CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PEDRO CRUZ VILLALÓN

presentate il 17 luglio 2014 ( 1 )

Cause riunite C‑93/13 P e C‑123/13 P

Commissione europea

contro

Versalis SpA

Eni SpA

E

Versalis SpA

Eni SpA

contro

Commissione europea

«Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercato della gomma cloroprene — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE — Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato — Imputabilità del comportamento illecito di una controllata alla sua controllante — Ammende — Circostanze aggravanti — Recidiva»

1. 

Le presenti impugnazioni sono dirette contro la sentenza del Tribunale Versalis e Eni/Commissione ( 2 ), con la quale quest’ultimo ha respinto, in sostanza, il ricorso di annullamento della decisione C(2007) 5910 definitivo della Commissione, del 5 dicembre 2007, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38629 – Gomma cloroprene) ( 3 ), pur riducendo l’importo dell’ammenda inflitta in solido dalla Commissione europea all’Eni SpA e alla Versalis SpA.

2. 

Nelle due impugnazioni in parola viene esposto, come di norma, un insieme di motivi con i quali si contesta sostanzialmente la valutazione del Tribunale relativa all’imputazione delle infrazioni constatate alle società condannate, nella fattispecie, al pagamento in solido di un’ammenda e alla determinazione dell’importo di detta ammenda.

3. 

Nella fattispecie, sono state ritenute responsabili delle infrazioni constatate la società controllata di un gruppo e la sua controllante, in un contesto in cui l’attività interessata è stata successivamente sottoposta al controllo di più entità del gruppo. La Corte, tuttavia, ha avuto occasione, recentemente, di prendere posizione sulle principali questioni relative a tale tematica, in particolare nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze Eni/Commissione ( 4 ) e Versalis/Commissione ( 5 ), che presentano varie analogie con le cause in esame, cosicché non le sottoporrò ad un’analisi approfondita.

4. 

Le presenti conclusioni saranno incentrate, per contro, su ciò che può essere considerata la questione principale sollevata in tali due cause, ossia la questione dei presupposti in base ai quali la Commissione può aumentare, a titolo di recidiva, l’importo di base dell’ammenda inflitta a una società controllante, fondandosi sull’infrazione precedentemente constatata nei confronti di una sua controllata.

I – Fatti e decisione controversa

5.

I fatti nonché il contenuto della decisione impugnata sono stati sintetizzati dal Tribunale ai punti da 1 a 25 della sentenza impugnata, ai quali si rinvia per i dettagli.

6.

Ai fini dell’esame delle presenti impugnazioni, si rammenterà, semplicemente, che la Polimeri Europa SpA ( 6 ), divenuta Versalis SpA ( 7 ), e la sua controllante, l’Eni SpA, formalmente destinatarie della decisione impugnata, sono state condannate, ai sensi degli articoli 1, lettera d), e 2, lettera d), della medesima decisione, al pagamento in solido di EUR 132 160 000 di ammenda per aver violato l’articolo [101 TFUE] partecipando, tra il 13 maggio 1993 e il 13 maggio 2002, a un accordo unico e continuato e a pratiche concordate nel settore della gomma cloroprene.

7.

Nella fattispecie, l’attività gomma cloroprene del gruppo Eni, inizialmente esercitata dall’EniChem Elastomeri, è stata trasferita all’EniChem, divenuta (omissis); successivamente, a decorrere dal 1o gennaio 2002, alla Polimeri Europa, divenuta Versalis, con la precisazione che l’EniChem Elastomeri e la Polimeri Europa erano detenute al 100% dall’Enichem, a sua volta controllata dall’Eni.

8.

Come emerge dai punti da 448 a 455 della decisione impugnata, la Polimeri Europa, divenuta Versalis, è stata ritenuta responsabile del comportamento precedente dell’EniChem in qualità di successore economico dell’EniChem.

9.

Come emerge dal punto 457 della decisione impugnata, l’Eni è stata condannata in qualità di società controllante, posta al vertice del gruppo, che detiene, in parte direttamente e in parte indirettamente, tra il 99,93 e il 100% del capitale delle società responsabili dell’attività gomma cloroprene del gruppo, ossia l’EniChem Elastomeri, l’EniChem, divenuta (omissis), in seguito la Polimeri Europa, divenuta Versalis; altri elementi confermano peraltro il fatto che essa esercitasse un’influenza determinante sulle predette controllate.

II – Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

10.

Con atto introduttivo, datato 20 febbraio 2008, le ricorrenti hanno proposto ricorso avverso la decisione impugnata, formulando, in totale, undici motivi, sei diretti all’annullamento di quest’ultima e cinque diretti all’annullamento o alla riduzione dell’ammenda ad esse inflitta.

11.

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha accolto la prima parte dell’ottavo motivo dedotto dalle ricorrenti, dichiarando che la decisione impugnata era viziata da illegittimità in quanto, da un lato, la Commissione non poteva applicare la circostanza aggravante della recidiva nei confronti dell’Eni e, dall’altro, non poteva applicare tale circostanza aggravante nei confronti della Polimeri Europa, divenuta Versalis, fondandosi sulla decisione Polipropilene ( 8 ) (punto 287 della sentenza impugnata). Esso ha respinto gli altri motivi dedotti, nelle loro varie parti, in quanto infondati.

