuttavia, ritengo che tale giurisprudenza relativa all’autonomia processuale degli Stati membri sia inconferente nella specie alla luce delle considerevoli differenze tra il contesto in cui si collocano le sentenze in quesitone e quello delle controversie in esame. Nella specie, infatti, la Corte viene interrogata non in merito alle disposizioni processuali di diritto interno di un solo Stato membro, bensì in merito all’interpretazione delle norme sulla competenza uniformizzate tra tutti gli Stati membri in base alla cooperazione giudiziaria in materia civile ( 92 ). Inoltre, non si discute nella specie di tutela giudiziaria, a livello nazionale, dell’esercizio dei diritti sostanziali attribuiti dal diritto dell’Unione.

74.

In ogni caso, nell’ipotesi in cui tale giurisprudenza fosse tuttavia trasposta a circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, la giustificazione relativa all’obiettivo della buona amministrazione della giustizia viene ad essere limitata dalle condizioni poste dalla Corte che inquadrano l’intervento degli Stati membri in materia di procedimenti giudiziari, vale a dire, in particolare, non rendere meno favorevole l’esercizio da parte degli amministrati delle prerogative ad essi attribuite dal diritto dell’Unione. Orbene, nella specie mi sembra che dalla normativa tedesca derivi, quanto agli obblighi alimentari transfrontalieri, che vengano meno le attribuzioni del giudice normalmente competente in ragione del luogo di residenza abituale dei creditori, vale a dire sul fondamento di un stretto collegamento tra il foro e la controversia, mentre tale competenza si mantiene intatta per statuire su domande identiche ma, da parte loro, prive di elementi di estraneità.

75.

Conseguentemente, ritengo che l’espressione «l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente» vada interpretata nel senso che è il giudice nel circondario ordinario del quale il creditore alimentare interessato risiede abitualmente ad essere competente ai sensi dell’articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009. Ne consegue che non è compatibile con tali disposizioni la normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, ove possa indurre, nell’ipotesi in situazioni transfrontaliere, un trasferimento di competenza territoriale a favore di un giudice di primo grado diverso da quello nella cui competenza l’interessato ricade, in linea di principio, in ragione del luogo di residenza.

V – Conclusione

76.

Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate, rispettivamente, dall’Amtsgericht Düsseldorf (causa C‑400/13) e dall’Amtsgericht Karlsruhe (causa C‑408/13): come segue:

L’articolo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari va interpretato nel senso che l’espressione «l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente» significa che possiede la competenza territoriale il giudice del circondario ordinario del quale l’interessato risiede abitualmente, sicché non è compatibile con detto articolo la normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, che, nell’ipotesi di controversie transfrontaliere, riserva la competenza esclusiva al giudice di primo grado stabilito presso la sede del giudice d’appello locale nel circondario del quale si trova le residenza attuale della parte residente in tale Stato membro.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) GU 2009, L 7, pag. 1. Rettifiche GU 2011, L 311, pag. 26 e GU 2013, L 8, pag. 19.

( 3 ) Alla luce dei considerando da 46 a 48 del regolamento n. 4/2009, occorre precisare che l’Irlanda (v. il menzionato considerando 46), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord [v. decisione 2009/451/CE della Commissione, dell’8 giugno 2009, sull’intenzione del Regno Unito di accettare il regolamento n. 4/2009 (GU L 149, pag. 73)], nonché il Regno di Danimarca [Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (v. GU 2009, L 149, pag. 80) hanno notificato la loro decisione di applicare tale disciplina.

( 4 ) V. l’articolo 76 di detto regolamento, completato da una dichiarazione della Comunità europea al riguardo (dichiarazione accessibile al seguente sito Internet: http://www.hcch.net/index_fr.php?act=status.comment&csid= 1065&disp=type).

( 5 ) Nella causa Nagy (C‑442/13), alla Corte era stata presentata dallo Oberster Gerichtshof (Austria) una domanda di interpretazione dell’articolo 12 del regolamento n. 4/2009, relativo alla litispendenza, ma tale causa è stata cancellata dal ruolo il 18 giugno 2014 in esito al ritiro di detta domanda.

( 6 ) GU 1972, L 299, pag. 32.

( 7 ) GU 2001, L 12, pag. 1.

