CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

presentate l’11 dicembre 2014 ( 1 )

Causa C‑286/13 P

Dole Food Company, Inc.e

Dole Fresh Fruit Europe OHG

contro

Commissione europea

«Impugnazione — Concorrenza — Intese — Pratiche concordate — Mercato europeo della banana — Prezzi di riferimento — Struttura del mercato — Calcolo delle quote di mercato — Banane verdi e banane gialle — Restrizione della concorrenza per oggetto — Svolgimento del procedimento di primo grado dinanzi al Tribunale»

Indice

 

I – Introduzione

 

II – Fatti

 

III – Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

 

IV – Valutazione dell’impugnazione

 

A – Primo motivo di impugnazione: vizio di procedura

 

1. Sulla ricevibilità degli argomenti dedotti valere dalla Commissione in primo grado (primo capo del primo motivo)

 

2. Sulla ricevibilità degli argomenti dedotti in primo grado dalla Dole (secondo e terzo capo del primo motivo)

 

a) Sulla produzione di un documento all’udienza (secondo capo del primo motivo)

 

b) Sull’irricevibilità di un allegato alla replica della Dole (terzo capo del primo motivo)

 

c) Conclusione interlocutoria

 

3. Sul principio della parità delle armi (quarto capo del primo motivo)

 

4. Sulla censura attinente ad un insufficiente accertamento dei fatti da parte del Tribunale (quinto capo del primo motivo)

 

B – Secondo motivo di impugnazione: snaturamento di taluni fatti

 

C – Terzo motivo di impugnazione: «inadeguata valutazione delle prove» da parte del Tribunale

 

1. Sulla struttura del mercato e sulla posizione sul mercato delle imprese interessate – l’importanza delle banane gialle e verdi nel calcolo delle quote di mercato (primo capo del terzo motivo)

 

Osservazioni complementari concernenti la critica nel merito delle quote di mercato

 

2. Sulla descrizione dello scambio di informazioni fra i partecipanti all’intesa (secondo, terzo e quarto capo del terzo motivo)

 

a) Sui requisiti di motivazione della decisione controversa (seconda e terzo capo del terzo motivo)

 

b) Sull’argomento della Dole, secondo il quale i dipendenti coinvolti nello scambio di informazioni non erano essi stessi responsabili della fissazione di prezzi di riferimento (quarto capo del terzo motivo)

 

3. Sulla nozione di restrizione della concorrenza per oggetto (quinto capo del terzo motivo)

 

a) I criteri giuridici rilevanti

 

b) L’applicazione al singolo caso concreto dei criteri giuridici rilevanti

 

– Sulla natura e sull’oggetto dello scambio di informazioni

 

– Sulla frequenza e sulla regolarità dello scambio di informazioni

 

– Sulla struttura del mercato

 

– Sintesi

 

4. Conclusione interlocutoria

 

D – Quarto motivo: calcolo dell’ammenda

 

1. Primo capo del quarto motivo: considerazione delle vendite di controllate della Dole estranee all’intesa

 

2. Secondo capo del quarto motivo: doppia considerazione delle stesse vendite

 

E – Sintesi

 

V – Sulle spese

 

VI – Conclusione

I – Introduzione

1.

Raramente un altro frutto ha dato luogo, nel corso degli anni, a livello europeo, a controversie così accanite e variegate come la banana ( 2 ). Nel caso in oggetto, la Corte, come già più di 30 anni fa ( 3 ), è chiamata nuovamente ad affrontare taluni problemi in materia di diritto della concorrenza sul mercato delle banane.

2.

Tali questioni vengono sollevate nel contesto di un «cartello delle banane», i cui membri si sono resi colpevoli di pratiche concordate anticoncorrenziali in vari Stati membri dell’Unione europea. Con decisione del 15 ottobre 2008 ( 4 ), la Commissione europea ha inflitto ammende pari a milioni di EUR a taluni partecipanti all’intesa per violazione dell’articolo 81 CE (adesso articolo 101 TFUE). Poiché il ricorso proposto avverso tale decisione dalla Dole Food Company, Inc. e dalla sua controllata Dole Fresh Fruit Europe OHG ( 5 ) è stato respinto in primo grado, queste ultime insistono ora sulla propria domanda dinanzi alla Corte, quale giudice dell’impugnazione.

3.

La questione essenziale che viene sollevata adesso è se si possa collocare le banane gialle e verdi «in uno stesso calderone» qualora si debba valutare la struttura del mercato, nonché la posizione e il comportamento delle imprese interessate sul mercato di cui trattasi. Tale questione continua a ripresentarsi in contesti estremamente diversi e costituisce il filo conduttore dell’impugnazione. La Dole ritiene che il Tribunale non abbia valutato in misura sufficiente il relativo argomento da essa fatto valere avverso la decisione della Commissione snaturando i fatti. Inoltre, la Dole lamenta errori di diritto in relazione alla nozione di restrizione della concorrenza per oggetto, nonché una serie di errori procedurali nei quali sarebbe incorso il Tribunale nella propria sentenza di primo grado del 14 marzo 2013 (causa T‑588/08) ( 6 ).

4.

Il presente procedimento nella causa C‑286/13 P è strettamente connesso al procedimento d’impugnazione nelle cause riunite C‑293/13 P e C‑294/13 P, nelle quali presento parimenti in data odierna le mie conclusioni. Le questioni di diritto ivi sollevate riguardano tuttavia – ad eccezione della nozione di restrizione della concorrenza per oggetto – problemi giuridici completamente diversi da quelli che devono essere risolti nella specie.

II – Fatti

5.

Il procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione verteva su una pratica concordata fra più imprese operanti nel mercato delle banane (in prosieguo: le «imprese interessate») – fra cui la Dole ( 7 ) – consistente nel coordinare i prezzi di riferimento per le banane nell’Europa del Nord negli anni 2000, 2001 e 2002.

6.

Secondo quanto accertato dal Tribunale, le banane vengono in genere trasportate allo stato verde via mare dai porti dell’America latina verso l’Europa del Nord, dove pervengono con cadenza perlopiù settimanale ( 8 ).

7.

Le banane vengono consegnate agli acquirenti europei direttamente allo stato verde ovvero come banane gialle, dopo circa sette giorni di maturazione. La maturazione può essere effettuata dall’importatore ovvero per suo conto, o può, invece, provvedervi l’acquirente stesso. I clienti sono generalmente maturatori o catene di commercio al dettaglio.

8.

La formazione dei prezzi per tali banane nel corso del periodo rilevante nell’Europa del Nord avveniva in cicli settimanali, sulla base di prezzi di riferimento per banane verdi. Il prezzo di riferimento per le banane gialle veniva calcolato, di regola, a partire dal prezzo di riferimento per le banane verdi, maggiorato di un canone di maturazione. I prezzi pagati dai dettaglianti e dai distributori (denominati «prezzi reali» o «prezzi di transazione») risultavano poi da negoziazioni che si svolgevano su base settimanale, in genere il giovedì pomeriggio o il venerdì, oppure da contratti di fornitura con formule di tariffazione prestabilite.

9.

Fra le imprese interessate avevano luogo, da un lato, comunicazioni bilaterali di pretariffazione nel corso delle quali esse discutevano dei fattori rilevanti per la fissazione settimanale dei prezzi di riferimento oppure dibattevano o rivelavano le tendenze seguite dai prezzi o davano indicazioni sui probabili prezzi di riferimento per le settimane seguenti. Contatti di tal genere si svolgevano prima che le imprese interessate stabilissero i loro prezzi di riferimento, generalmente il mercoledì, e si riferivano tutte ai futuri prezzi di riferimento. Tali contatti bilaterali erano diretti a ridurre l’incertezza legata al comportamento delle imprese circa i prezzi di riferimento che esse dovevano fissare nella mattinata del giovedì.

10.

Dall’altro, le imprese interessate, dopo aver stabilito i loro prezzi di riferimento il giovedì mattina, li scambiavano bilateralmente. Tale scambio di informazioni permetteva alle medesime di controllare le rispettive decisioni di tariffazione sulla scorta delle comunicazioni di pretariffazione svoltesi in precedenza rafforzando i vincoli di cooperazione.

11.

I prezzi di riferimento servivano quantomeno come segnali, tendenze e/o indicazioni dirette al mercato per quanto riguarda l’evoluzione auspicata del prezzo delle banane. Inoltre, in talune transazioni, i prezzi erano direttamente connessi ai prezzi di riferimento in applicazione di formule pattuite contrattualmente.

12.

Le informazioni scambiate con i loro concorrenti venivano inevitabilmente prese in considerazione dalle imprese interessate all’atto della definizione del loro comportamento sul mercato, come persino espressamente ammesso dalla Chiquita e dalla Dole.

13.

L’8 aprile 2005, la Chiquita, fondandosi sulla comunicazione sulla cooperazione del 2002 ( 9 ), presentava alla Commissione una domanda di trattamento favorevole. Dopo aver proceduto ad ispezioni presso diverse imprese, inter alia nei locali della Dole Fresh Fruit Europe, e avere inviato varie domande di informazioni, la Commissione, il 20 luglio 2007, inviava una comunicazione degli addebiti a varie imprese operanti sul mercato delle banane. Nel successivo corso del procedimento amministrativo, veniva concesso alle imprese interessate l’accesso al fascicolo, e queste venivano sentite dal 4 al 6 febbraio 2008. Il 15 ottobre 2008, la Commissione adottava, infine, la decisione controversa.

14.

Nella decisione controversa, la Commissione rilevava che varie imprese, fra cui la Dole, avevano violato l’articolo 81 CE, avendo partecipato ad una pratica concordata consistente nel coordinare i prezzi di riferimento delle banane. Sotto il profilo territoriale, tale infrazione riguardava il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Finlandia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, l’Austria e la Svezia ( 10 ). Quanto al periodo della partecipazione della Dole all’infrazione, la Commissione rilevava che esso andava dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2002 ( 11 ).

15.

Nella decisione controversa, la Commissione irrogava ammende nei confronti di diverse imprese interessate, in considerazione della loro partecipazione all’infrazione, condannando in solido l’impresa Dole, costituita dalle società Dole Food e Dole Fresh Fruit Europe, al pagamento di un’ammenda pari a 45,6 milioni di EUR ( 12 ).

16.

La decisione controversa veniva impugnata da vari suoi destinatari con ricorso di annullamento, in primo grado, dinanzi al Tribunale. Il ricorso di annullamento proposto dalla Dole Food Company e dalla Dole Germany il 24 dicembre 2008 veniva respinto in toto dal Tribunale in data 14 marzo 2013 con la sentenza impugnata, con condanna delle ricorrenti alle spese.

III – Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

17.

Con ricorso del 24 maggio 2013, la Dole Food e la Dole Fresh Fruit Europe hanno presentato congiuntamente la presente impugnazione avverso la sentenza del Tribunale. Essi chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata, in toto o parzialmente, nella parte in cui ha respinto il ricorso delle ricorrenti;

annullare la decisione controversa, in toto o parzialmente, nella parte riguardante le ricorrenti;

annullare o ridurre l’ammenda inflitta alle ricorrenti, anche in base alla competenza estesa al merito di cui all’articolo 261 TFUE;

in subordine, rinviare la causa al Tribunale affinché definisca la controversia in senso conforme alla sentenza della Corte;

inoltre:

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento e di quello dinanzi al Tribunale

18.

Da parte sua, la Commissione chiede che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione;

in subordine, respingere il ricorso di annullamento,

nonché

condannare le ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento di impugnazione e, in subordine, le spese del ricorso di annullamento.

19.

Dinanzi alla Corte si sono svolte la fase scritta del procedimento e, in data 8 ottobre 2014, l’udienza.

IV – Valutazione dell’impugnazione

20.

Le numerose censure dedotte dalla Dole avverso la sentenza impugnata sono oggetto, complessivamente, di quattro motivi di impugnazione, che esaminerò nel prosieguo in ordine successivo.

A – Primo motivo di impugnazione: vizio di procedura

21.

Con il primo motivo, che si articola su cinque capi, la Dole afferma che il Tribunale è incorso in una serie di errori procedurali in sede di esame della decisione controversa.

1. Sulla ricevibilità degli argomenti dedotti valere dalla Commissione in primo grado (primo capo del primo motivo)

22.