12.

Esso ha quindi ridotto l’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti alla somma di EUR 106 200 000 e le ha condannate al pagamento dei quattro quinti delle proprie spese e delle spese della Commissione.

13.

I punti della motivazione della sentenza del Tribunale, contestati dalle parti nell’ambito delle loro impugnazioni, saranno citati, ove necessario, nel corso dell’analisi dei vari motivi dedotti.

III – Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

14.

La sentenza impugnata è stata oggetto di due impugnazioni.

15.

La Commissione ha proposto la sua impugnazione nella causa C‑93/13 P con memoria presentata il 25 febbraio 2013.

16.

L’Eni e la Versalis hanno proposto la loro impugnazione nella causa C‑123/13 P con memoria depositata il 15 marzo 2013.

17.

Le due cause sono state riunite ai fini della trattazione orale e della sentenza.

18.

Le diverse parti sono state sentite all’udienza pubblica che si è tenuta il 27 febbraio 2014, in occasione della quale le medesime erano state invitate, da un lato, a incentrare il loro intervento orale sui vari motivi concernenti la recidiva (primo motivo nella causa C‑93/13 P e quinto motivo nella causa C‑123/13 P) e, dall’altro, a prendere posizione sulle sentenze Eni/Commissione ( 9 ) e Versalis/Commissione ( 10 ).

IV – Sulle impugnazioni

19.

Nell’impugnazione proposta nella causa C‑93/13 P, la Commissione deduce tre motivi, tutti diretti contro la valutazione del Tribunale relativa alla legittimità delle ammende inflitte all’Eni e alla Versalis. Nelle impugnazioni proposte nella causa C‑123/13 P, l’Eni e la Versalis deducono otto motivi, i primi tre diretti contro la valutazione del Tribunale relativa alla qualificazione delle infrazioni, gli altri cinque diretti contro la valutazione del Tribunale relativa alla legittimità delle ammende ad esse inflitte.

20.

I vari motivi saranno esaminati secondo tale dicotomia, seguendo l’ordine dei punti della sentenza impugnata cui essi si riferiscono, precisando subito, tuttavia, che, fatta eccezione per il primo motivo dedotto dalla Commissione nella causa C‑93/13 P, che richiede un’analisi sostanziale, essi saranno tutti respinti al termine di una motivazione sommaria.

V – Sui motivi attinenti all’esame, da parte del Tribunale, della legittimità della constatazione di un’infrazione (causa C‑123/13 P)

21.

I primi tre motivi, dedotti dalle ricorrenti nella causa C‑123/13 P, riguardano i punti della motivazione della sentenza impugnata relativi all’infrazione e, più precisamente, l’imputazione dell’infrazione all’Eni e alla Versalis in applicazione della giurisprudenza Akzo Nobel e a./Commissione ( 11 ).

A – Sull’imputazione dell’infrazione all’Eni (primo motivo)

1. Argomenti delle parti

22.

Con il loro primo motivo, le ricorrenti contestano la valutazione effettuata dal Tribunale, ai punti da 53 a 78 della sentenza impugnata, sull’imputabilità all’Eni dei comportamenti illeciti delle sue controllate EniChem Elastomeri, EniChem, divenuta (omissis), e Polimeri Europa, divenuta Versalis. Esse ritengono che il Tribunale abbia violato, da un lato, i principi stabiliti, in particolare, dalla sentenza Akzo Nobel e a./Commissione ( 12 ) e, dall’altro, gli obblighi in materia di motivazione.

23.

La Commissione si limita a proporre il rigetto del motivo, facendo riferimento alla sentenza Eni/Commissione ( 13 ), nella quale la Corte ha respinto un motivo analogo dedotto in un contesto simile.

2. Analisi

24.

Gli argomenti delle ricorrenti non possono essere accolti. Il Tribunale ha sufficientemente motivato, ai punti da 53 a 78 della sentenza impugnata, le ragioni per cui ha giudicato che la Commissione avesse correttamente ritenuto l’Eni responsabile in solido con la Polimeri Europa, divenuta Versalis, dei comportamenti illeciti tenuti da quest’ultima e dall’EniChem, divenuta (omissis), nel corso del periodo compreso tra il 13 maggio 1993 e il 13 maggio 2002. Mi limiterò, a tal proposito, a rinviare alla motivazione della sentenza Eni/Commissione ( 14 ), nella quale la Corte ha respinto argomenti della stessa natura dedotti in un contesto simile, dato che le ricorrenti non hanno fornito alcun elemento che giustifichi l’eventualità che la Corte si discosti dalla motivazione adottata in tale sentenza.

B – Sull’imputazione dell’infrazione alla Versalis (secondo motivo)

1. Argomenti delle parti

25.

Le ricorrenti fanno valere che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’imputare alla Versalis un’infrazione per le attività relative alla gomma cloroprene nel corso del periodo compreso tra il 13 maggio 1993 e il 31 dicembre 2001 ( 15 ), in quanto, all’epoca, delle suddette attività era esclusivamente responsabile l’EniChem, divenuta (omissis). Esse ritengono che il Tribunale abbia violato, da un lato, il principio della personalità delle sanzioni e, dall’altro, gli obblighi in materia di motivazione.