( 8 ) V., segnatamente, sentenza Refcomp (C‑543/10, EU:C:2013:62, punto 18).

( 9 ) BGBl. 2011 I, pag. 898.

( 10 ) Contrariamente a quanto potrebbe fare nel contesto della procedura prevista dall’articolo 258 TFUE. V., segnatamente, sentenze Stadt Papenburg (C‑226/08, EU:C:2010:10, punto 23); Varzim Sol (C‑25/11, EU:C:2012:94, punto 27), nonché Križan e a. (C‑416/10, EU:C:2013:8, punto 58).

( 11 ) Sentenze Rhône‑Alpes Huiles e a. (295/82, EU:C:1984:48, punto 12); Sodiprem e a. (C‑37/96 e C‑38/96, EU:C:1998:179, punto 22), nonché ASM Brescia (C‑347/06, EU:C:2008:416, punti 25 e 26).

( 12 ) V., segnatamente, sentenze Banchero (C‑387/93, EU:C:1995:439, punti 18 e segg.), nonché Mangold (C‑144/04, EU:C:2005:709, punti 36 e segg.).

( 13 ) Al riguardo, v. paragrafi 61 e segg. delle presenti conclusioni.

( 14 ) Infatti, l’espressione «l’autorità giurisdizionale del luogo in cui (…) risiede abitualmente» si riscontra sia alla lettera a) sia alla lettera b) dell’articolo in questione.

( 15 ) E non come accessoria ad un’altra azione giudiziaria, in quanto tali fattispecie sono disciplinate dalle lettere c) e d) dello stesso articolo.

( 16 ) Detti articoli 4 e 5 sono relativi alla competenza che si fonda, rispettivamente, su una Convenzione di elezione del foro, o sulla comparizione volontaria del convenuto. Nella causa Sanders (C‑400/13), l’Amtsgericht Düsseldorf non ne compie, di contro, menzione alcuna, ove si precisa che il paragrafo 3 dell’articolo 4 prevede che quest’ultimo non è applicabile ad una controversia relativa a un’obbligazione alimentare nei confronti di un minore di 18 anni, il che si verifica nella presente controversia.

( 17 ) V., segnatamente, sentenza Affish (C‑183/95, EU:C:1997:373, punto 24), nonché Kaba (C‑466/00, EU:C:2003:127, punto 41).

( 18 ) Per giustificare la «[n]ecessità del rinvio pregiudiziale», detto giudice indica, da una parte, che «[l]a questione della compatibilità dell’articolo 28, paragrafo 1, primo periodo, dell’AUG con l’articolo 3, lettere a) e b), del regolamento [n. 4/2009] è determinante ai fini della soluzione della controversia. La competenza territoriale dell’Amtsgericht Kehl o dell’Amtsgericht Karlsruhe dipende da questo» e, d’altra parte, che i dubbi delle parti, che hanno chiesto il rinvio pregiudiziale, vertono unicamente su tale questione.

( 19 ) Come modificato dalla Convenzione del 9 ottobre 1978 relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

( 20 ) Il disposto dell’articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009 differisce solo in quanto il criterio di collegamento alternativo al domicilio del creditore non ricorre più (sulle ragioni di tale cambiamento v. nota a piè di pagina 27 delle presenti conclusioni) e, nella versione in francese, in quanto la nozione di «tribunal» è stata sostituita da quella, più generica, di «juridiction» (v. anche, segnatamente, le versioni italiana e rumena).

( 21 ) Tale regolamento ha sostituito la Convenzione di Bruxelles, prima di essere a sua volta modificato dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351, pag. 1), nel quale il considerando 10 e l’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), traggono le conseguenze dell’adozione del testo specifico costituito dal regolamento n. 4/2009.

( 22 ) V., segnatamente, considerando 3, 15 e 44.

( 23 ) V. considerando 10 e punto 1.2.1 dell’esposizione della motivazione della proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari presentata dalla Commissione il 15 dicembre 2005 [COM(2005) 649 definitivo].

( 24 ) Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 12 maggio 2006 [COM(2006) 206 definitivo].