La Dole contesta anzitutto al Tribunale di avere erroneamente consentito alla Commissione di prendere posizione, per la prima volta in sede contenziosa, su prove che figurano nel fascicolo del procedimento amministrativo e contraddicono gli accertamenti effettuati nella decisione controversa. Così facendo, il Tribunale sarebbe incorso in una violazione dell’obbligo di motivazione degli atti dell’Unione ai sensi dell’articolo 253 CE in combinato disposto con il divieto di deduzione di nuovi motivi di cui all’articolo 48, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura.

23.

Presupposto di questa censura è l’argomento della Dole, secondo il quale i propri prezzi di riferimento e quelli della Chiquita non si riferirebbero alle stesse settimane dell’anno e riguarderebbero pertanto banane non in concorrenza fra loro a livello di vendita al dettaglio ( 13 ). La Commissione avrebbe esaminato tale aspetto per la prima volta nel procedimento dinanzi al Tribunale, sebbene le prove contenute nel fascicolo del procedimento amministrativo consentissero di formulare osservazioni al riguardo già della decisione controversa.

24.

Secondo quanto accertato dal Tribunale, e non messo in discussione con la presente impugnazione, la Dole ha dedotto l’argomento attinente all’assenza di concorrenza a livello di vendita al dettaglio fra le proprie banane e quelle della Chiquita non nel procedimento amministrativo, bensì solo nel procedimento dinanzi al Tribunale ( 14 ).

25.

Ciò premesso, è evidente che il Tribunale non poteva non concedere alla Commissione, nel procedimento di primo grado, la possibilità di rispondere a tale argomento dedotto dalla Dole per la prima volta nell’atto introduttivo. Una violazione dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale è pertanto esclusa a priori ( 15 ). Nel procedimento giurisdizionale, infatti, la Commissione, al pari di ogni altra parte, ha diritto al contraddittorio ( 16 ).

26.

Tuttavia, il diritto al contraddittorio della Commissione deve essere adeguatamente bilanciato con il diritto delle imprese interessate ad un equo processo e ad una tutela giurisdizionale effettiva (articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali) ( 17 ). Per quanto sia certamente consentito alla Commissione esporre più dettagliatamente nel procedimento giurisdizionale, nell’ambito dei propri argomenti difensivi, la motivazione della decisione controversa ( 18 ), essa non può dedurre motivi del tutto nuovi a sostegno di detta decisione. Infatti, l’originaria carenza di motivazione non può essere sanata dal fatto che l’interessato venga a conoscenza della motivazione della decisione nel corso del procedimento dinanzi al giudice dell’Unione ( 19 ). Particolarmente rigoroso è tale divieto di «motivi aggiunti» in sede contenziosa nei procedimenti penali e quasi penali come quello antitrust ( 20 ).

27.

Nel caso in esame, la decisione controversa indica in modo chiaro e inequivocabile che, secondo la Commissione, i prezzi di riferimento delle imprese interessate servivano, quantomeno, come segnali, tendenze e/o indicazioni diretti al mercato per quanto riguarda l’evoluzione prevista del prezzo delle banane e, inoltre, in talune transazioni, essi acquisivano importanza in forza di formule pattuite contrattualmente ( 21 ).

28.

Da tale motivazione della decisione impugnata emerge già chiaramente che, secondo la Commissione, pratiche concordate in relazione ai prezzi di riferimento erano concretamente idonee ad esplicare effetti sul mercato delle banane a prescindere da se i prodotti concreti delle imprese interessate fossero o meno in concorrenza diretta fra loro a livello di vendita al dettaglio.

29.

Il Tribunale ha pertanto correttamente ritenuto che la motivazione della decisione controversa rispondesse ai requisiti dettati dall’articolo 253 CE (adesso articolo 296, paragrafo 2, TFUE), e che le osservazioni complementari formulate dalla Commissione nel procedimento di primo grado, che si limitavano a replicare all’argomento dedotto dalla Dole nel suo atto introduttivo, non sono servite a motivare a posteriori la decisione controversa, bensì soltanto a difendersi e a chiarirsi ( 22 ).

30.

Complessivamente considerato, il primo capo del primo motivo è quindi destituito di fondamento.

2. Sulla ricevibilità degli argomenti dedotti in primo grado dalla Dole (secondo e terzo capo del primo motivo)

31.

La Dole contesta quindi al Tribunale di avere erroneamente dichiarato irricevibili due documenti da essa presentati, e di non averne tenuto conto.

a) Sulla produzione di un documento all’udienza (secondo capo del primo motivo)

32.

La Dole censura anzitutto un errore procedurale in cui il Tribunale sarebbe incorso per averle negato la produzione di un documento all’udienza, documento volto a confutare un preteso argomento nuovo della Commissione formulato nella controreplica ( 23 ).

33.

Detto documento consisteva in un estratto dal fascicolo del procedimento amministrativo, con il quale la Dole, secondo quanto da essa stessa affermato, intendeva dimostrare che il cosiddetto «prezzo Aldi» di riferimento fosse rilevante solo per le banane gialle, ma non per le banane verdi, dal momento che esso si riferiva ogni volta alle banane acquistate da Aldi due settimane dopo. In tal modo, la Dole intendeva confutare il preteso argomento dedotto dalla Commissione nella controreplica, secondo il quale il «prezzo Aldi» di riferimento sarebbe stato rilevante anche in sede di formazione del prezzo per le banane verdi.

34.

In linea di principio, il ricorrente nel procedimento di primo grado è libero di replicare in udienza dinanzi al Tribunale agli argomenti scritti della controparte contenuti nella sua ultima memoria, ossia la controreplica. Qualora tale memoria contenga nuovi elementi, al ricorrente non può essere negata in maniera categorica, neanche in tale fase avanzata del procedimento, la produzione di ulteriori mezzi di prova intesi a confutarli.

35.

Tuttavia, nel caso di specie la situazione era diversa.

36.

Da un lato, si deve rilevare che il «prezzo Aldi» di riferimento era già oggetto del procedimento amministrativo e della decisione controversa ( 24 ). Secondo quanto emerge dagli atti di causa, anche dinanzi al Tribunale la portata e la rilevanza del «prezzo Aldi» di riferimento sono state ab initio oggetto di discussioni fra le parti nella fase scritta del procedimento di primo grado. Non si era pertanto affatto in presenza di un nuovo elemento che sarebbe stato introdotto nel procedimento solo con la controreplica della Commissione.

37.

Di conseguenza, qualora per la Dole fosse stato importante rettificare le affermazioni della Commissione relative al «prezzo Aldi» di riferimento basandosi, a tal fine, sugli atti del procedimento amministrativo, essa avrebbe avuto sufficiente occasione per procedervi già nella fase scritta del procedimento amministrativo. In particolare, la Dole avrebbe potuto fare riferimento già nel suo atto di introduttivo di ricorso e, al più tardi, nella propria replica, alla peculiarità che il «prezzo Aldi» di riferimento si riferiva ogni volta alle banane gialle in vendita due settimane dopo.

38.

Dall’altro, occorre rilevare che, in realtà, era stata la Dole stessa ad affermare, nel proprio ricorso in primo grado, che il «prezzo Aldi» di riferimento per le banane gialle serviva da prezzo di riferimento per tutti gli acquirenti di banane nell’Europa del Nord, a prescindere dalla questione se l’acquisto riguardasse banane verdi o gialle ( 25 ).

39.

Ciò premesso, la Dole non può seriamente sostenere di aver inteso rettificare all’udienza un’affermazione – asseritamente falsa – della Commissione. Piuttosto, si è trattato, con il pretesto di una siffatta rettifica, del tentativo di dedurre nuovi motivi, motivi che erano peraltro in contraddizione con gli argomenti fatti valere dalla Dole stessa nella precedente fase scritta del procedimento. La decadenza prevista dall’articolo 48 del regolamento di procedura del Tribunale osta a a manovre tattiche di tal genere.

40.

Il Tribunale ha pertanto correttamente escluso di prendere in considerazione il documento prodotto dalla Dole all’udienza di primo grado ( 26 ).

b) Sull’irricevibilità di un allegato alla replica della Dole (terzo capo del primo motivo)

41.

In secondo luogo, la Dole afferma che il Tribunale, dichiarando irricevibile l’allegato C 7 alla sua replica di primo grado, è incorso in un errore di diritto. Tale censura è diretta avverso i punti da 460 a 470 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale dichiara effettivamente «irricevibile» tale allegato.

42.

Con detto allegato C 7, la Dole intendeva dimostrare, nel procedimento di primo grado, che la Commissione aveva estrapolato dal relativo contesto talune spiegazioni formulate dalla Dole nel procedimento amministrativo.

43.

Come emerge dalla lettura degli atti, la replica della Dole non contiene alcuna precisazione che consenta di stabilire di quali spiegazioni provenienti dal procedimento amministrativo si tratti, e in che termini tali spiegazioni siano state oggetto di un’interpretazione erronea da parte della Commissione. Informazioni circostanziate al riguardo sono ravvisabili unicamente nell’allegato C 7.

44.

Così facendo, la Dole ha violato il principio procedurale secondo il quale gli argomenti delle parti devono essere esposti nelle loro memorie, e gli allegati a tali memorie hanno una funzione meramente probatoria e strumentale ( 27 ). In forza di tale principio, un rinvio globale ad altri scritti, anche allegati al ricorso, non può supplire alla mancanza degli elementi essenziali dell’argomentazione in diritto che devono essi stessi figurare nella rispettiva memoria ( 28 ). Non spetta al Tribunale ricercare e determinare, negli allegati, i motivi e gli argomenti che potrebbero essere considerati fondanti il ricorso ( 29 ).

45.

In modo assolutamente corretto, pertanto, il Tribunale ha quindi escluso, nel caso in esame, di prendere in considerazione il contenuto dell’allegato C 7.

c) Conclusione interlocutoria

46.

Di conseguenza, il secondo e il terzo capo del primo motivo risultano parimenti infondati.

3. Sul principio della parità delle armi (quarto capo del primo motivo)

47.

Nel quarto capo del primo motivo, la Dole sostiene che il Tribunale, non avendo ammesso prove da essa prodotte nel procedimento di primo grado, e avendo invece consentito alla Commissione di dedurre nuove censure e argomenti, è incorso in una violazione del principio della parità delle armi.

48.

È pacifico che il principio della parità delle armi, quale corollario del principio del giusto processo dinanzi ai giudici dell’Unione, riveste un’importanza primaria. Esso implica che tutte le parti devono poter agire in giudizio, e produrre prove, in condizioni che non le penalizzino nettamente rispetto ai propri avversari ( 30 ).

49.

Nel caso in esame, tuttavia, la censura attinente ad un’asserita violazione della parità delle armi non contiene alcun argomento circostanziato delle ricorrenti, dal quale sia possibile desumere un qualsivoglia – né a maggior ragion un evidente – svantaggio processuale della Dole rispetto alla Commissione nel procedimento di primo grado.

50.

Piuttosto, la Dole motiva la propria censura limitandosi a rinviare in maniera generica alle osservazioni da essa formulate nel primo, nel secondo e nel terzo capo del primo motivo di impugnazione. In altre parole, il quarto capo del primo motivo qui in esame appare strettamente collegata ai tre precedenti.

51.

Atteso che il primo, il secondo ed il terzo capo del primo motivo di impugnazione devono essere disattesi, neanche questa quarto capo, fondata sulla parità delle armi, può trovare accoglimento.

4. Sulla censura attinente ad un insufficiente accertamento dei fatti da parte del Tribunale (quinto capo del primo motivo)

52.

Con il quinto ed ultimo capo del primo motivo, la Dole afferma, infine, che il Tribunale ha omesso di accertare correttamente i fatti sulla base degli articoli 64 e 65 del proprio regolamento di procedura. L’errore di diritto fatto valere dalla Dole risiederebbe nel fatto che il Tribunale si sarebbe limitato a porre quesiti orali, senza peraltro adottare né misure di organizzazione del procedimento né misure istruttorie, sebbene, in relazione a certi fatti determinanti, esso fosse «manifestamente confuso». Così facendo, il Tribunale, secondo le ricorrenti, è incorso in una violazione dei principi che disciplinano l’assunzione delle prove, nonché dell’obbligo ad esso incombente di accertare correttamente i fatti e, al contempo, dei diritti della difesa della Dole.

53.

Occorre osservare, anzitutto, che incombe alle ricorrenti indicare in termini precisi, nella loro impugnazione, gli elementi contestati della sentenza impugnata nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno delle loro censure ( 31 ). Deve essere respinta in quanto manifestamente irricevibile un’impugnazione priva di una struttura coerente, che si limiti ad affermazioni generiche e non contenga indicazioni precise relative ai punti della sentenza impugnata che sarebbero eventualmente inficiati da un errore di diritto ( 32 ).