26.

La Commissione rileva che il secondo motivo delle ricorrenti si riferisce a una valutazione dei fatti che esula dal controllo della Corte sull’impugnazione e dev’essere quindi respinto in quanto irricevibile, dato che queste ultime non hanno invocato uno snaturamento dei fatti. Essa fa valere che, in ogni caso, le ricorrenti alterano la portata della giurisprudenza della Corte dalle stesse invocata.

2. Analisi

27.

Gli argomenti delle ricorrenti non possono essere accolti. Il Tribunale ha sufficientemente motivato, ai punti da 89 a 99 della sentenza impugnata, le ragioni per cui esso ha ritenuto che la Commissione avesse correttamente imputato i comportamenti illeciti tenuti dall’EniChem, divenuta (omissis), alla Versalis, e ciò senza violare la pertinente giurisprudenza della Corte ( 16 ). Mi limiterò, a tal proposito, a rinviare alla motivazione della sentenza Versalis/Commissione ( 17 ), nella quale la Corte ha respinto argomenti della stessa natura, dedotti in un contesto simile, dato che le ricorrenti non hanno fornito alcun elemento che giustifichi l’eventualità che la Corte si discosti dalla motivazione adottata in tale sentenza.

C – Sulla prova della partecipazione dell’EniChem all’intesa e sulla durata dell’infrazione (terzo motivo)

1. Argomenti delle parti

28.

Le ricorrenti fanno valere che il Tribunale è incorso in un errore di diritto e ha snaturato i fatti e le prove nel ritenere che esse avessero partecipato all’intesa tra il maggio 1993 e il febbraio 1994 e tra l’ottobre 2000 e il maggio 2002. In particolare, il Tribunale, al punto 173 della sentenza impugnata, avrebbe erroneamente ammesso la conclusione della Commissione secondo la quale l’inizio della partecipazione dell’EniChem all’intesa poteva essere fissato alla data della riunione tenutasi a Firenze il 12 o il 13 maggio 1993, in quanto essa non avrebbe preso pubblicamente le distanze dall’accordo sui mercati destinatari che sarebbe stato ivi concluso. Esso avrebbe concluso, anche in tal caso erroneamente, che le due riunioni, tenutesi a Leverkusen il 23 aprile 2002 e a Napoli il 13 maggio 2002, avevano natura anticoncorrenziale.

29.

La motivazione della sentenza sarebbe anch’essa errata o quantomeno insufficiente. Esse chiedono, pertanto, alla Corte di riesaminare le censure della Commissione e di limitare la durata della partecipazione all’infrazione a un periodo protrattosi dal febbraio 1994 all’ottobre 2000.

30.

La Commissione propone di respingere il motivo in quanto irricevibile.

2. Analisi

31.

Il terzo motivo dev’essere respinto in quanto irricevibile, poiché le ricorrenti, riproponendo in gran parte gli argomenti presentati in primo grado, contestano, in sostanza, la valutazione del Tribunale relativa agli elementi di fatto e di prova accolti dalla Commissione per dimostrare la data d’inizio e di cessazione della loro partecipazione all’intesa (punti da 147 a 204 della sentenza impugnata), senza indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale né dimostrare gli errori di valutazione che, nel suo giudizio, lo avrebbero indotto a tale snaturamento ( 18 ).

32.

Mi limiterò a osservare che, nella fattispecie, il Tribunale ha dichiarato (punto 168 della sentenza impugnata) che la Commissione aveva potuto giustamente ritenere che la partecipazione dell’EniChem all’intesa avesse avuto inizio a decorrere dalla riunione di Firenze del 12 o del 13 maggio 1993, fondandosi, tra altri elementi non contestati, sulla circostanza che essa fosse stata presa in considerazione nell’accordo concluso e che la stessa non avesse preso le distanze da tale accordo. Orbene, le ricorrenti, che non forniscono il benché minimo elemento atto a dimostrare che l’EniChem ha, in effetti, preso pubblicamente le distanze dall’accordo concluso nella suddetta riunione ( 19 ), non indicano come tale constatazione deriverebbe da uno snaturamento degli elementi di fatto o di prova.

VI – Sui motivi attinenti all’esame, da parte del Tribunale, della legittimità delle ammende (cause C‑93/13 P e C‑123/13 P)

A – Sulla fissazione dell’importo di base dell’ammenda (quarto motivo nella causa C‑123/13 P)

1. Argomenti delle parti

33.

Il quarto motivo delle ricorrenti, costituito da due parti, riguarda la valutazione del Tribunale relativa alla determinazione, da parte della Commissione, dell’importo di base dell’ammenda ad esse inflitta. Nell’ambito della prima parte, esse fanno valere, facendo riferimento ai punti 239 e 240, 242, 247 e 249 della sentenza impugnata, che il Tribunale ha violato il diritto dell’Unione, e segnatamente i principi di equità, di proporzionalità e della parità di trattamento, astenendosi dall’esercitare il controllo esteso al merito sugli elementi che esse hanno prodotto per contestare, la determinazione, da parte della Commissione, dell’importo di base dell’importo addizionale dell’ammenda. Il Tribunale, in particolare, non avrebbe tenuto conto delle loro censure relative alla mancata applicazione, da parte della Commissione, del punto 18 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, letera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 ( 20 ). Nell’ambito della seconda parte del motivo, le ricorrenti fanno valere, rinviando, a tal proposito, al loro terzo motivo, che il coefficiente moltiplicatore di durata, previsto al punto 24 degli orientamenti, avrebbe dovuto essere ridotto a 6,75, corrispondente ai 6 anni e 9 mesi di partecipazione effettiva della Versalis all’infrazione.