( 25 ) Alcune modifiche all’articolo 3 sono state respinte nel corso dei lavori preparatori del regolamento n. 4/2009, ma quanto alle lettere a) e b), la loro versione iniziale è stata adottata senza cambiamenti, con la precisazione che non è stato seguito il parere del Comitato economico e sociale europeo inteso a invertire dette lettere a) e b) affinché il luogo di residenza abituale del creditore divenisse il primo criterio di competenza (GU 2006, C 185, pag. 35, specialmente punto 4.1).

( 26 ) Detta comunicazione sottolinea l’aggiunta di «un’importante precisazione alla lettera d)».

( 27 ) Tenendo presente che il regolamento Bruxelles I si applicava alla materia civile e commerciale complessivamente intesa, la comunicazione indica, riguardo a detto articolo 3, che «il [futuro] regolamento [n. 4/2009] abbandona la nozione di domicilio e si limita a fare riferimento a quella di residenza abituale, concetto che in effetti si adatta meglio agli strumenti applicabili nel diritto di famiglia».

( 28 ) Tale comunicazione precisa che le regole sulla competenza previste da detto articolo 3 «si applica[no] a prescindere dal luogo di residenza abituale del convenuto».

( 29 ) V., in tal senso, Béraudo, J.‑P., «Fascicule 3022», JurisClasseur Europe Traité, LexisNexis, Paris, 2012, punto 9; Gascón Inchausti, F., «Le recouvrement des aliments en Europe», in La justice civile européenne en marche, diretto da M. Douchy‑Oudot, Dalloz, Paris, 2012, pagg. 147 e segg., nonché Devers, A., «Les praticiens et le droit international privé européen de la famille», Europe, 2013, n. 11, étude 9, punti 9 e 19.

( 30 ) V. paragrafi 37 e segg. delle presenti conclusioni.

( 31 ) Tenendo presente che il regolamento n. 4/2009 ricade in tale materia, pur presentando, inoltre, un aspetto finanziario [v. considerando 11 e articolo 1 di detto regolamento, nonché punto 3.1 della proposta di regolamento COM(2005) 649 definitivo].

( 32 ) Il testo di tale Convenzione e la relativa relazione esplicativa, elaborata da Borrás, A., e Degeling, J., sono accessibili sul sito Internet http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.text&cid= 131. L’Unione ha firmato e approvato essa stessa detta Convenzione, ove viene precisato che gli Stati membri sono vincolati per effetto di tale approvazione [v. decisione 2011/220/UE del Consiglio del 31 marzo 2011 (GU L 93, pag. 9), e decisione 2011/432/UE del Consiglio del 9 giugno 2011 (GU L 192, pag. 39), segnatamente il considerando 4 di quest’ultima decisione].

( 33 ) V. parimenti il considerando 17 e l’articolo 8 del regolamento n. 4/2009, tenendo presente che i lavori preparatori di quest’ultimo sono stati condotti parallelamente alla negoziazione di detta Convenzione, con l’intento di una «ricerca delle sinergie possibili» tra tali due contesti legislativi [v. punto 1.1.2 dell’esposizione dei motivi della proposta di regolamento COM(2005) 649 definitivo].

( 34 ) Essendo mancato il consenso in esito al dibattito di cui alla relazione esplicativa menzionata alla nota a piè di pagina 32 delle presenti conclusioni (v. pagg. da 58 a 62).

( 35 ) V. pag. 44 e segg. della relazione redatta da Duncan, W., «Vers un nouvel instrument mondial sur le recouvrement international des aliments envers les enfants et d’autres membres de la famille», documento preliminare n. 3 di aprile 2003 (http://www.hcch.net/index_fr.php?act=publications.details&pid= 4108&dtid= 35), che si riferisce, al riguardo, all’articolo 5, punto 2, della Convenzione di Bruxelles.

( 36 ) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento Bruxelles II bis»).

( 37 ) V. il considerando 11 e l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento Bruxelles II bis.

( 38 ) V. articoli 3 e da 9 a 13 del regolamento Bruxelles II bis.

( 39 ) La specificità di quest’ultima formulazione e le sue implicazioni richiederanno più ampi sviluppi (v. paragrafi 54 e segg. delle presenti conclusioni).

( 40 ) V. il considerando 15 del regolamento n. 4/2009 e il paragrafo 32 delle presenti conclusioni.