54.

Alla luce del carattere estremamente vago dell’argomento della Dole, nutro seri dubbi quanto alla possibilità di considerare ricevibile il quinto capo del primo motivo. Infatti, molto di più di un riferimento criptico ad una «confusione» del Tribunale quanto ai «fatti che circondano la natura dei prezzi di riferimento», l’impugnazione non contiene. Non viene né illustrato in che cosa sarebbe consistita esattamente tale «confusione» né precisato in alcun modo in quali passi della sentenza impugnata tale confusione si sarebbe concretamente manifestata ( 33 ).

55.

A prescindere da tale rilievo, occorre tuttavia osservare, in ogni caso, che, secondo costante giurisprudenza, il Tribunale è il solo giudice dell’eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone nelle cause di cui è investito. Il valore probatorio o meno degli atti del processo rientra nella sua valutazione insindacabile dei fatti che, sempre secondo una costante giurisprudenza, sfugge al controllo della Corte nell’ambito del ricorso di impugnazione, salvo in caso di snaturamento dei fatti o degli elementi di prova ( 34 ).

56.

La circostanza menzionata dalla Dole, ossia che il Tribunale ha posto all’udienza una serie di quesiti alle parti, non può seriamente essere considerata quale indizio di negligenza da parte del Tribunale in sede di accertamento dei fatti. Al contrario, il fatto che il Tribunale abbia interrogato intensamente le parti consente di ritenere che esso abbia esaminato con estrema diligenza i dettagli dell’oggetto della controversia. Del resto, l’interrogazione delle parti è una possibilità prevista nelle disposizioni procedurali, ad esempio al fine di sgombrare il campo da eventuali incertezze ( 35 ). Il risultato di una siffatta interrogazione può senz’altro rendere superflue ulteriori misure di organizzazione del procedimento o misure istruttorie formali.

57.

Occorre inoltre rammentare che, in materia di concorrenza, il procedimento dinanzi ai giudici dell’Unione poggia sul principio dell’allegazione ( 36 ). Qualora la Dole avesse avuto l’impressione, nel procedimento di primo grado, che fossero necessarie misure di organizzazione del procedimento o l’assunzione di mezzi di prova, essa era libera di presentare concrete richieste al riguardo al Tribunale ( 37 ). Tuttavia, come hanno dovuto riconoscere le ricorrenti all’udienza dinanzi alla Corte, la Dole, mai, nel corso del procedimento di primo grado, ha presentato richieste di tal genere, sebbene sussistesse pacificamente sufficiente occasione per farlo. In tali circostanze, difficilmente la Dole può ora, nella fase del giudizio di impugnazione, contestare al Tribunale di avere trascurato i propri obblighi con riferimento all’accertamento dei fatti ( 38 ).

58.

In generale, il Tribunale non è tenuto, in una controversia in materia di intese, a procedere d’ufficio ad una nuova istruzione completa della causa ( 39 ). Solo in via del tutto eccezionale si potrà ritenere che l’ampia discrezionalità del Tribunale nel valutare quali mezzi di prova siano idonei e necessari per provare un determinato fatto, assuma la consistenza di un obbligo di acquisire di propria iniziativa ulteriori prove anche qualora nessuna delle parti lo abbia richiesto. Ciò vale a fortiori nel caso in cui le parti del procedimento – come nel presente caso – siano grandi imprese con maturata esperienza nelle questioni di concorrenza, e siano rappresentate da avvocati specializzati ( 40 ).

59.

Nel caso in esame, le ricorrenti non hanno dedotto circostanze particolari che consentano di dedurre, in via eccezionale, un obbligo del Tribunale di adottare d’ufficio misure istruttorie. Persino a fronte di una mia esplicita richiesta, esse non hanno potuto menzionare siffatte circostanze.

60.

Di conseguenza, anche il quinto capo del primo motivo è infondata, cosicché tale motivo deve essere respinto in toto.

B – Secondo motivo di impugnazione: snaturamento di taluni fatti

61.

Con il secondo motivo di impugnazione, la Dole deduce lo snaturamento, da parte del Tribunale, di una serie di fatti rilevanti ai fini della corretta valutazione dell’infrazione nel suo contesto giuridico ed economico. Tale motivo è diretto avverso i punti 152, 182, 184 e 232 della sentenza impugnata.

62.

In concreto, vengono sollevate, sostanzialmente, tre questioni: in primo luogo, se il Tribunale abbia erroneamente assimilato i prezzi di riferimento ( 41 ) e i prezzi offerti ( 42 ); in secondo luogo, se il Tribunale sia erroneamente partito dal presupposto dell’utilizzazione di un prezzo di riferimento per le banane gialle da parte della Dole e, in terzo luogo, se i prezzi di riferimento per le banane verdi e gialle fossero a tal punto connessi nel settore da poterli considerare convertibili fra loro.

63.

In via preliminare, va osservato che il riconoscimento di uno snaturamento di fatti o prove è subordinato a rigorosi requisiti. Tale snaturamento sussiste solo quando, senza dover assumere nuove prove, la valutazione dei mezzi di prova disponibili risulta, in modo evidente, inesatta ( 43 ).

64.

Nell’argomento dedotto dalla Dole non è desumibile nulla che indichi una valutazione di fatti o mezzi di prova evidentemente inesatta.

65.

Per quanto riguarda, in primo luogo, l’asserita assimilazione di prezzi di riferimento e offerte di prezzo di cui ai punti 152, 182, 184 e 232 della sentenza impugnata, siffatte nozioni non vengono neanche impiegate in tutti questi passi della sentenza. Solo al punto 182 compare la parola «prezzo di riferimento», mentre al punto 152 si parla semplicemente di un’«offerta gialla» ( 44 ), al punto 184 di un «prezzo giallo» ( 45 ) e, al punto 232, nuovamente di un «prezzo giallo» e di un «prezzo verde». In nessuno dei menzionati passi della sentenza impugnata il Tribunale assimila prezzi di riferimento e offerte di prezzo, né tantomeno ricorre un’assimilazione fra prezzi di riferimento e prezzi effettivamente pagati. La censura formulata dalla Dole a tal riguardo è, pertanto, infondata.

66.

In secondo luogo, quanto alla questione dell’asserita utilizzazione di un prezzo di riferimento per le banane gialle da parte della Dole, occorre osservare che il Tribunale ha impiegato la nozione di «prezzo di riferimento giallo» in relazione alla Dole solo in un unico passo della sentenza impugnata, e segnatamente al suo punto 182. Al riguardo, dovrebbe trattarsi di una svista redazionale piuttosto che di una valutazione manifestamente erronea dei fatti. In ogni caso, dall’argomento della Dole non si evince in qual misura, in particolare, questa possibile inesattezza nella formulazione del punto 182 potesse esplicare effetti sulla valutazione dei fatti, sotto il profilo della concorrenza, da parte del Tribunale e, in definitiva, sul dispositivo della sentenza impugnata. In assenza di elementi concreti in tal senso, persino qualora si volesse ritenere sussistente uno snaturamento dei fatti, non vi è tuttavia motivo di annullare la sentenza impugnata ( 46 ).

67.

Per quanto riguarda, in terzo luogo, la problematica della convertibilità, in tale settore, fra prezzi di riferimento verdi e gialli, la censura di snaturamento dei fatti sollevata dalla Dole si riferisce al punto 232 della sentenza impugnata. Curiosamente, in quel passo della sentenza, la nozione di «prezzo di riferimento» ( 47 ) censurata dalla Dole non viene affatto utilizzata. È vero unicamente il fatto che il Tribunale, in tale passo, parte dal presupposto di una stretta correlazione fra «prezzi verdi» e «prezzi gialli». La Dole non ha prodotto alcun elemento che indichi che tale accertamento potrebbe essere inesatto, né tantomeno manifestamente inesatto. Al contrario, la conclusione tratta dal Tribunale si impone proprio qualora si tenga conto anche del materiale probatorio esaminato dai giudici di primo grado ai punti da 220 a 231, immediatamente precedenti, e segnatamente la e-mail di un dipendente di Atlanta del 2 gennaio 2003. In tale e-mail vengono descritte in maniera chiara le interazioni fra i prezzi praticati dalla Chiquita e dalla Dole, anche se una delle imprese si basa su un «prezzo giallo» e l’altra su un «prezzo verde». Nel complesso, anche la censura di snaturamento mossa nei confronti del punto 232 della sentenza impugnata appare fragile.

68.

In termini più generali, mi sembra che, nell’ambito di questo secondo motivo di impugnazione, la Dole deduca sottigliezze semantiche assurde, le quali sono, in realtà, unicamente intese a spingere la Corte, schermandosi dietro la censura di un asserito snaturamento dei fatti, ad una mera e semplice nuova valutazione dei fatti ( 48 ). Non spetta tuttavia alla Corte, quale giudice dell’impugnazione, sostituire la propria valutazione dei dati del mercato e della situazione concorrenziale a quella del Tribunale ( 49 ).

69.

Le censure mosse dalle ricorrente patiscono, del resto, il fatto che esse estrapolano dal loro contesto singoli passi della sentenza. Qualora i punti della sentenza impugnata si considerino censurati non isolatamente, bensì nel contesto del resto della motivazione di tale sentenza, si comprende facilmente che il Tribunale ha valutato correttamente il funzionamento del mercato nordeuropeo delle banane, incluse le sue sottigliezze ( 50 ). Il Tribunale ha parimenti ben preso in considerazione l’argomento ricorrente della Dole attinente all’assenza di concorrenza, a livello di vendita al dettaglio, fra le proprie banane e quelle della Chiquita ( 51 ); la circostanza che il Tribunale non abbia, infine, ritenuto tale argomento convincente non è di per sé idonea a fondare una censura di snaturamento di fatti o mezzi di prova.

70.

In ultima analisi, il secondo motivo deve pertanto essere respinto.

C – Terzo motivo di impugnazione: «inadeguata valutazione delle prove » da parte del Tribunale

71.

Con il terzo motivo di impugnazione, che si articola su ben cinque capi, la Dole censura l’«inadeguata valutazione delle prove da parte del Tribunale». Volendo prendere la Dole alla lettera, questo terzo motivo di impugnazione dovrebbe essere dichiarato manifestamente irricevibile, in quanto la valutazione dei fatti e delle prove incombe esclusivamente al Tribunale, e la Corte, quale giudice dell’impugnazione, non è al riguardo competente, ad eccezione di un’eventuale censura di snaturamento ( 52 ). Ad un’analisi più attenta, tuttavia, dietro la censura relativa all’asserita «inadeguata valutazione delle prove» si celano, in sostanza, una serie di censure concernenti la motivazione della sentenza impugnata, i requisiti giuridici della motivazione della decisione controversa e la qualificazione giuridica dei fatti.

1. Sulla struttura del mercato e sulla posizione sul mercato delle imprese interessate – l’importanza delle banane gialle e verdi nel calcolo delle quote di mercato (primo capo del terzo motivo)

72.

In primo luogo, la Dole, nell’ambito di questo terzo motivo di impugnazione, lamenta che il Tribunale ha confermato, senza adeguata motivazione, i calcoli relativi alla quota di mercato cumulata della Dole, della Chiquita e della Del Monte/Weichert, sulla quale la Commissione si era fondata nella decisione controversa al fine di descrivere la struttura del mercato rilevante.

73.

Tale censura è diretta principalmente avverso il punto 353 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale condivide la constatazione della Commissione, secondo la quale «la Dole, la Chiquita e la Weichert dispone[vano] di una quota sostanziale del mercato». Alla base di tale constatazione si trovava il fatto che la Commissione, nella decisione controversa, aveva ritenuto che la quota di mercato cumulata della Chiquita, della Dole e della Weichert rappresentasse dal 45 % al 50 %, se ci si basa sul valore delle vendite di banane nell’Europa del Nord nel 2000 ( 53 ), ovvero dal 40 % al 45 %, se si considera «l’apparente consumo di banane fresche nell’Europa del Nord» nello stesso periodo di tempo ( 54 ).

74.

La Dole eccepisce che la quota di mercato cumulata delle imprese interessate è stata fissata, in tali valutazioni, ad un livello esageratamente elevato. Le cifre sarebbero gonfiate, in quanto la Commissione avrebbe addizionato le banane verdi e gialle, senza tenere conto del fatto che solo le banane verdi vengono importate nell’Europa del Nord e che alcune di queste banane verdi vengono inizialmente vendute fra importatori, per poi essere cedute ai distributori al dettaglio, una volta maturate, come banane gialle. In tal modo – secondo la Dole – una parte delle banane vendute sul mercato nordeuropeo sarebbe stata presa in considerazione due volte in sede di calcolo delle quote di mercato.