34.

La Commissione ritiene che tale motivo, che si limita a rinviare complessivamente agli argomenti formulati in primo grado, debba essere respinto in quanto irricevibile.

2. Analisi

35.

La prima parte del motivo delle ricorrenti dev’essere respinto in quanto irricevibile poiché mira, in realtà, ad ottenere un semplice riesame dell’atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, ciò che, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia, esula dalla competenza di quest’ultima ( 21 ). È sufficiente rilevare, a tal proposito, che le ricorrenti rinviano in generale al loro ricorso in primo grado, menzionando taluni elementi che non sarebbero stati presi in considerazione dal Tribunale, senza tuttavia spiegare gli errori di diritto da cui sarebbe viziata la sua valutazione né contestare l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione da esso operata ( 22 ). La censura relativa alla mancata applicazione del punto 18 degli orientamenti dev’essere anch’essa respinta in quanto irricevibile, poiché le ricorrenti si limitano ad affermare, circostanza che la Commissione contesta, di averla dedotta nel corso dell’udienza dinanzi al Tribunale. Peraltro, e tenuto conto della risposta che si propone di fornire al terzo motivo, occorre parimenti respingere la seconda parte del motivo.

B – Sulla qualificazione della recidiva dell’Eni (primo motivo nella causa C‑93/13 P)

1. Motivazione della sentenza impugnata

36.

Il Tribunale ha dichiarato, al punto 275 della sentenza impugnata, che l’infrazione constatata all’articolo 1 della decisione impugnata non può essere considerata come una recidiva nei confronti dell’Eni. Risulta, in sostanza, dalla motivazione della sentenza impugnata (punti da 268 a 275) che tale conclusione è giustificata, al contempo, da due ordini di considerazioni.

37.

La prima consiste nel fatto che, nelle sue decisioni Polipropilene e PVC II ( 23 ), la Commissione non aveva «sostenuto né (…) provato» che le società interessate da tali decisioni, cioè l’Anic SpA e l’EniChem, non avevano determinato in modo autonomo il loro comportamento sul mercato in causa nel corso dei periodi d’infrazione e che esse costituivano quindi un’entità economica con l’Eni (punto 272 della sentenza impugnata). Pertanto, l’Eni non era stata sanzionata e non era stata neppure destinataria di una comunicazione degli addebiti (punti 272 e 274).

38.

La seconda consiste nel fatto che l’Eni, in quanto società controllante, non era stata in condizioni di dimostrare che essa non costituiva un’unità economica con le due imprese sanzionate dalle suddette decisioni. Pertanto, l’Eni non poteva essere ritenuta responsabile dell’infrazione precedente, salvo violare i suoi diritti della difesa e, più precisamente, il suo diritto di contestare l’eventuale esistenza di un’unità economica con le due imprese sanzionate (punti 273 e 274 della sentenza impugnata).

39.

Il Tribunale ha tuttavia dichiarato, al punto 276 della sentenza impugnata, che la circostanza che non possa essere constatata nei confronti dell’Eni alcuna recidiva non poteva, di per sé, comportare l’annullamento della decisione impugnata o la riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta, dal momento che una constatazione della recidiva nei confronti della Polimeri Europa, divenuta Versalis, poteva giustificare la maggiorazione dell’importo dell’ammenda a titolo di recidiva.

2. Argomenti delle parti

40.

Nell’ambito del suo primo motivo nella causa C‑93/13 P, che si suddivide in due parti, la Commissione fa valere che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel constatare che essa aveva erroneamente maggiorato l’importo di base dell’ammenda inflitta all’Eni a titolo di recidiva. Essa fa riferimento, in particolare, ai punti da 271 a 274 della sentenza impugnata.

41.

Nell’ambito della prima parte del primo motivo in parola, la Commissione fa valere che il Tribunale ha violato il principio del rispetto dei diritti della difesa ai fini della constatazione della recidiva, nel considerare, in sostanza, che la recidiva non poteva essere ammessa contro l’ENI, in quanto la medesima non aveva avuto la possibilità di superare la presunzione del controllo totale che essa esercitava sulle imprese destinatarie delle decisioni Polipropilene e PVC II.

42.