( 41 ) V. le conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa A (C‑523/07, EU:C:2009:39, paragrafi 63 e 64); conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa Purrucker (C‑256/09, EU:C:2010:296, paragrafo 126), nonché la mia presa di posizione nella causa Purrucker (C‑296/10, EU:C:2010:578, paragrafo 95).

( 42 ) In particolare, la nozione di «autorità giurisdizionale» ai sensi del regolamento n. 4/2009 include le «autorità amministrative degli Stati membri competenti in materia di obbligazioni alimentari», purché offrano determinate garanzie (v. considerando 12 e articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento).

( 43 ) Il regolamento n. 4/2009 fissa regole sulla competenza che si applicano anche a controversie non circoscritte ai territori degli Stati membri, ad esempio ove il convenuto abbia la residenza abituale in uno Stato terzo, come nella causa Huber (C‑408/13) (v., segnatamente, considerando 15). Tuttavia, nonostante questa vocazione universale, esso disciplina la competenza delle sole autorità giurisdizionali degli Stati membri.

( 44 ) V., segnatamente, le mie conclusioni nella causa Weber (C‑438/12, EU:C:2014:43, nota a piè di pagina 48), e sentenza Weber (C‑438/12, EU:C:2014:212, punto 40).

( 45 ) Del pari, il considerando 11 del regolamento Bruxelles I precisa che «[p]er le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza» (il corsivo è mio).

( 46 ) V. sentenze de Cavel (120/79, EU:C:1980:70, punti 6 e segg.), nonché van den Boogaard (C‑220/95, EU:C:1997:91, punti 22 e segg.).

( 47 ) V. sentenze Farrell (C‑295/95, EU:C:1997:168, punti 12 e segg.), nonché Blijdenstein (C‑433/01, EU:C:2004:21, punti 24 e segg.).

( 48 ) Riguardo al regolamento Bruxelles I, v., segnatamente, sentenze Cartier parfums – lunettes e Axa Corporate Solutions assurances (C‑1/13, EU:C:2014:109, punto 32), nonché Coty Germany (C‑360/12, EU:C:2014:1318, punto 43).

( 49 ) Secondo il considerando 15 del regolamento Bruxelles I, «[i]l funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili». Tale principio è ricordato al considerando 21 del regolamento n. 1215/2012, che novella detto regolamento.

( 50 ) V. parimenti, sotto il profilo dell’esecuzione e del riconoscimento delle decisioni, gli articoli 21, paragrafo 2, e 24, lettera c), del regolamento n. 4/2009.

( 51 ) V. considerando 15 del regolamento n. 4/2009.

( 52 ) Tutte le tipologie di creditori di alimenti sono prese in considerazione, indipendentemente dalla posizione che occupano nelle relazioni di famiglia o di altro genere menzionate all’articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento, anche se, di fatto, le sue disposizioni sono maggiormente suscettibili di tutelare i minori atteso che la maggioranza delle domande di alimenti riguardano questi ultimi (v., per analogia, proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, del protocollo sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari [COM(2009) 81 definitivo, punto 1]).

( 53 ) V., segnatamente, punto 1.2 della proposta di regolamento [COM(2005) 649 definitivo].

( 54 ) V., segnatamente, considerando 5, 9, 11, 15, 17, 26 e 27 nonché articolo 8.

( 55 ) Paragrafi 19 e segg. delle presenti conclusioni.

( 56 ) Per le ragioni indicate al paragrafo 39 delle presenti conclusioni.

( 57 ) Ricordo che l’articolo 28, paragrafo 1, de l’AUG prevede che, se una delle parti del procedimento – indipendentemente dal fatto che si tratti del creditore di alimenti o del convenuto – ha la sua residenza all’estero, l’Amtsgericht della sede dell’Oberlandesgericht nel circondario del quale la parte che dimora in Germania ha la propria residenza abituale ha la competenza esclusiva sulla controversia, eventualmente a scapito dell’Amtsgericht nella cui competenza l’interessato dovrebbe in linea di principio ricadere in ragione del luogo di tale residenza.