75.

Secondo le ricorrenti, il Tribunale non ha esaminato in maniera sufficiente tale obiezione della Dole, cosicché la sentenza impugnata sarebbe inficiata, sul punto, da vizio di motivazione.

76.

Tale censura appare sorprendente, dal momento che il Tribunale, ai punti da 351 a 354 della sentenza impugnata, prende espressamente posizione su detta obiezione della Dole e la respinge adducendo, sostanzialmente, che l’argomentazione della Dole «si fonda su una premessa erronea, cioè la distinzione tra banane gialle e banane verdi» ( 55 ).

77.

Poiché dunque esiste senz’altro una motivazione da parte del Tribunale – pur se succinta –, si fa strada il sospetto che la Dole non condivida nel merito detto passo della sentenza. Una siffatta critica di contenuto non è tuttavia idonea a mettere in discussione la legittimità formale della sentenza impugnata sotto il profilo dell’obbligo di motivazione. La Dole può naturalmente avere un’opinione diversa, quanto al merito, da quella del Tribunale. Tale circostanza, tuttavia, non può di per sé comportare che la sentenza impugnata sia viziata da difetto di motivazione ( 56 ).

78.

Cionondimeno, nella censura attinente alla motivazione sollevata dalla Dole traspare anche la questione se, sotto il profilo formale, si potesse imporre al Tribunale di motivare in maniera più dettagliata la sentenza impugnata con riferimento alla critica della Dole concernente il calcolo della quota di mercato cumulata delle imprese interessate.

79.

L’obbligo di adeguata motivazione delle sentenze di primo grado emerge dall’articolo 36 in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafo 1, dello Statuto della Corte. Secondo costante giurisprudenza, una sentenza deve far apparire in modo chiaro e inequivoco il ragionamento seguito dal Tribunale, in modo tale da consentire agli interessati di conoscere le ragioni della decisione adottata ed alla Corte di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale ( 57 ).

80.

È vero che un difetto di motivazione può anche risultare dal fatto che il Tribunale ha omesso, nella propria sentenza, di esaminare un capo della domanda ( 58 ), un motivo ( 59 ) ovvero gli argomenti di una delle parti nel procedimento ( 60 ).

81.

Occorre tuttavia osservare che il Tribunale non è tenuto, nelle proprie spiegazioni, a replicare in dettaglio a tutti gli argomenti invocati dalle parti della controversia, specialmente se tali argomenti non avevano carattere sufficientemente chiaro e preciso ( 61 ). La motivazione del Tribunale, anzi, può essere addirittura implicita, sempre che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto le loro tesi ed alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo ( 62 ). Decisivo è in definitiva se il Tribunale, nella sua motivazione, abbia esaminato tutte le violazioni di diritto censurate e abbia preso in debita considerazione i punti centrali dell’argomentazione delle parti nel procedimento ( 63 ).

82.

Nella specie, si può difficilmente sostenere che la censura mossa dalla Dole alle cifre poste dalla Commissione a fondamento della quota di mercato cumulata delle imprese interessate costituisse un punto centrale del ragionamento svolto nell’ambito del procedimento di primo grado. Piuttosto, tale critica è emersa solo a margine nelle osservazioni scritte della Dole dinanzi al Tribunale. In tal senso, la Dole ha dedicato un unico paragrafo a tale problematica nell’atto introduttivo ( 64 ), e a malapena una mezza frase nella replica ( 65 ). Sotto il profilo del contenuto, la Dole si è limitata ad affermare che la quota di mercato cui aveva fatto riferimento la Commissione era «notevolmente esagerata» e che da un’inchiesta indipendente effettuata presso i consumatori era risultato che la quota di mercato cumulata della Chiquita, della Dole e della Del Monte/Weichert in Germania era inferiore al 25 %.

83.

La censura sulla quale si focalizza adesso – nel giudizio di impugnazione – la Dole, ossia che la Commissione non avrebbe potuto sommare le banane verdi e gialle, era presente, nel procedimento di primo grado, solo in una nota a piè di pagina ( 66 ). In nessun punto, negli argomenti scritti fatti valere dalla Dole in primo grado, è stato menzionato un computo doppio delle banane a causa della possibile inclusione delle vendite fra importatori.

84.

Come la Dole ha dovuto ammettere in risposta ad un quesito espresso posto dalla Corte, questi due aspetti – la somma di banane verdi e gialle, da un lato, e il computo doppio delle banane negoziate fra importatori, dall’altro – non sono stati approfonditi neanche all’udienza dinanzi al Tribunale.

85.

In tali condizioni, al Tribunale non può essere contestato di aver rinunciato ad esaminare approfonditamente, nella sentenza impugnata, questi due aspetti. Nella specie, non si può pertanto parlare di una violazione dell’obbligo di motivazione sotto nessun profilo immaginabile.

Osservazioni complementari concernenti la critica nel merito delle quote di mercato

86.

Solo per ragioni di completezza, aggiungo che l’argomento dedotto dalla Dole nell’ambito di questo primo capo del terzo motivo non costituisce neanche un fondamento idoneo per procedere ad una contestazione nel merito delle considerazioni svolte dal Tribunale in relazione alla quota di mercato cumulata delle imprese interessate

87.

Poiché che la valutazione degli elementi in fatto e dei mezzi di prova incombe esclusivamente al Tribunale, non spetta affatto alla Corte, nell’ambito di un’impugnazione, sostituire la propria valutazione dei dati del mercato e della situazione concorrenziale a quella del Tribunale ( 67 ).

88.

È vero che la Corte, nel procedimento di impugnazione, è chiamata a verificare la qualificazione giuridica dei fatti effettuata dal Tribunale, nonché ad accertare un eventuale snaturamento di fatti e mezzi di prova ( 68 ). Tuttavia, dinanzi alla Corte, la Dole non ha sollevato né l’una né l’altra censura in relazione al calcolo, controverso nella specie, della quota di mercato cumulata delle imprese interessate ( 69 ).

89.

A prescindere da ciò, le affermazioni effettuate dalla Dole in relazione alle presunte inesattezze in sede di calcolo della quota di mercato cumulata delle imprese interessate sono troppo generiche e imprecise per poter essere valutate in maniera ragionevole ( 70 ). In particolare, la Dole non ha fornito alcun indizio in ordine alla portata che avrebbero avuto le vendite di banane fra importatori da essa menzionate. Si pone la questione se si trattasse di una prassi diffusa oppure unicamente di un fenomeno marginale ( 71 ). In assenza di un argomento circostanziato della Dole ( 72 ) al riguardo, non è possibile stabilire, in definitiva, se un eventuale inclusione delle vendite fra importatori potesse incidere in maniera significativa sulle quote di mercato stimate nella decisione controversa e utilizzate come base dal Tribunale.

90.

Nel complesso, di conseguenza, il primo capo del terzo motivo dev’essere disatteso.

2. Sulla descrizione dello scambio di informazioni fra i partecipanti all’intesa (secondo, terzo e quarto capo del terzo motivo)

91.

Con il secondo, il terzo ed il quarto capo del terzo motivo, la Dole contesta al Tribunale una serie di errori di diritto, tutti connessi alla descrizione dello scambio di informazioni controverso fra le imprese interessate.

a) Sui requisiti di motivazione della decisione controversa (seconda e terzo capo del terzo motivo)

92.

Anzitutto, la Dole contesta al Tribunale di aver applicato alla motivazione della decisione controversa requisiti troppo riduttivi. Secondo la Dole, il Tribunale avrebbe dovuto chiedere alla Commissione una descrizione più dettagliata degli oggetti in ordine ai quali le imprese interessate si scambiavano reciprocamente informazioni a fini anticoncorrenziali (secondo capo del terzo motivo), e avrebbe dovuto pretendere dalla Commissione che questa illustrasse in dettaglio i fattori di formazione del prezzo ai quali si riferiva la constatata infrazione munita di uno scopo anticoncorrenziale (terzo capo del terzo motivo). Questi due aspetti si sovrappongono in modo estremamente netto e dovrebbero pertanto essere esaminati congiuntamente.

93.

I requisiti giuridici applicati alla motivazione delle decisioni della Commissione in materia di diritto antitrust risultano dall’articolo 253 CE (adesso articolo 296, paragrafo 2, TFUE). Secondo costante giurisprudenza, tale motivazione deve fare trasparire in modo chiaro e inequivocabile le riflessioni della Commissione, per consentire agli interessati di verificare le giustificazioni della misura adottata e al Tribunale competente di esercitare il proprio controllo giurisdizionale ( 73 ).

94.

Peraltro, la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi pertinenti di fatto e di diritto, in quanto l’accertamento se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 253 CE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia interessata ( 74 ).

95.

Il Tribunale ha proceduto a richiami dettagliati dei punti della decisione controversa e ha sottolineato, inter alia, che lo scambio di informazioni fra le imprese interessate riguardava, nella specie, stock, importazioni eccedentarie al livello dei porti, la valutazione della domanda di mercato prevista e lo sviluppo del mercato – ad esempio sulla scorta di «iniziative promozionali» – e, inoltre, la probabilità di un aumento generale, di una diminuzione o di una stagnazione dei prezzi di mercato ( 75 ).

96.

Da tale elencazione emerge, a mio avviso in maniera sufficientemente chiara, che la Dole non poteva ignorare l’oggetto esatto dell’infrazione contestatale. Ciò vale a fortiori tenuto conto che i menzionati dettagli relativi allo scambio di informazioni delle imprese interessate provenivano, inter alia, dalle dichiarazioni rilasciate dalla Dole stessa nel procedimento amministrativo ( 76 ).

97.

Correttamente il Tribunale ha inoltre sottolineato che dall’articolo 253 CE non consegue un obbligo della Commissione «di redigere in maniera generale (…) un elenco esaustivo di fattori da considerare a priori illeciti nel settore di cui trattasi» ( 77 ). Diversamente da quanto sembra ritenere la Dole, non è effettivamente compito della Commissione, in una decisione ai sensi degli articoli 7 e 23, paragrafo 2, lettera a) del regolamento n. 1/2003 ( 78 ), fornire ai partecipanti all’intesa un qualsivoglia orientamento per la futura configurazione del loro comportamento sul mercato. Piuttosto, incombe alle imprese interessate, come anche a tutti gli altri operatori del mercato, vigilare, sotto la propria responsabilità, affinché esse, con il loro comportamento sul mercato, non commettano infrazioni nei confronti delle regole di concorrenza del mercato interno.

98.

Del tutto correttamente il Tribunale ha pertanto respinto la censura attinente ad un difetto di motivazione della decisione controversa dedotta dalla Dole ( 79 ).

b) Sull’argomento della Dole, secondo il quale i dipendenti coinvolti nello scambio di informazioni non erano essi stessi responsabili della fissazione di prezzi di riferimento (quarto capo del terzo motivo)

99.

La Dole contesta poi ( 80 ) al Tribunale di non avere risposto al suo argomento, secondo il quale non sarebbe credibile i dipendenti interessati della Chiquita e della Dole abbiano potuto partecipare ad uno scambio di informazioni, non essendo autorizzati, all’interno dell’impresa, a fissare i prezzi di riferimento. Con tale censura, la Dole deduce un difetto di motivazione della sentenza impugnata ( 81 ).

100.

Come sottolineato correttamente dalla Commissione, tale censura si fonda, tuttavia, su una errata lettura della sentenza impugnata. In realtà, i punti da 577 a 582 di quella sentenza sono espressamente dedicati a detto argomento della Dole. La Dole può naturalmente avere un’opinione diversa, quanto al merito, da quella del Tribunale. Ma tale circostanza non può di per sé comportare che la sentenza impugnata sia viziata da difetto di motivazione ( 82 ).

101.

Nel merito, l’argomento della Dole appare parimenti assurdo. Infatti, anche qualora il dipendente di un’impresa non fissi personalmente i prezzi di riferimento della medesima, egli può tuttavia disporre delle informazioni interne all’impresa ad essi sottese e scambiarle con i suoi interlocutori di altre imprese, contribuendo in tal modo a diminuire l’incertezza sul funzionamento del mercato normalmente sussistente in condizioni di concorrenza. Più in generale, si può affermare che verso l’esterno può partecipare a violazioni della concorrenza anche quel dipendente che, a livello interno, non è legittimato a decidere sulla politica commerciale e sui prezzi ( 83 ).

102.