Essa ritiene, riferendosi alla sentenza Shell Petroleum e a./Commissione ( 24 ) del Tribunale, che i diritti della difesa siano garantiti quando, nell’annunciare la sua intenzione di constatare la recidiva, essa concede alle parti la possibilità di dimostrare che i presupposti di quest’ultima non sussistono. È quanto sarebbe avvenuto nel caso di specie. Il punto 416 della comunicazione degli addebiti attirava proprio l’attenzione dei suoi destinatari sul punto 28, primo trattino, degli orientamenti del 2006, relativo alla recidiva, con la nota a piè di pagina 483 che si riferiva, a tal riguardo, alle decisioni PVC II e Polipropilene. Orbene, l’Eni non avrebbe tentato né di superare la presunzione di influenza determinante che essa esercitava sulle imprese destinatarie delle decisioni Polipropilene e PVC II né, tenuto conto del tempo trascorso dall’adozione di queste due decisioni, di invocare l’impossibilità di produrre le prove pertinenti al riguardo.

43.

Essa aggiunge che la recidiva non ha lo scopo di sanzionare retroattivamente una prima infrazione, ma semplicemente di trarre le conseguenze da una nuova infrazione commessa dall’impresa.

44.

Nell’ambito della seconda parte del suo primo motivo, la Commissione sostiene che il Tribunale ha altresì, e in ogni caso, commesso una violazione manifesta dell’articolo 101 TFUE nel dichiarare che essa non poteva attribuire all’Eni la responsabilità di un’infrazione commessa in passato per la quale non era stata sanzionata. La constatazione di una recidiva non si fonderebbe sull’irrogazione di una sanzione pecuniaria precedente, ma soltanto sull’accertamento dell’esistenza di un’infrazione precedente.

45.

Orbene, nella fattispecie, la recidiva dell’Eni sarebbe stata riconosciuta non per il fatto che essa è stata «ritenuta responsabile di un’infrazione precedente», ma in quanto controllava al 100% una società controllata, che era stata precedentemente condannata al pagamento di un’ammenda, e l’impresa che essa costituisce con quest’ultima ha commesso una nuova infrazione, che deve dar luogo a un’ammenda cui va applicata una maggiorazione a titolo di recidiva.

46.

L’Eni fa valere, per contro, di non poter essere considerata recidiva dal momento che non è mai stata parte nei casi Polipropilene e PVC II, non era destinataria delle decisioni di infrazione e nemmeno vi era menzionata, non ha ricevuto richieste di informazioni né comunicazioni degli addebiti e non è stata mai sentita nell’ambito di un’audizione. L’imputazione ex post di una responsabilità per recidiva, in base a una presunzione che essa non è stata mai in grado di contestare, sarebbe incompatibile con il principio del rispetto dei diritti della difesa, come constatato dal Tribunale.

3. Analisi

47.

Si deve anzitutto ricordare che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, le istituzioni dell’Unione non devono dimostrare di avere un interesse per poter proporre impugnazione contro una sentenza del Tribunale ( 25 ). Pertanto, il fatto che il primo motivo di impugnazione della Commissione sia diretto contro la motivazione della sentenza impugnata, con la quale il Tribunale ha accertato l’errore commesso da quest’ultima nel constatare la recidiva dell’Eni all’articolo 1 della decisione impugnata, senza tuttavia annullare detta decisione, non può indurre la Corte a dichiarare l’irricevibilità di detta impugnazione per mancanza di interesse ad agire.

48.

Fatta questa precisazione, occorre, prima di esaminare la fondatezza del motivo dedotto dalla Commissione, richiamare brevemente la giurisprudenza pertinente della Corte concernente la recidiva nel diritto dell’Unione in materia di concorrenza ( 26 ) e circoscrivere con precisione i termini della questione sollevata nella causa in esame. Come è stato appena rilevato, tale giurisprudenza riguarda il caso particolare della constatazione della recidiva nel contesto di infrazioni successive commesse dalle società di un gruppo e, più precisamente, la situazione specifica in cui la recidiva di una società controllante sia constatata solo in base al comportamento precedente di una sua controllata.

a) Osservazioni preliminari sulle particolarità della constatazione della recidiva nel contesto di infrazioni successive commesse dalle società di un gruppo

49.

L’importo dell’ammenda che la Commissione, in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato ( 27 ), può infliggere alle imprese o alle associazioni di imprese che commettono, dolosamente o colposamente, un’infrazione agli articoli 101 TFUE e 102 TFUE è commisurato alla gravità dell’infrazione e, se necessario, alla sua durata ( 28 ).

50.

La recidiva è uno degli elementi che, ai sensi di una consolidata giurisprudenza della Corte ( 29 ), come del Tribunale, dev’essere preso in considerazione nell’analisi della gravità dell’infrazione, a titolo di circostanze aggravanti ( 30 ). Trascritta ormai negli orientamenti ( 31 ), la recidiva è una circostanza aggravante idonea a giustificare l’aumento dell’importo di base dell’ammenda inflitta a qualsiasi impresa riconosciuta colpevole di aver proseguito o reiterato un’infrazione identica o analoga a un’infrazione precedente constatata dalla Commissione o da un’autorità nazionale competente in materia di concorrenza.

51.

La constatazione e la valutazione delle caratteristiche specifiche di una recidiva, che mirano a indurre le imprese che hanno dimostrato una tendenza a violare le norme in materia di concorrenza a mutare il loro comportamento ( 32 ), rientrano nel potere discrezionale della Commissione riguardo alla scelta degli elementi da prendere in considerazione ai fini della determinazione dell’importo delle ammende ( 33 ).

52.