( 58 ) L’Amtsgericht Düsseldorf fa valere che dalla concentrazione di competenze prevista dall’articolo 28, paragrafo 1, dell’AUG deriverebbe la conseguenza di privare i richiedenti che risiedono in Germania del beneficio concesso loro dall’articolo 3 del regolamento n. 4/2009 consistente nel poter agire dinanzi al giudice competente del luogo della loro residenza abituale. Inoltre, detto giudice confuta l’opinione sostenuta da parte della dottrina e della giurisprudenza tedesche secondo cui tale disposizione dell’AUG costituirebbe una misura di organizzazione del procedimento meramente nazionale.

( 59 ) Secondo l’Amtsgericht Karlsruhe, l’articolo 3, lettere a) e b), del regolamento n. 4/2009 disciplinerebbe la competenza sia internazionale sia locale di un’autorità giurisdizionale per decidere una controversia transfrontaliera ricompresa da tale regolamento. In forza del principio del primato, sarebbe vietato agli Stati membri adottare regole sulla competenza che se ne discostino, come nella specie, in modo tale che il creditore perderebbe la facoltà di adire il suo «foro ordinario», vale a dire quello della città in cui risiede abitualmente.

( 60 ) Il governo tedesco sostiene che, tuttavia, tale disposizione non indicherebbe direttamente quale sia l’autorità giurisdizionale concretamente competente a statuire e il suo disposto lascerebbe agli Stati membri un margine di discrezionalità nella determinazione del circondario dell’autorità giurisdizionale pertinente in funzione del luogo di residenza abituale del creditore.

( 61 ) V. supra, paragrafo 40.

( 62 ) Nonostante il fatto che detto regolamento è inteso anche a garantire un equilibrio tra i diritti dei creditori e quelli dei debitori, ai quali, in particolare, è garantito un equo processo [v. punto 1.2.3 della proposta di regolamento COM(2005) 649 definitivo].

( 63 ) La sentenza Farrell (EU:C:1997:168, punto 19) afferma che «la deroga prevista dall’art. 5, punto 2, ha lo scopo di offrire a chi propone domanda di alimenti, e che è considerato la parte più debole in un procedimento di questo tipo, una base alternativa di competenza. Operando in questo modo, gli autori della Convenzione hanno considerato che tale specifica finalità doveva prevalere su quella perseguita dalla regola dell’art. 2, primo comma, di proteggere il convenuto in considerazione del fatto che di norma questi è la parte più debole, essendo colui che subisce l’azione dell’attore» (il corsivo è mio).Tale criterio della «situazione di inferiorità» è stato ripreso nella sentenza Blijdenstein (EU:C:2004:21, punti 29 e segg.).

( 64 ) V. articoli da 22 a 25 del regolamento n. 4/2009.

( 65 ) V. relazione di P. Jenard su detta Convenzione (GU 1979, C 59, pag. 1, specialmente pagg. 22 e 24 e segg.) (in prosieguo: la «relazione Jenard»), nonché il punto 104 del documento preliminare relativo alla Convenzione dell’Aia del 2007, menzionata alla nota a pie’ di pagina 35 delle presenti conclusioni.

( 66 ) Gallant, E., «Le nouveau droit international privé alimentaire de l’Union: du sur‑mesure pour les plaideurs», Europe, 2012, n. 2, étude 2, punti 3 e segg.

( 67 ) V. punto 1.2.1 della proposta di regolamento [COM(2005) 649 definitivo] (il corsivo è mio).

( 68 ) Del resto, la Commissione riconosce che l’attribuzione di competenza territoriale effettuata dall’articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009 «è intesa essenzialmente a tutelare le parti particolarmente vulnerabili garantendo loro l’accesso a un ricorso effettivo» e presume che «il giudice locale, in ragione della sua prossimità rispetto ai fatti, sia maggiormente in grado di valutare in modo adeguato l’oggetto della controversia».

( 69 ) Il considerando 15 del regolamento n. 4/2009 afferma inoltre che «non dovrebbe essere più previsto alcun rinvio alle norme in materia di competenza contemplate dal diritto nazionale».