Nel complesso, pertanto, il secondo, il terzo ed il quarto capo del terzo motivo risultano infondati.

3. Sulla nozione di restrizione della concorrenza per oggetto (quinto capo del terzo motivo)

103.

Con il quinto ed ultimo capo di questo terzo motivo, la Dole afferma, infine, che Tribunale, assumendo che i colloqui fra i dipendenti delle imprese interessate costituissero una restrizione della concorrenza per oggetto, ha effettuato una qualificazione giuridica errata dei fatti violando le regole sull’onere della prova. La Dole ritiene che lo scambio di informazioni non sia idoneo, nella specie, ad eliminare le incertezze in relazione al comportamento previsto dalle imprese interessate con riferimento alla loro politica dei prezzi.

104.

Prima facie, si potrebbe ritenere che, con tale argomento, la Dole intenda inammissibilmente indurre la Corte a sostituire, quale giudice dell’impugnazione, il proprio apprezzamento alla valutazione dei fatti e delle prove operata dal Tribunale. In realtà, la Corte è tuttavia chiamata a verificare, nella specie, se il Tribunale, nel valutare gli elementi di fatto e di prova, si sia attenuto a criteri e parametri corretti. Si tratta, pertanto, di una questione di diritto che può essere esaminata dalla Corte quale giudice dell’impugnazione ( 84 ) e che riveste particolare interesse alla luce della sentenza CB/Commissione ( 85 ), emessa recentemente.

105.

Anticipo che, nella specie, il Tribunale ha esaminato in misura estremamente approfondita i dati di mercato e gli argomenti fatti valere al riguardo, spiegando in maniera estremamente plausibile perché lo scambio di informazioni fra le imprese interessate deve essere considerato, per la sua stessa natura, nocivo per il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza. Sotto tale profilo, il caso in oggetto si distingue in maniera fondamentale dalla summenzionata causa CB/Commissione.

a) I criteri giuridici rilevanti

106.

Nell’ambito di applicazione dell’articolo 81 CE (adesso articolo 101 TFUE), il carattere anticoncorrenziale di un comportamento di imprese può risultare non solo dai suoi effetti, bensì anche dal suo obiettivo. Ciò vale in egual misura per accordi, decisioni e per pratiche concordate ( 86 ).

107.

Non ogni scambio di informazioni fra concorrenti mira necessariamente ad impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, CE ( 87 ).

108.

La questione se un scambio di informazioni di tal genere riveli, per sua stessa natura, un pregiudizio alla concorrenza di sufficiente entità per essere considerato una restrizione della concorrenza per oggetto, ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, CE, deve essere valutata con riferimento al suo oggetto, agli scopi perseguiti, nonché al contesto economico e giuridico nel quale si inserisce tale scambio ( 88 ). Nella valutazione di tale contesto, occorre prendere in considerazione anche la natura dei beni e dei servizi coinvolti e le condizioni reali del funzionamento e della struttura del mercato o dei mercati in questione ( 89 ). Le intenzioni delle parti possono parimenti essere prese in considerazione, anche se non rappresentano un elemento necessario ( 90 ).

109.

Qualora, sulla scorta di detti criteri, si evinca che uno scambio di informazioni fra concorrenti può essere considerato, per sua stessa natura, nocivo al buon funzionamento del normale gioco della concorrenza – ossia, in altre parole, che esso presenta, di per sé, un grado sufficiente di dannosità per la concorrenza –, i suoi effetti concreti sulla concorrenza non devono essere esaminati né presi in considerazione ( 91 ). In tal caso, è unicamente necessario che lo scambio di informazioni sia concretamente idoneo ad impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato interno ( 92 ).

110.

Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte, si deve presumere, salvo prova contraria che spetta alle imprese interessate fornire, che le imprese partecipanti alla concertazione e che restano attive sul mercato tengano conto delle informazioni scambiate con i loro concorrenti nel determinare il proprio comportamento su tale mercato ( 93 ).

b) L’applicazione al singolo caso concreto dei criteri giuridici rilevanti

111.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla Dole, non ravviso alcun elemento che deponga nel senso che il Tribunale possa aver travisato o applicato in maniera errata nel caso in esame i criteri giuridici illustrati supra ( 94 ).

– Sulla natura e sull’oggetto dello scambio di informazioni

112.

Uno degli argomenti principali della Dole, reiterato dalle ricorrenti non solo in questa sede, bensì anche in un altro contesto, consiste nel sostenere che le imprese interessate non si sarebbero scambiate informazioni sui prezzi reali, bensì unicamente su tendenze dei prezzi di riferimento.

113.

Al riguardo, si deve osservare che uno scambio di informazioni è caratterizzato da un obiettivo anticoncorrenziale non solo se esso riguarda direttamente i prezzi praticati dalle imprese interessate sul mercato. Come la Corte ha già avuto modo di dichiarare, infatti, l’articolo 81 CE (articolo 101 TFUE) tutela la struttura del mercato e, in tal modo, la concorrenza in quanto tale ( 95 ). Conseguentemente, l’accertamento della sussistenza dell’oggetto anticoncorrenziale di una pratica concordata non può essere subordinato all’accertamento di un legame diretto fra quest’ultima e i prezzi al dettaglio ( 96 ). Né tantomeno deve sussistere un nesso diretto fra le informazioni scambiate e i prezzi all’ingrosso. Per ritenere sussistente un obiettivo anticoncorrenziale è sufficiente, piuttosto, che fra i concorrenti vengano scambiate informazioni su fattori rilevanti per la loro rispettiva politica dei prezzi oppure – più in generale – per il loro comportamento sul mercato ( 97 ).

114.

Ciò è esattamente quanto si è verificato nel caso di specie.

115.

Stando agli accertamenti estremamente dettagliati del Tribunale, nei confronti dei quali la Dole non deduce alcuna censura di snaturamento, nel caso in esame hanno avuto luogo fra le imprese interessate comunicazioni bilaterali di pretariffazione, nell’ambito delle quali sono stati dibattuti i rispettivi prezzi di riferimento e determinate tendenze di prezzo ( 98 ).

116.

Sempre stando agli accertamenti del Tribunale, peraltro riconducibili in gran parte a dichiarazioni proprie della Dole, i prezzi di riferimento erano rilevanti per il mercato di cui trattasi ( 99 ). In particolare, da detti prezzi di riferimento degli importatori di banane erano ricavabili, nel caso in esame, quantomeno segnali, tendenze e/o indicazioni per il mercato sull’evoluzione prevista dei prezzi della banana; inoltre, in talune transazioni, i prezzi erano direttamente connessi, in forza di formule di tariffazione pattuite contrattualmente, ai prezzi di riferimento ( 100 ).

117.

Aggiungo che, sotto il profilo imprenditoriale, non avrebbe molto senso fissare prezzi di riferimento e scambiare informazioni sul loro sviluppo con i concorrenti, qualora i propri prezzi di riferimento e le informazioni ottenute sui prezzi di riferimento dei concorrenti non debbano incidere sul futuro comportamento sul mercato delle rispettive imprese e sui prezzi da esse effettivamente praticati.

118.

Di conseguenza, il Tribunale ha correttamente concluso – dopo avere discusso ampiamente i concreti dati di mercato e gli argomenti fatti valere dalla Dole – che lo scambio di informazioni praticato fra le imprese interessate era caratterizzato da uno scopo anticoncorrenziale ( 101 ).

119.

Uno scambio di informazioni di tal genere fra concorrenti su fattori rilevanti per i prezzi contraddice infatti in maniera eclatante l’esigenza di autonomia che caratterizza il comportamento sul mercato delle imprese in un sistema di concorrenza efficace ( 102 ). Esso fa pertanto trasparire già di per sé – senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni – un grado sufficiente di dannosità per la concorrenza e può essere considerato, per la sua stessa natura, nocivo per il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza ( 103 ).

120.

È sotto tale profilo che il caso in esame si distingue in maniera sostanziale dalla causa Asnef-Equifax ( 104 ), richiamata dalla Dole, la quale verteva sul sistema spagnolo di scambio di informazioni sul credito. Infatti, uno scambio di informazioni sulla solvibilità dei debitori, come nel caso Asnef-Equifax, serve principalmente a migliorare il funzionamento del mercato e a creare le stesse condizioni di concorrenza per tutti i fornitori di credito, senza che un operatore del mercato comunichi in un qualsivoglia modo ai suoi concorrenti, tramite tale scambio, le condizioni che egli intenda riservare alla propria clientela. Uno scambio di informazioni come quello controverso nella specie, il quale ha essenzialmente ad oggetto i fattori relativi ai prezzi di riferimento indicativi e alle tendenze di prezzo, produce esattamente l’effetto contrario: mediante tale scambio, le imprese interessate rivelano ai loro rispettivi concorrenti – perlomeno in parte – il comportamento che esse intendono adottare sul mercato e informazioni sensibili in relazione alle loro previsioni in materia di prezzi. Ciò è manifestamente idoneo ad eliminare le incertezze quanto al comportamento che le imprese interessate intendono adottare creando condizioni di concorrenza che non corrispondono a quelle normali di tale mercato.

121.

La Dole tenta ancora di screditare la tesi del Tribunale relativa all’esistenza di uno scopo anticoncorrenziale affermando che fra le imprese interessate si sarebbe parlato prevalentemente di banalità, «chiacchierate sulle condizioni generali del mercato» e sul «tempo».

122.

Anche tale argomento è tuttavia del tutto infondato sotto il profilo giuridico. È irrilevante, infatti, se uno scambio di informazioni su fattori rilevanti ai fini dei prezzi costituisca l’oggetto principale della presa di contatto fra le imprese interessate o se si sia verificato solo in occasione (ovvero con il pretesto) di un contatto di per sé privo di alcuno scopo anticoncorrenziale ( 105 ).

123.

Ciò premesso, la censura formulata dalla Dole in relazione alla natura e all’oggetto dello scambio di informazioni deve essere respinta in toto.

– Sulla frequenza e sulla regolarità dello scambio di informazioni

124.

Un’ulteriore obiezione della Dole, che si ritrova parimenti in più punti della sua argomentazione nel giudizio di impugnazione, fa riferimento alla frequenza e alla regolarità dello scambio di informazioni fra le imprese interessate. La Dole lamenta la mancanza di chiarezza, sotto tale aspetto, della decisione controversa e della sentenza impugnata.

125.

Tuttavia, contrariamente a quanto sembra supporre la Dole, la constatazione di uno scambio di informazioni caratterizzato da uno scopo anticoncorrenziale non è affatto subordinata, sotto il profilo strettamente giuridico, all’esistenza di uno scambio frequente o regolare di informazioni fra le imprese interessate. Già un unico scambio di informazioni può costituire, secondo la giurisprudenza, la base per l’accertamento di un’infrazione e l’applicazione di un’ammenda, qualora le imprese interessate, dopo tale scambio di informazioni, abbiano continuato ad operare sul mercato ( 106 ). La frequenza e la regolarità dello scambio di informazioni a scopo anticoncorrenziale possono tutt’al più risultare eventualmente rilevanti ai fini dell’importo dell’ammenda.

126.

La censura dalla Dole nei confronti degli accertamenti asseritamente carenti della Commissione e del Tribunale in relazione alla frequenza e alla regolarità dello scambio di informazioni fra le imprese interessate è, pertanto, inoperante.

– Sulla struttura del mercato

127.

Infine, la Dole sottolinea, in più punti nel procedimento di impugnazione, che le quote di mercato cumulate delle imprese interessate, sulle quali si sono basati la Commissione e il Tribunale, sono «esagerate» oppure «gonfiate» ( 107 ). Ho l’impressione che, con tale critica, la Dole intenda minare, in definitiva, il rilievo del Tribunale, secondo il quale il mercato della banana nell’Europa del Nord «pur non potendosi qualificare oligopolistico», non sarebbe tuttavia neanche «caratterizzato da un’offerta che presenta un carattere parcellizzato» ( 108 ).

128.

È possibile che l’argomentazione della Dole si fondi sull’assunto che solo su un mercato oligopolistico fortemente concentrato ( 109 ) uno scambio di informazioni fra concorrenti può avere uno scopo anticoncorrenziale. Un siffatto assunto sarebbe tuttavia errato. È vero che la constatazione di uno scopo anticoncorrenziale è particolarmente evidente su un mercato del genere ( 110 ). Tuttavia, secondo la giurisprudenza, un sistema di scambi di informazioni può costituire una violazione delle regole di concorrenza anche nel caso in cui il mercato in questione non sia un mercato oligopolistico fortemente concentrato ( 111 ). Il solo principio generale accolto in materia di struttura del mercato è quello che l’offerta non deve presentare carattere frammentato ( 112 ).