La Corte, al di la di tali precisazioni, non ha mai effettivamente definito, in modo più approfondito, la nozione di recidiva, a differenza del Tribunale.

53.

Secondo la definizione più diffusa ( 34 ), utilizzata da quest’ultimo, «la nozione di recidiva, come è intesa in un certo numero di ordinamenti giuridici nazionali, implica che una persona abbia commesso nuove infrazioni dopo essere stata punita per violazioni analoghe» ( 35 ).

54.

La Corte ( 36 ) ha tuttavia dichiarato, confermando la giurisprudenza del Tribunale su tale punto ( 37 ), che «la nozione di recidiva non comporta necessariamente la constatazione di una previa sanzione pecuniaria, ma solo quella di una violazione del diritto comunitario della concorrenza».

55.

Di conseguenza e in maniera assai schematica, qualsiasi constatazione della recidiva ai sensi del diritto dell’Unione in materia di concorrenza presuppone la reiterazione della stessa infrazione (identità dell’infrazione) da parte di uno stesso autore (identità dell’autore).

56.

La constatazione della recidiva di imprese detenute da società appartenenti a un gruppo di società presenta, tuttavia, alcune particolarità, come dimostra la causa in esame. Quest’ultima illustra, infatti, le difficoltà che possono sorgere dalla valutazione del presupposto della recidiva attinente all’identità dell’autore, non già in generale, bensì nel caso particolare in cui le infrazioni successive al diritto della concorrenza siano imputabili a diverse società di un medesimo gruppo, fermo restando che il presupposto attinente all’analogia delle infrazioni non è in discussione in questa sede.

57.

Pertanto, la trattazione successiva non verte sui presupposti di constatazione della recidiva in generale, ma solo sull’ammissibilità della prassi della Commissione ( 38 ) consistente nell’aumentare, a titolo di circostanza aggravante della recidiva, l’importo di base dell’ammenda inflitta a una società appartenente a un gruppo di società per infrazione alle norme in materia di concorrenza, utilizzando la nozione estensiva di impresa come unità economica, ai sensi della giurisprudenza Akzo Nobel ( 39 ).

58.

Mi limiterò a ricordare al riguardo che, conformemente a tale giurisprudenza, il comportamento illecito di una controllata può essere imputato alla società controllante segnatamente quando, pur avendo personalità giuridica distinta, tale controllata «non determini in modo autonomo» la sua linea di condotta sul mercato ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante in considerazione, in particolare, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le due entità giuridiche.

59.

Si ammette quindi che, nel caso particolare in cui una società controllante detenga la totalità o la quasi totalità del capitale della sua controllata, essa possa esercitare un’influenza determinante sul comportamento di quest’ultima e che esista una presunzione relativa secondo la quale essa esercita effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata. In tali circostanze, è sufficiente che la Commissione dimostri che la totalità del capitale di una controllata è detenuto dalla sua controllante per presumere che quest’ultima eserciti un’influenza determinante sulla politica commerciale di tale controllata e per considerare la controllante responsabile in solido per il pagamento dell’ammenda inflitta alla controllata, a meno che detta società controllante, sulla quale grava l’onere di superare la presunzione, non fornisca elementi di prova sufficienti, atti a dimostrare che la sua controllata tiene un comportamento autonomo sul mercato.

60.

I tre principali casi di specie, teoricamente ipotizzabili sotto tale profilo, possono essere presentati nel seguente modo. Si può anzitutto tener conto dell’infrazione precedente della controllata di un gruppo al fine di stabilire la recidiva nei confronti di un’altra controllata di tale gruppo. Si può inoltre tener conto dell’infrazione precedente della controllata di un gruppo al fine di stabilire la recidiva nei confronti della società controllante del gruppo, dovuta al comportamento della medesima controllata o di un’altra controllata del gruppo. Si può infine tener conto dell’infrazione precedente della controllata di un gruppo al fine di stabilire la recidiva nei confronti della società controllante del gruppo ( 40 ), sanzionando quest’ultima a causa del suo stesso comportamento ( 41 ). Nella causa in esame ricorre quest’ultima ipotesi.

61.

Ciò che accomuna queste tre ipotesi, e che costituisce la questione fondamentale della presente controversia, è il fatto che, utilizzando la nozione di impresa come unità economica, la Commissione può aggravare la sanzione inflitta a una società controllante fondandosi su un’infrazione precedente, commessa da un’impresa di cui era responsabile una controllata soggetta al suo controllo, benché la suddetta controllante non sia stata sanzionata per tale prima infrazione e la sua condotta sia rimasta totalmente trasparente nell’ambito del procedimento che ha portato all’adozione di tale prima decisione.

62.

Il Tribunale ha avuto più volte occasione di esaminare la legittimità di tale prassi decisionale della Commissione. La sua posizione ha oscillato, in generale, fra tre posizioni: la prima che la ammette in linea di principio ( 42 ), consentendo così lo sviluppo della prassi decisionale controversa della Commissione, la seconda che la respinge sul fondamento, in sostanza, della violazione di un obbligo di motivazione assai rigoroso ( 43 ) e la terza che la respinge in linea di principio ( 44 ), per motivi attinenti essenzialmente al rispetto dei diritti della difesa delle società controllanti considerate recidive in siffatte circostanze.