( 70 ) La relazione sulla convenzione di adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, del 9 ottobre 1978, elaborata dal prof. dr. P. Schlosser (GU 1979, C 59, pagg. 71 e segg., specialmente punto 70) precisa che in tali norme, «[d]ove la convenzione [di Bruxelles] stabilisce la competenza, non solo internazionale, ma anche territoriale degli organi giurisdizionali, come ad esempio avviene agli articoli 5 e 6, essa dichiara competente uno solo tra i vari organi giurisdizionali di pari livello di uno Stato». V. anche pag. 22 della menzionata relazione Jenard.

( 71 ) Precisando che il circondario geografico di un’autorità giurisdizionale è normalmente definito rispetto alle ripartizioni o ulteriori ripartizioni delle entità amministrative territoriali.

( 72 ) È possibile che il circondario geografico di un’autorità giurisdizionale vari in funzione della natura delle controversie. In tal senso, alcuni settori quali il diritto del mare o la proprietà intellettuale possono essere esclusi dalla competenza dei piccoli tribunali a vantaggio della competenza di un tribunale di maggior ampiezza. Tale tipo di ripartizione delle competenze ratione materiae da cui deriva una concentrazione delle competenze territoriali è tuttavia totalmente distinta dalla situazione in causa, in quanto la disposizione tedesca in oggetto ripartisce la competenza territoriale per controversie che hanno un oggetto simile, vale a dire quelle relative alle obbligazioni alimentari, in modo diverso a seconda che siano presenti o assenti elementi di estraneità.

( 73 ) Il fatto che le regole transfrontaliere di competenza applicabili negli Stati membri in materia di obbligazioni alimentari siano state trasferite da uno strumento intergovernativo, quale la Convenzione di Bruxelles, verso uno strumento di diritto dell’Unione, quale il regolamento Bruxelles I o il regolamento n. 4/2009, non ha radicalmente cambiato il loro contenuto ma la natura giuridica delle disposizioni in questione è divenuta fondamentalmente differente a livello nazionale.

( 74 ) V., segnatamente, sentenze Norddeutsches Vieh- und Fleischkontor (39/70, EU:C:1971:16, punto 4); Commissione/Italia (39/72, EU:C:1973:13, punti 3 e segg.), nonché Variola (34/73, EU:C:1973:101, punto 3).

( 75 ) V., segnatamente, Nord, N., «Présentation du règlement “obligations alimentaires”», AJ Famille, 2011, pag. 238; Ferrand, F., «The Council Regulation (EC) No 4/2009 […]», in Latest Developments in EU Private International Law, diretto da B. Campunzano Díaz e a., Intersentia, Cambridge, 2011, pag. 92, nonché Fongaro, E., «Obligations alimentaires», Répertoire de droit communautaire, Dalloz, Paris, 2013, punto 19.

( 76 ) Detto articolo 6 indica, a titolo di «competenza sussidiaria», «le autorità giurisdizionali dello Stato membro di cittadinanza comune delle parti» (il corsivo è mio).

( 77 ) Con riguardo all’articolo 2 della Convenzione di Bruxelles, la menzionata relazione Jenard precisa che «[i]l convenuto domiciliato in uno Stato contraente non deve necessariamente comparire dinanzi al tribunale del luogo in cui ha il suo domicilio o la propria sede ma può comparire dinanzi a tutti i tribunali dello Stato in cui è domiciliato e che sono competenti secondo la legge di tale Stato, (…) ove la Convenzione statuisce in ordine alla competenza generale dei tribunali dello Stato di detto giudice e la legge di tale Stato statuisce a sua volta in ordine alla competenza dell’uno o dell’altro tribunale di detto Stato» (v. pag. 18). L’analisi va invertita in applicazione di una norma sulla competenza di carattere speciale come quella di cui all’articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009.

( 78 ) C‑420/07, EU:C:2009:271, punti 48 e 50.

( 79 ) Al riguardo, la Corte ha rilevato che detto articolo 22, il quale «contiene un elenco imperativo ed esaustivo dei fori di competenza giurisdizionale internazionale esclusiva degli Stati membri», «si limita a designare lo Stato membro i cui giudici sono competenti ratione materiae» (punto 48 della sentenza medesima).