129.

Poiché, nel caso in esame, stando agli accertamenti del Tribunale – non confutati dalla Dole ( 113 ) –, non sussiste alcun elemento che deponga nel senso di una frammentazione dell’offerta sul mercato delle banane nell’Europa del Nord, l’argomentazione delle ricorrenti sulla struttura del mercato è fuorviante.

– Sintesi

130.

Per tutte le suesposte ragioni, dunque, l’argomentazione della Dole non è idonea a confutare la qualificazione giuridica dello scambio di informazioni controverso operata dal Tribunale quale pratica concordata avente scopo anticoncorrenziale vietata ai sensi dell’articolo 81 CE.

4. Conclusione interlocutoria

131.

Poiché nessuna delle singole censure dedotte dalla Dole può trovare accoglimento, il terzo motivo deve essere respinto in toto.

D – Quarto motivo: calcolo dell’ammenda

132.

Il quarto motivo è dedicato, infine, al calcolo dell’ammenda. Nell’ambito di tale motivo, la Dole deduce, nel complesso, due censure avverso la sentenza impugnata, alle quali sono dedicati i due capi di questo motivo.

1. Primo capo del quarto motivo: considerazione delle vendite di controllate della Dole estranee all’intesa

133.

La Dole lamenta in primo luogo, nell’ambito del quarto motivo, che il Tribunale ha erroneamente calcolato l’ammenda sulla base di vendite di «imprese» con riferimento alle quali non sarebbe stata stata accertata alcuna infrazione, segnatamente, le controllate della Dole VBH, Saba, Kempowski e Dole France, le quali non erano destinatarie della comunicazione degli addebiti. Tale censura è diretta avverso i punti da 619 a 623 della sentenza impugnata.

134.

Mi sembra che tale censura poggi su un profondo travisamento della giurisprudenza costante in materia di responsabilità delle società controllanti per le infrazioni al diritto antitrust poste in essere dalle proprie controllate al 100% e da tutte le altre controllate soggette alla loro influenza determinante.

135.

Fondamento di detta giurisprudenza è l’appartenenza della società controllante e delle sue controllate alla medesima impresa.

136.

Qualora la società controllante e una o più sue controllate soggette alla sua influenza determinante vengano considerate come parte di un’unica impresa ai fini dell’accertamento di un’infrazione, lo stesso deve valere anche ai fini della sanzione di tale infrazione mediante l’applicazione di un’ammenda. La nozione di impresa nell’ambito dell’articolo 7 del regolamento n. 1/2003 e quella nell’ambito dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003, infatti, sono identiche ed entrambe riconducibili all’articolo 81 CE (articolo 101 TFUE).

137.

Solo tramite la considerazione delle vendite della società controllante e di tutte le sue controllate soggette alla sua influenza determinante si può tenere adeguatamente conto, in sede di calcolo di un’ammenda, della forza finanziaria dell’intero gruppo partecipante al rispettivo cartello ( 114 ).

138.

L’obiezione della Dole, secondo la quale solo una sola delle sue controllate, segnatamente la Dole Fresh Fruit Europe, sarebbe stata direttamente coinvolta in manovre anticoncorrenziali, non è plausibile né nell’ambito della sanzione dell’infrazione né in quello del suo accertamento. Infatti, la società controllante e le controllate soggette alla sua influenza determinante sono, congiuntamente, soggetti giuridici componenti un’impresa unitaria nell’accezione del diritto della concorrenza e responsabili per gli atti della stessa. Se tale impresa commette, intenzionalmente o per negligenza, un’infrazione alle norme sulla concorrenza, ciò determina la responsabilità diretta congiunta di tutti i soggetti giuridici che compongono la struttura del gruppo ( 115 ).

139.

Nulla in senso contrario si evince dalla giurisprudenza Commissione/Tomkins, menzionata dalla Dole. È vero che, nella sentenza Commissione/Tomkins, viene sottolineato il carattere accessorio della responsabilità della società controllante per le infrazioni al diritto delle intese commesse dalle sue società controllate al 100% o quasi al 100% ( 116 ). Tale carattere accessorio non pone, tuttavia, in alcun modo in discussione il ricorso alle vendite del gruppo quale fondamento per il calcolo di un’ammenda. Piuttosto, detto carattere accessorio comporta unicamente che le rettifiche delle ammende inflitte ad una società controllata possono andare a vantaggio anche della società controllante responsabile in solido, qualora entrambe propongano ricorsi di annullamento paralleli dinanzi al Tribunale avverso la decisione recante l’ammenda.

140.

Di conseguenza, il Tribunale ha correttamente respinto la richiesta della Dole di non prendere in considerazione, in sede di calcolo dell’ammenda, le vendite di tutte le controllate non direttamente coinvolte nell’infrazione ( 117 ).

141.

Ciò premesso, non occorre approfondire la questione della plausibilità anche dell’elemento supplementare della motivazione, sul quale si è parimenti fondato il Tribunale nel presente contesto. Secondo il Tribunale, l’argomento della Dole sull’autonomia di talune delle sue controllate e sulla mancata considerazione delle loro vendite riguarderebbe la distinzione fra banane verdi e gialle ( 118 ). Riconosco che questo elemento supplementare della motivazione cui è ricorso il Tribunale è piuttosto sorprendente. Sotto il profilo giuridico, tuttavia, alla luce delle considerazioni svolte in precedenza in relazione alla nozione di impresa unica ( 119 ), la sentenza impugnata appare corretta.

142.

Pertanto, questa terza prima del quarto motivo è infondata.

2. Secondo capo del quarto motivo: doppia considerazione delle stesse vendite

143.

In secondo luogo, la Dole contesta al Tribunale, nell’ambito del presente quarto motivo, di avere erroneamente conteggiato due volte le vendite degli stessi prodotti al fine di calcolare l’ammenda. Con tale censura, le ricorrenti contestano il punto 630 della sentenza impugnata.

144.

In concreto, la Commissione, con l’avallo del Tribunale, avrebbe conteggiato due volte negli importi delle vendite della Dole, ai fini del calcolo dell’ammenda, le banane vendute dalla Dole in un primo momento a terzi estranei all’intesa, e successivamente riacquistate dai medesimi. Come unico esempio, la Dole menziona la vendita di alcune delle sue banane alla società Cobana e la rivendita delle stesse banane dalla Cobana alla Kempowski, controllata della Dole.

145.

Al riguardo, occorre osservare che il giudizio di impugnazione è limitato ai motivi di diritto ( 120 ). L’argomento dedotto dalla Dole in relazione al presente secondo capo del quarto motivo non consente di individuare l’errore di diritto contestato al Tribunale. Le osservazioni della Dole sul punto sono troppo generiche e imprecise per poter essere valutate ragionevolmente ( 121 ). Suggerisco, pertanto, di dichiarale irricevibili.

146.

In subordine, aggiungo che tutte le questioni connesse all’importo dell’ammenda rientrano nella competenza giurisdizionale anche di merito del Tribunale (articolo 261 TFUE in combinato disposto con l’articolo 31 del regolamento n. 1/2003). L’esercizio di tale competenza da parte del Tribunale è esaminato dalla Corte unicamente in relazione a manifesti errori di diritto ( 122 ). Errori di tal genere devono essere ritenuti sussistenti, in primo luogo, laddove il Tribunale abbia travisato l’estensione delle proprie competenze ai sensi dell’articolo 261 TFUE ( 123 ); in secondo luogo, laddove non abbia esaminato in maniera sufficiente tutti gli aspetti rilevanti ( 124 ) e, in terzo luogo, laddove abbia fatto ricorso a parametri giuridici errati ( 125 ), non da ultimo alla luce dei principi della parità di trattamento ( 126 ) e di proporzionalità ( 127 ).

147.

Poiché il valore dei prodotti ai quali la violazione dell’articolo 81 CE (articolo 101 TFUE) direttamente o indirettamente si riferisce, serve da indizio dell’importanza dell’infrazione ( 128 ), è senz’altro ragionevole prendere in considerazione, ai fini del calcolo dell’ammenda, tutte le vendite realizzate con tali prodotti da un partecipante all’intesa. Qualora un partecipante all’intesa abbia effettuato più volte operazioni commerciali con la stessa merce – ad esempio, vendendo in un primo momento tale merce ad un terzo e riacquistandola successivamente da tale terzo o addirittura da un quarto – questa doppia vendita può essere considerata un indizio dell’importanza economica di tale merce per il medesimo.

148.

Ciò premesso, il Tribunale non è incorso in un manifesto errore di diritto allorché ha rinunciato, in occasione della verifica del calcolo dell’ammenda, a contestare il doppio calcolo delle vendite della Dole con le banane da essa in un primo momento vendute e poi riacquistate.

149.

Di conseguenza, il quarto motivo di impugnazione deve essere respinto in toto.

E – Sintesi

150.

Poiché nessuno dei motivi dedotti dalla Dole può trovare accoglimento, l’impugnazione dev’essere respinta in toto.

V – Sulle spese

151.

Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta la Corte statuisce sulle spese.

152.

Dall’articolo 138, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con l’articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura, discende la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda; quando vi siano più parti soccombenti, la Corte decide sulla ripartizione delle spese. Le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere pertanto condannate alle spese, conformemente alla domanda della Commissione. Avendo presentato l’impugnazione congiuntamente, esse saranno tenute a pagarle in solido tra loro ( 129 ).

VI – Conclusione

153.

Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di pronunciarsi nei seguenti termini:

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Dole Food Company, Inc. e la Dole Fresh Fruit Europe OHG sono condannate in solido alle spese.


( 1 ) Lingua originale: il tedesco.

( 2 ) V., in particolare, le sentenze United Brands e United Brands Continentaal/Commissione (27/76, EU:C:1978:22, sull’abuso di una posizione dominante); Cooperativa Co-Frutta (193/85, EU:C:1987:210, su un’imposta di consumo sulle banane); Germania/Consiglio (C‑280/93, EU:C:1994:367, sulla legittimità dell’organizzazione comune del mercato delle banane); Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e a. (I) (C‑465/93, EU:C:1995:369, su questioni attinenti alla tutela sommaria dinanzi ai giudici nazionali); Van Parys (C‑377/02, EU:C:2005:121, sulla questione della sindacabilità degli atti giuridici dell’Unione sulla scorta della normativa dell’OMC) e FIAMM e a./Consiglio e Commissione (C‑120/06 P e C‑121/06 P, EU:C:2008:476, sull’esclusione di diritti risarcitori per atto lecito delle istituzioni dell’Unione).

( 3 ) Sotto il profilo del diritto della concorrenza, le banane hanno costituito oggetto di esame da parte della Corte già negli anni 70, nella sentenza United Brands e United Brands Continentaal/Commissione (27/76, EU:C:1978:22).

( 4 ) Decisione C (2008) 5955 def. della Commissione, del 15 ottobre 2008, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 81 [CE] (caso COMP/39 188 – Banane, sintesi in GU 2009, C 189, pag. 12); in prosieguo: la «decisione controversa».

( 5 ) Nel prosieguo indicate congiuntamente come la «Dole» o le «ricorrenti». La Dole Fresh Fruit Europe era denominata talvolta Dole Germany; con tale nome essa ha partecipato in primo grado in qualità di ricorrente accanto alla Dole Food.

( 6 ) Sentenza Dole Food e Dole Germany/Commissione (T‑588/08, EU:T:2013:130).

( 7 ) Accanto alla Dole erano coinvolte nella pratica concordata, non da ultimo, la Chiquita e la Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert, collegata alla Del Monte.

( 8 ) V. al riguardo e in prosieguo i punti da 8 a 23 della sentenza impugnata.

( 9 ) Comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3).

( 10 ) Articolo 1 della decisione controversa.

( 11 ) Articolo 1, lettera e) e f) della decisione controversa.

( 12 ) Articolo 2, lettera b) della decisione controversa.

( 13 ) V. punto 119 della sentenza impugnata.

( 14 ) Punti da 128 a 132 della sentenza impugnata.

( 15 ) In tal senso la sentenza Alliance One International e Standard Commercial Tobacco/Commissione (C‑628/10 P e C‑14/11 P, EU:C:2012:479, punto 58).

( 16 ) Sentenza Commissione/Irlanda e a. (C‑89/08 P, EU:C:2009:742, punto 53); analogamente la sentenza Riesame M/EMEA (C‑197/09 RX‑II, EU:C:2009:804, punto 42).