63.

La Corte, ad oggi, ha avuto occasione di esaminare una sola volta la valutazione, da parte del Tribunale, della prassi decisionale della Commissione. Nelle recenti sentenze Eni/Commissione ( 45 ) e Versalis/Commissione ( 46 ), pronunciate successivamente alla sentenza impugnata, essa ha confermato, nella fattispecie, le sentenze Eni/Commissione ( 47 ) e Polimeri Europa/Commissione ( 48 ) del Tribunale che annullano una decisione in cui viene stabilita la recidiva di una società controllante in circostanze simili, se non addirittura identiche, a quelle del caso di specie. Essa ha dichiarato, in sostanza, che quando decide di infliggere un’ammenda a una società per infrazione alle norme in materia di concorrenza e di aumentare, a titolo di recidiva, l’importo di base di tale ammenda, la Commissione è tenuta «a fornire, con la decisione che infligge tale ammenda ( 49 ), indicazioni idonee a consentire ai giudici dell’Unione nonché a tale società di comprendere in che qualità e in che misura sarebbe stata coinvolta nell’infrazione precedente». La Commissione, in particolare, qualora ritenga che detta società abbia fatto parte dell’impresa destinataria della decisione riguardante l’infrazione precedente, è tenuta a motivare adeguatamente tale affermazione.

64.

Nelle due sentenze in parola la Corte ha ritenuto, nei casi di specie, che la decisione impugnata, che infliggeva alla società controllante di un gruppo di società un’ammenda il cui importo di base era stato maggiorato per recidiva in circostanze assai comparabili a quelle della presente fattispecie, non fosse sufficientemente motivata, in quanto le indicazioni in essa contenute non consentivano in alcun modo di comprendere in che qualità e in che misura detta società controllante, che non figurava tra i destinatari delle precedenti decisioni Polipropilene e PVC II, sarebbe stata oggetto di tali decisioni ( 50 ).

65.

Da tali sentenze si evince che la Corte non esclude, in linea di principio, la possibilità per la Commissione di applicare la circostanza aggravante della recidiva in circostanze come quelle del caso di specie, subordinando, al contempo, l’ammissibilità di tale prassi alla condizione che la decisione, con la quale si constata la seconda infrazione e si applica la recidiva nei confronti della società controllante, risponda quantomeno ai precisi obblighi di motivazione che essa stabilisce. Occorre osservare che, così facendo, la Corte si colloca, per analizzare la situazione, nella fase di adozione della decisione che applica la recidiva e che constata la seconda infrazione, e non già nella fase di adozione della decisione che constata la prima infrazione come ha fatto il Tribunale nella sentenza impugnata.

b) L’incompatibilità dell’approccio del Tribunale con la giurisprudenza della Corte e la risoluzione dell’impugnazione

66.

È alla luce della trattazione precedente che occorre esaminare il primo motivo della Commissione, nell’ambito del quale essa fa valere essenzialmente che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale, la recidiva può essere applicata nei confronti della società controllante di un gruppo di società senza che sia stata inflitta a quest’ultima alcuna sanzione precedente, purché sia dimostrato che essa formava con un’altra società, essa stessa precedentemente sanzionata, un’unità economica e che abbia avuto l’opportunità, nel corso dell’adozione della seconda decisione che constatava la recidiva, di superare la presunzione che essa esercitasse effettivamente un’influenza determinante sulla società precedentemente sanzionata.

67.

Risulta chiaramente, lo sottolineo subito, che la sentenza impugnata, che si inserisce negli sviluppi del terzo e ultimo orientamento giurisprudenziale elaborato dal Tribunale, che esclude in via di principio qualsiasi constatazione di recidiva in circostanze come quelle del caso di specie, non è compatibile con la giurisprudenza della Corte.

68.

Gli errori di diritto in cui è incorso il Tribunale, che potrebbero giustificare l’annullamento della sentenza impugnata, non implicano tuttavia che l’impugnazione della Commissione debba essere accolta, né che la sentenza del Tribunale debba essere annullata, qualora il dispositivo della sentenza impugnata risulti fondato per altri motivi di diritto ( 51 ).

69.

Orbene, la valutazione del Tribunale, secondo la quale la Commissione non poteva applicare la circostanza aggravante della recidiva nei confronti dell’Eni, sembra anzitutto giustificata alla luce, precisamente, dei requisiti stabiliti dalla Corte nelle sentenze Eni/Commissione ( 52 ) e Versalis/Commissione ( 53 ). Essa risulta soprattutto giustificata alla luce degli obblighi derivanti dalla garanzia dei diritti della difesa della società controllante sanzionata per recidiva in circostanze come quelle del caso di specie, punto sul quale la Corte non ha ancora avuto occasione di pronunciarsi.

i) L’incompatibilità dell’approccio del Tribunale con la giurisprudenza della Corte

70.