( 80 ) Nel regolamento Bruxelles I, oltre all’articolo 5, punto 2, relativo alle obbligazioni alimentari, numerose altre disposizioni fanno riferimento al «giudice del luogo in cui». V., segnatamente, l’articolo 5, punto 1, lettera a), in materia contrattuale; l’articolo 5, punto 3, in materia di illeciti civili dolosi o colposi; gli articoli 9, punto 1, lettera b), e 10, in materia di assicurazioni, nonché l’articolo 19, punti 1 e 2, in materia di contratti individuali di lavoro. V. parimenti sentenza Color Drack (C‑386/05, EU:C:2007:262, punto 30).

( 81 ) La relazione Jenard precisa che l’inserimento delle norme speciali sulla competenza nella Convenzione di Bruxelles, come quella applicabile in materia di obbligazioni alimentari, consentiva di «indic[are] direttamente il giudice competente senza riferirsi alle norme sulla competenza vigenti nello Stato in cui potrebbe trovarsi detto giudice» e di «semplificare l’attuazione della Convenzione» evitando che gli stati che la ratificano adottino misure per adattare ad essa la propria normativa interna (v. pag. 22).

( 82 ) V., segnatamente, la giurisprudenza citata alla nota a piè di pagina 48 delle presenti conclusioni.

( 83 ) Infatti, l’articolo 2 della Convenzione di Bruxelles e l’articolo 2 del regolamento Bruxelles I pongono il principio della competenza dei giudici del domicilio del convenuto, mentre l’articolo 5, punto 2, dell’uno e dell’altro strumento prevedono norme sulla competenza derogatorie in materia di obbligazioni alimentari.

( 84 ) Se il debitore è attore, di fatto, può adire esclusivamente il giudice del luogo in cui il convenuto-creditore risiede abitualmente, dato che i criteri di competenza previsti da tali punti si confondono in tale fattispecie, che è statisticamente più rara. Sull’ineguaglianza tra creditori e debitori, v. Ancel, B., e Muir Watt, H., «Aliments sans frontières, Le règlement CE no 4/2009 (…)», Revue critique de droit international privé, 2010, pag. 457 e segg., specialmente punto 9.

( 85 ) Le lettere c) e d) dell’articolo 3 del regolamento n. 4/2009 utilizzano il criterio dell’«autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un’azione relativa allo stato delle persone [o, rispettivamente,] alla responsabilità genitoriale (…)» (il corsivo è mio). Un sistema di rinvio equivalente si trovava già sia nell’articolo 5, punto 2 in fine, della Convenzione di Bruxelles (modificata in tal senso nel 1978) sia nell’articolo 5, punto 2 in fine, del regolamento Bruxelles I.

( 86 ) Informazioni simili sono richieste anche per i ricorsi proposti avverso le decisioni emesse in ordine a tali domande (v. articolo 32, paragrafo 2).

( 87 ) V. la versione consolidata delle «Informazioni comunicate dagli Stati membri conformemente all’articolo 71 del regolamento [n. 4/2009]», specie pag. 13 (http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_fr_4.pdf).

( 88 ) L’Amtsgericht Karlsruhe fa valere che, contrariamente all’obiettivo di semplificazione considerato dal regolamento n. 4/2009, la concentrazione delle competenze prevista dall’articolo 28 dell’AUG complicherebbe la riscossione internazionale dei crediti alimentari in ragione della circostanza che il giudice reso competente da tale testo rischia di essere più lontano dalla residenza abituale del creditore e di non essere quello che ha la miglior conoscenza della situazione economica locale.

( 89 ) V., per analogia, considerando 12 del regolamento Bruxelles I, nonché sentenza Kainz (C‑45/13, EU:C:2014:7, punti 27 e segg.).

( 90 ) V., rispettivamente in materia di concorrenza, di politica agricola comune e di tutela dei consumatori, sentenza Manfredi e a. (da C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461, punto 62), nonché conclusioni dell’avvocato generale Geelhoed in tali cause riunite (da C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:67, punti 49 e seg.), nonché sentenze Agrokonsulting‑04 (C‑93/12, EU:C:2013:432, punti 35 e segg.), e Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León (C‑413/12, EU:C:2013:800, punti 38 e segg.).

( 91 ) V., segnatamente, sentenza Agrokonsulting‑04 (EU:C:2013:432, punti 39 e segg.).

( 92 ) Tale distinzione risulta chiaramente, a mio avviso, da una lettura a contrario dei punti 46 e 47 della sentenza Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León (EU:C:2013:800).