( 17 ) V. le mie conclusioni nella causa Alliance One International e Standard Commercial Tobacco/Commissione (C‑628/10 P e C‑14/11 P, EU:C:2012:11, paragrafo 109).

( 18 ) Sentenza Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione (C‑286/98 P, EU:C:2000:630, punto 61); in senso analogo già le sentenze Präsident Ruhrkohlen-Verkaufsgesellschaft e a./Alta Autorità (da 36/59 a 38/59 e 40/59, EU:C:1960:36, in particolare pagg. 926 e 927), nonché Picciolo/Parlamento (111/83, EU:C:1984:200, punto 22).

( 19 ) Sentenze Michel/Parlamento (195/80, EU:C:1981:284, punto 22); Dansk Rørindustri e a./Commissione (C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punto 463); Elf Aquitaine/Commissione (C‑521/09 P, EU:C:2011:620, punto 149), nonché Alliance One International e Standard Commercial Tobacco/Commissione (C‑628/10 P e C‑14/11 P, EU:C:2012:479, punto 74).

( 20 ) Relativamente al diritto penale in senso più stretto v. la sentenza E e F (C‑550/09, EU:C:2010:382, punto 59); per i settori quasi penali – nel caso di specie il diritto antitrust – v. le sentenze Dansk Rørindustri e a./Commissione (C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punto 463) e Elf Aquitaine/Commissione (C‑521/09 P, EU:C:2011:620, punto 149).

( 21 ) Punto 19 della sentenza impugnata e punto 115 della decisione controversa.

( 22 ) Punti da 133 a 135 della sentenza impugnata.

( 23 ) Punti da 40 a 48 della sentenza impugnata.

( 24 ) Punto 14 della sentenza impugnata e punto 104 della decisione controversa.

( 25 ) Nella lingua processuale: «(…) Aldi’s pricing for yellow bananas served as a reference price for all purchasers of bananas, whether green or yellow, in Northern Europe» (punto 47 in fine dell’atto introduttivo della Dole nella causa T‑588/08; v. anche il precedente punto 46, in fine del medesimo).

( 26 ) Al punto 48 della sentenza impugnata, il documento, in maniera un po’ insolita, viene «dichiarato irricevibile».

( 27 ) Sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione (C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punti 97 e 100).

( 28 ) Sentenze Versalis/Commissione (C‑511/11 P, EU:C:2013:386, punto 115) e MasterCard e a./Commissione (C‑382/12 P, EU:C:2014:2201, punto 40).

( 29 ) Sentenze Dansk Rørindustri e a./Commissione (C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punti 98 e 100), nonché MasterCard e a./Commissione (C‑382/12 P, EU:C:2014:2201, punto 41).

( 30 ) Sentenze Svezia/API e Commissione (C‑514/07 P, C‑528/07 P e C‑532/07 P, EU:C:2010:541, punto 88), nonché Otis e a. (C‑199/11, EU:C:2012:684, punto 71).

( 31 ) Sentenze Telefónica e Telefónica de España/Commissione (C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, punto 29) e MasterCard e a./Commissione (C‑382/12 P, EU:C:2014:2201, punti 151 e 215).

( 32 ) Sentenza Telefónica e Telefónica de España/Commissione (C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, punto 30).

( 33 ) La censura di snaturamento dei fatti, sollevata solo accessoriamente, non viene precisata dalla Dole nell’ambito di questo quinto capo del primo motivo di impugnazione; piuttosto, la Dole rimanda al secondo motivo. Di conseguenza, mi limiterò parimenti ad esaminare tale questione nell’ambito del secondo motivo (v. infra, paragrafi da 61 a 70).

( 34 ) Sentenze Ismeri Europa/Corte dei conti (C‑315/99 P, EU:C:2001:391, punto 19); Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland/Commissione (C‑385/07 P, EU:C:2009:456, punto 163), nonché E.ON Energie/Commissione (C‑89/11 P, EU:C:2012:738, punto 115); nello stesso senso sentenza Viega/Commissione (C‑276/11 P, EU:C:2013:163, punto 39).

( 35 ) Articolo 24, paragrafo 1, prima frase, in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafo 1, dello Statuto della Corte.

( 36 ) Sentenze Chalkor/Commissione (C‑386/10 P, EU:C:2011:815, punti 64 e 66); Schindler Holding e a./Commissione (C‑501/11 P, EU:C:2013:522, punto 46), nonché Siemens/Commissione (C‑239/11 P, C‑489/11 P e C‑498/11 P, EU:C:2013:866, punto 321); v. inoltre le mie conclusioni nella causa Schindler Holding e a./Commissione (C‑501/11 P, EU:C:2013:248, paragrafo 47), nonché le mie conclusioni nella causa Nexans e Nexans France/Commissione (C‑37/13 P, EU:C:2014:223, paragrafo 87).

( 37 ) Nello stesso senso sentenza Siemens/Commissione (C‑239/11 P, C‑489/11 P e C‑498/11 P, EU:C:2013:866, punto 322).

( 38 ) Sentenze Schindler Holding e a./Commissione (C‑501/11 P, EU:C:2013:522, punto 46) e Viega/Commissione (C‑276/11 P, EU:C:2013:163, punti 41 e 42).

( 39 ) Sentenze Chalkor/Commissione (C‑386/10 P, EU:C:2011:815, punto 66); Kone e a./Commissione (C‑510/11 P, EU:C:2013:696, punto 32), nonché Telefónica e Telefónica de España/Commissione (C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, punto 55).

( 40 ) V. al riguardo le mie conclusioni nella causa Schindler Holding e a./Commissione (C‑501/11 P, EU:C:2013:248, paragrafo 51), nonché le mie conclusioni nella causa Nexans e Nexans France/Commissione (C‑37/13 P, EU:C:2014:223, paragrafi 87 e 88).

( 41 ) Nella lingua processuale (inglese): «quotation prices»; nella lingua della deliberazione (francese): «prix de référence».

( 42 ) Nella lingua processuale: «price quotes»; nella lingua della deliberazione: «offres de prix». La traduzione tedesca della sentenza impugnata utilizza per «price quotes» in parte il termine «angebotene Preise», in parte parla di «Preisnotierungen»; quest’ultimo termine mi sembra piuttosto incongruo nel presente contesto.

( 43 ) Sentenze PKK e KNK/Consiglio (C‑229/05 P, EU:C:2007:32, punto 37); Sniace/Commissione (C‑260/05 P, EU:C:2007:700, punto 37) e Lafarge/Commissione (C‑413/08 P, EU:C:2010:346, punto 17).

( 44 ) Nella lingua processuale: «a yellow quote», nella lingua della deliberazione: «une offre jaune».

( 45 ) Nella lingua processuale: «a yellow price», nella lingua della deliberazione: «un prix jaune».

( 46 ) Sentenze P & O European Ferries (Vizcaya) e Diputación Foral de Vizcaya/Commissione (C‑442/03 P e C‑471/03 P, EU:C:2006:356, punti da 67 a 69); Sison/Consiglio (C‑266/05 P, EU:C:2007:75, punti da 70 a 72) e Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio (C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 112).

( 47 ) Nella lingua processuale: «quotation prices».

( 48 ) Sentenze Lafarge/Commissione (C‑413/08 P, EU:C:2010:346, punto 23); Ziegler/Commissione (C‑439/11 P, EU:C:2013:513, punti 75 e 76), nonché FLSmidth/Commissione (C‑238/12 P, EU:C:2014:284, punto 31).

( 49 ) Sentenza British Airways/Commissione (C‑95/04 P, EU:C:2007:166, punto 137).

( 50 ) V. in particolare punti da 226 a 228 della sentenza impugnata.

( 51 ) V. di nuovo punti da 128 a 132 della sentenza impugnata.

( 52 ) Ordinanza San Marco/Commissione (C‑19/95 P, EU:C:1996:331, punti 39 e 40), e le sentenze Commissione/Schneider Electric (C‑440/07 P, EU:C:2009:459, punto 103), nonché Telefónica e Telefónica de España/Commissione (C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, punto 84); analogamente la sentenza MasterCard e a./Commissione (C‑382/12 P, EU:C:2014:2201, punto 60).

( 53 ) Punti 26 e 27 della decisione controversa e punto 345 della sentenza impugnata.

( 54 ) Punto 31 della decisione controversa e punto 350 della sentenza impugnata.

( 55 ) Punto 352, primo periodo, della sentenza impugnata.

( 56 ) Sentenze Wunenburger/Commissione (C‑362/05 P, EU:C:2007:322, punto 80), nonché Gogos/Commissione (C‑583/08 P, EU:C:2010:287, punto 35).

( 57 ) Sentenze Consiglio/De Nil e Impens (C‑259/96 P, EU:C:1998:224, punti 32 e 33); France Télécom/Commissione (C‑202/07 P, EU:C:2009:214, punto 29), nonché Mindo/Commissione (C‑652/11 P, EU:C:2013:229, punto 29).

( 58 ) Sentenza Evropaïki Dynamiki/Commissione (C‑200/10 P, EU:C:2011:281, punto 33).

( 59 ) Sentenze Vidrányi/Commissione (C‑283/90 P, EU:C:1991:361, punto 29); Commissione/Greencore (C‑123/03 P, EU:C:2004:783, punti 40 e 41), nonché Gogos/Commissione (C‑583/08 P, EU:C:2010:287, punto 29).

( 60 ) Sentenze Ferriere Nord/Commissione (C‑219/95 P, EU:C:1997:375); Dansk Rørindustri e a./Commissione (C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punto 244), nonché France Télécom/Commissione (C‑202/07 P, EU:C:2009:214, punto 41), rispettivamente concernenti argomenti a favore della riduzione delle ammende.

( 61 ) Sentenze Connolly/Commissione (C‑274/99 P, EU:C:2001:127, punto 121) e FIAMM e a./Consiglio e Commissione (C‑120/06 P e C‑121/06 P, EU:C:2008:476, punto 91).

( 62 ) Sentenze Ziegler/Commissione (C‑439/11 P, EU:C:2013:513, punto 82); Gascogne Sack Deutschland/Commissione (C‑40/12 P, EU:C:2013:768, punto 35) e MasterCard e a./Commissione (C‑382/12 P, EU:C:2014:2201, punto 189).

( 63 ) Sentenze Komninou e a./Commissione (C‑167/06 P, EU:C:2007:633, punto 22) e Mindo/Commissione (C‑652/11 P, EU:C:2013:229, punto 41).

( 64 ) Punto 118 dell’atto introduttivo di primo grado .

( 65 ) Il punto 40 della replica di primo grado si limita a menzionare, in una parentesi, le «cifre esagerate della Commissione».

( 66 ) Nota a piè di pagina 86 dell’atto introduttivo di primo grado; la nota a piè di pagina 44 della replica di primo grado reitera tale censura.

( 67 ) Sentenza British Airways/Commissione (C‑95/04 P, EU:C:2007:166, punto 137)

( 68 ) Sentenze Commissione/Brazzelli Lualdi e a. (C‑136/92 P, EU:C:1994:211, punto 49); Commissione/Schneider Electric (C‑440/07 P, EU:C:2009:459, punto 191); Consiglio/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group (C‑337/09 P, EU:C:2012:471, punto 55), nonché Ziegler/Commissione (C‑439/11 P, EU:C:2013:513, punto 74).

( 69 ) La Dole non ha fondato la censura dello snaturamento dei fatti dedotta nell’ambito del secondo motivo di impugnazione su quote di mercato asseritamente calcolate in maniera errata.

( 70 ) Sentenze Lindorfer/Consiglio (C‑227/04 P, EU:C:2007:490, punto 83); Schindler Holding e a./Commissione (C‑501/11 P, EU:C:2013:522, punto 45), nonché MasterCard e a./Commissione (C‑382/12 P, EU:C:2014:2201, punto 151).

( 71 ) Stando alle spiegazioni della Commissione all’udienza dinanzi alla Corte, non contestate dalla Dole, le vendite di banane fra importatori non presentavano peso significativo. Anche gli accertamenti non contestati della Commissione di cui ai punto da 451 a 453 della decisione controversa consentono tale conclusione, sebbene si collochino in altro contesto.

( 72 ) Perlomeno in relazione ad eventuali vendite proprie della Dole ad altri importatori o in relazione agli acquisti della Dole presso altri importatori ci si sarebbero potute attendere informazioni concrete nel procedimento giudiziario. In relazione ai propri commerci di banane, infatti, la Dole dispone di tutte le informazioni rilevanti.

( 73 ) Sentenze Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala (C‑413/06 P, EU:C:2008:392, punto 166); Elf Aquitaine/Commissione (C‑521/09 P, EU:C:2011:620, punto 147), nonché Ziegler/Commissione (C‑439/11 P, EU:C:2013:513, punto 115).

( 74 ) Sentenze Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala (C‑413/06 P, EU:C:2008:392, punto 166); Elf Aquitaine/Commissione (C‑521/09 P, EU:C:2011:620, punto 150) e Ziegler/Commissione (C‑439/11 P, EU:C:2013:513, punto 116).

( 75 ) Punti 262 e 263 della sentenza impugnata.

( 76 ) Punto 264 in combinato disposto con i punti 262 e 263 della sentenza impugnata.

( 77 ) Punto 261 della sentenza impugnata.

( 78 ) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

( 79 ) Punto 267 della sentenza impugnata.

( 80 ) Nella misura in cui tale censura rileva anche nell’ambito del quinto capo del terzo motivo, rispondo già in questa sede con le seguenti osservazioni.

( 81 ) In tal senso sentenze Komninou e a./Commissione (C‑167/06 P, EU:C:2007:633, punto 22); Gogos/Commissione (C‑583/08 P, EU:C:2010:287, punto 29), nonché Mindo/Commissione (C‑652/11 P, EU:C:2013:229, punto 41).

( 82 ) Sentenze Wunenburger/Commissione (C‑362/05 P, EU:C:2007:322, punto 80) e Gogos/Commissione (C‑583/08 P, EU:C:2010:287, punto 35).

( 83 ) In tal senso, sentenze Musique diffusion française e a./Commissione (da 100/80 a 103/80, EU:C:1983:158, punto 97) e Slovenská sporiteľňa (C‑68/12, EU:C:2013:71, punto 25), nonché le mie conclusioni nella causa Schindler Holding e a./Commissione (C‑501/11 P, EU:C:2013:248, paragrafi da 128 a 131).

( 84 ) Sentenze Aalborg Portland e a./Commissione (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, EU:C:2004:6, punto 125); Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala (C‑413/06 P, EU:C:2008:392, punto 117) e Commissione/Stichting Administratiekantoor Portielje (C‑440/11 P, EU:C:2013:514, punto 59).

( 85 ) C‑67/13 P, EU:C:2014:2204.

( 86 ) Sentenza T-Mobile Netherlands e a. (C‑8/08, EU:C:2009:343, punto 24).

( 87 ) V., al riguardo, le mie conclusioni nella causa T-Mobile Netherlands e a. (C‑8/08, EU:C:2009:110, paragrafo 37).

( 88 ) Sentenza T-Mobile Netherlands e a. (C‑8/08, EU:C:2009:343, punto 27); nello stesso senso, sentenze Allianz Hungária Biztosító e a. (C‑32/11, EU:C:2013:160, punto 37) e CB/Commissione (C‑67/13 P, EU:C:2014:2204, punto 53).

( 89 ) Sentenze Allianz Hungária Biztosító e a. (C‑32/11, EU:C:2013:160, punto 36), nonché CB/Commissione (C‑67/13 P, EU:C:2014:2204, punto 53).

( 90 ) Sentenze T-Mobile Netherlands e a. (C‑8/08, EU:C:2009:343, punto 27); Allianz Hungária Biztosító e a. (C‑32/11, EU:C:2013:160, punto 37), nonché CB/Commissione (C‑67/13 P, EU:C:2014:2204, punto 54).

( 91 ) Sentenza T-Mobile Netherlands e a. (C‑8/08, EU:C:2009:343, punti 29 e 30); nello stesso senso sentenze Football Association Premier League e a. (C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punto 135); Allianz Hungária Biztosító e a. (C‑32/11, EU:C:2013:160, punto 34), nonché CB/Commissione (C‑67/13 P, EU:C:2014:2204, punti da 49 a 52 e 57 in fine).

( 92 ) Sentenza T-Mobile Netherlands e a. (C‑8/08, EU:C:2009:343, punti 31 e 43); nello stesso senso sentenza Allianz Hungária Biztosító e a. (C‑32/11, EU:C:2013:160, punto 38).

( 93 ) Sentenze Commissione/Anic Partecipazioni (C‑49/92 P, EU:C:1999:356, punti 121 e 126); Hüls/Commissione (C‑199/92 P, EU:C:1999:358, punti 162 e 167), e T-Mobile Netherlands e a. (C‑8/08, EU:C:2009:343, punto 51), nonché le mie conclusioni nella causa T-Mobile Netherlands e a. (C‑8/08, EU:C:2009:110, paragrafo 75).

( 94 ) Nel prosieguo, esaminerò non solo gli argomenti fatti valere dalla Dole nell’ambito di questo quinto capo del terzo motivo di impugnazione, bensì anche alcuni altri argomenti sollevati in via incidentale dalla Dole in relazione a tale tematica nell’ambito di altri motivi.

( 95 ) Sentenze T-Mobile Netherlands e a. (C‑8/08, EU:C:2009:343, punto 38) e GlaxoSmithKline Services/Commissione (C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P e C‑519/06 P, EU:C:2009:610, punto 63).

( 96 ) Sentenza T-Mobile Netherlands e a. (C‑8/08, EU:C:2009:343, punti da 36 a 39).

( 97 ) In tal senso sentenze Suiker Unie e a./Commissione (da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, EU:C:1975:174, punto 173); Deere/Commissione (C‑7/95 P, EU:C:1998:256, punto 86) e T-Mobile Netherlands e a. (C‑8/08, EU:C:2009:343, punto 32).

( 98 ) V. in particolare punti da 15 a 17, 74, 187, 256, 375 e 583 della sentenza impugnata nonché punti da 51 a 57 della decisione controversa.

( 99 ) Punti da 434 a 576 della sentenza impugnata; v. in particolare punti da 442 a 470 di tale sentenza, i quali poggiano sulle dichiarazioni proprie della Dole.

( 100 ) Punti 19, 574 e 638 della sentenza impugnata, nonché punto 115 della decisione controversa.

( 101 ) V. in particolare punti 553, 585 e 654 della sentenza impugnata.

( 102 ) Sull’esigenza di autonomia v., ex multis, sentenze Suiker Unie e a./Commissione (da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, EU:C:1975:174, punto 173); Deere/Commissione (C‑7/95 P, EU:C:1998:256, punti 86 e 87), nonché T-Mobile Netherlands e a. (C‑8/08, EU:C:2009:343, punti 32 e 33).

( 103 ) In relazione a tali criteri si veda, di nuovo, la recente sentenza CB/Commissione (C‑67/13 P, EU:C:2014:2204, in particolare punti 50 e 57).

( 104 ) Sentenza Asnef-Equifax e Administración del Estado (C‑238/05, EU:C:2006:734).

( 105 ) V. le mie conclusioni nella causa T-Mobile Netherlands e a. (C‑8/08, EU:C:2009:110, paragrafo 51); nello stesso senso le sentenze IAZ International Belgium e a./Commissione (da 96/82 a 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 e 110/82, EU:C:1983:310, punto 25); General Motors/Commissione (C‑551/03 P, EU:C:2006:229, punto 64), nonché Beef Industry Development Society e Barry Brothers (C‑209/07, EU:C:2008:643, punto 21).

( 106 ) Sentenza T-Mobile Netherlands e a. (C‑8/08, EU:C:2009:343, punti 58 e 59); v. anche le sentenze Commissione/Anic Partecipazioni (C‑49/92 P, EU:C:1999:356, punto 121) e Hüls/Commissione (C‑199/92 P, EU:C:1999:358, punto 162); v., a titolo integrativo, le mie conclusioni nella causa T-Mobile Netherlands e a. (C‑8/08, EU:C:2009:110, paragrafi da 97 a 107).

( 107 ) V. al riguardo già il primo capo di questo terzo motivo (v. supra, paragrafi da 72 a 90).

( 108 ) Punto 353 della sentenza impugnata.

( 109 ) In tal senso la formulazione impiegata nella sentenza Deere/Commissione (C‑7/95 P, EU:C:1998:256, punto 88).

( 110 ) V. le mie conclusioni nella causa T-Mobile Netherlands e a. (C‑8/08, EU:C:2009:110, paragrafo 53).

( 111 ) Sentenza Thyssen Stahl/Commissione (C‑194/99 P, EU:C:2003:527, punto 86).

( 112 ) Sentenze Thyssen Stahl/Commissione (C‑194/99 P, EU:C:2003:527, punto 86), nonché Asnef-Equifax e Administración del Estado (C‑238/05, EU:C:2006:734, punto 58).

( 113 ) V. al riguardo, di nuovo, le mie osservazioni in relazione al primo capo del terzo motivo, esposte ai paragrafi da 72 a 90 supra.

( 114 ) V., al riguardo, le mie conclusioni nella causa Alliance One International e Standard Commercial Tobacco/Commissione (C‑628/10 P e C‑14/11 P, EU:C:2012:11, paragrafo 1).

( 115 ) V. al riguardo le mie conclusioni nella causa Alliance One International e Standard Commercial Tobacco/Commissione (C‑628/10 P e C‑14/11 P, EU:C:2012:11, paragrafo 173), nonché le mie conclusioni nella causa Akzo Nobel e a./Commissione (C‑97/08 P, EU:C:2009:262, paragrafo 97).

( 116 ) Sentenza Commissione/Tomkins (C‑286/11 P, EU:C:2013:29, punto 39).

( 117 ) Punti 619 e 620 della sentenza impugnata.

( 118 ) Punto 621 della sentenza impugnata.

( 119 ) V. al riguardo, paragrafi da 134 a 140 supra.

( 120 ) Sentenza Vidrányi/Commissione (C‑283/90 P, EU:C:1991:361, punti da 11 a 13); Aalborg Portland e a./Commissione (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, EU:C:2004:6, punti 47 e 48), nonché Telefónica e Telefónica de España/Commissione (C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, punto 84).

( 121 ) Sentenze Lindorfer/Consiglio (C‑227/04 P, EU:C:2007:490, punto 83); Schindler Holding e a./Commissione (C‑501/11 P, EU:C:2013:522, punto 45), nonché MasterCard e a./Commissione (C‑382/12 P, EU:C:2014:2201, punto 151).

( 122 ) Sentenza Aalborg Portland e a./Commissione (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, EU:C:2004:6, punto 365).

( 123 ) V., al riguardo, le mie conclusioni nella causa Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commissione (C‑105/04 P, EU:C:2005:751, paragrafo 137), nonché le mie conclusioni nella causa Schindler Holding e a./Commissione (C‑501/11 P, EU:C:2013:248, paragrafo 190); nello stesso senso sentenze Schindler Holding e a./Commissione (C‑501/11 P, EU:C:2013:522, punti 155 e 156), nonché Kone e a./Commissione (C‑510/11 P, EU:C:2013:696, punti 40 e 42).

( 124 ) Sentenze Baustahlgewebe/Commissione (C‑185/95 P, EU:C:1998:608, punto 128); Dansk Rørindustri e a./Commissione (C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punti 244 e 303), nonché Papierfabrik August Koehler e a./Commissione (C‑322/07 P, C‑327/07 P e C‑338/07 P, EU:C:2009:500, punto 125).

( 125 ) Sentenze Baustahlgewebe/Commissione (C‑185/95 P, EU:C:1998:608, punto 128); Dansk Rørindustri e a./Commissione (C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punti 244 e 303), nonché Papierfabrik August Koehler e a./Commissione (C‑322/07 P, C‑327/07 P e C‑338/07 P, EU:C:2009:500, punto 125).

( 126 ) Sentenze Weig/Commissione (C‑280/98 P, EU:C:2000:627, punti 63 e 68) e Sarrió/Commissione (C‑291/98 P, EU:C:2000:631, punti 97 e 99).

( 127 ) Sentenze E.ON Energie/Commissione (C‑89/11 P, EU:C:2012:738, punto 126) e Schindler Holding e a./Commissione (C‑501/11 P, EU:C:2013:522, punto 165).

( 128 ) Sentenza Team Relocations e a./Commissione (C‑444/11 P, EU:C:2013:464, punti 76 e 88).

( 129 ) Sentenza Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione (C‑550/07 P, EU:C:2010:512, punto 123); nello stesso senso la sentenza D e Svezia/Consiglio (C‑122/99 P e C‑125/99 P, EU:C:2001:304, punto 65); in quest’ultimo caso, D e il Regno di Svezia avevano persino proposto due impugnazioni separate e ciononostante sono state condannate in solido a sostenere le spese.