Dalla sentenza impugnata emerge che non si poteva, in sostanza, applicare la recidiva della società controllante nelle circostanze del caso di specie, vale a dire nell’ipotesi in cui sia una controllata della suddetta società controllante ad essere oggetto di una prima sanzione per infrazione alle norme in materia di concorrenza, senza che siano lesi automaticamente i suoi diritti della difesa. Infatti, trovandosi in una situazione di tal genere, la società controllante non poteva essere in condizione, «al momento dell’infrazione precedente» ( 54 ), di superare la presunzione che essa esercitasse effettivamente un’influenza determinante sulla controllata sanzionata. Tale impossibilità, per la società controllante, di garantire la propria difesa attiene alla circostanza che essa non era destinataria della decisione che constatava la prima infrazione, che non era stata sanzionata per tale infrazione e che non aveva ricevuto la comunicazione degli addebiti nell’ambito di tale constatazione ( 55 ).

71.

Dalla sentenza impugnata deriva quindi che la recidiva di una persona giuridica non può essere constatata senza che detta persona sia stata oggetto, in precedenza, di una sanzione. Qualsiasi accertamento della recidiva è pertanto subordinato non solo all’imputazione di due infrazioni analoghe successive alla medesima impresa ma anche all’effettiva inflizione di una sanzione alla medesima persona a causa di tali infrazioni. La nozione di recidiva implica quindi l’effettiva inflizione di una sanzione alla medesima persona a causa di due infrazioni analoghe successive ( 56 ).

72.

L’approccio generale in materia di recidiva, così propugnato dal Tribunale nella sentenza impugnata, entra, in tal modo, fondamentalmente in contraddizione diretta con quanto dichiarato dalla Corte nella sentenza Groupe Danone/Commissione ( 57 ). Detto approccio, in ogni caso, non è più compatibile con quello ammesso dalla Corte nelle sentenze Eni/Commissione ( 58 ) e Versalis/Commissione ( 59 ).

73.

Risulta infatti da tali sentenze che la constatazione della recidiva in un’ipotesi come quella del caso di specie non può essere esclusa in via di principio, purché sia circondata dalle necessarie garanzie e, segnatamente, subordinata al rispetto di un preciso obbligo di motivazione. Se ne deduce, più in generale, che le questioni sollevate da siffatta constatazione, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei diritti della difesa della società controllante, devono essere risolte non in fase di adozione della prima decisione di infrazione, come ha dichiarato il Tribunale, bensì in fase di adozione della seconda decisione di infrazione, come ha sostenuto la Commissione.

74.

Il Tribunale è quindi incorso in un errore di diritto nel dichiarare che l’infrazione constatata all’articolo 1 della decisione impugnata, commessa dall’Eni, non poteva essere considerata come recidiva nei suoi confronti, fondandosi sulla sola constatazione che, non essendo stata sanzionata dalle decisioni Polipropilene e PVC II, invocate dalla Commissione, e non essendo stata, nell’ambito dell’adozione di queste ultime, destinataria di una comunicazione degli addebiti, essa non era stata in grado di dedurre, al momento dell’infrazione precedente, i suoi argomenti al fine di contestare il fatto di costituire un’unità economica con l’impresa sanzionata da tali decisioni.

75.

Il primo motivo dedotto dalla Commissione, considerato nella sua prima parte, è quindi fondato. Tuttavia, ciò non implica che l’impugnazione debba essere accolta, in quanto la sentenza impugnata è giustificata da un altro motivo di diritto, che è quanto avviene nel caso di specie, sotto un duplice profilo.

ii) La constatazione dell’insufficienza di motivazione della decisione impugnata

76.

Si deve anzitutto rilevare che non sembra possibile ritenere che la decisione impugnata risponda agli obblighi di motivazione fissati dalla Corte nelle sentenze Eni/Commissione ( 60 ) e Versalis/Commissione ( 61 ), in quanto essa non precisa né in che qualità né, soprattutto, in che misura l’Eni sarebbe stata oggetto delle decisioni Polipropilene e PVC II.

77.

I punti 540 e 541 del preambolo della decisione impugnata, citati dal Tribunale al punto 235 della sentenza impugnata, si limitano infatti a rilevare che l’Eni dev’essere considerata recidiva, precisando nella nota a piè di pagina 517, che l’Anic, controllata del gruppo Eni, era stata condannata per partecipazione all’intesa constatata con la decisione Polipropilene del 23 aprile 1986, e che l’EniChem era stata condannata per partecipazione all’intesa constatata con la decisione PVC II del 27 luglio 1994.

78.

Fermo restando che le parti sono state invitate a prendere posizione, in udienza, sulle due sentenze citate, per la parte in cui si riferivano alla recidiva, si potrebbe ipotizzare, in linea con le stesse due sentenze, di confermare la sentenza del Tribunale, mediante la sostituzione della motivazione, in quanto la Corte dispone di elementi sufficienti che le consentono di concludere che la valutazione del Tribunale sulla legittimità della decisione impugnata è, in ogni caso, giustificata per insufficienza di motivazione.

79.

Ritengo tuttavia che la Corte debba cogliere l’occasione che viene offerta dalle cause in esame per approfondire la sua analisi sulla legittimità della prassi decisionale della Commissione e affrontare, al di là del problema della motivazione, già individuato, la questione più essenziale della garanzia dei diritti della difesa della persona considerata recidiva, sollevata da tale prassi.

iii) La constatazione della violazione dei diritti della difesa dell’Eni

80.

Sebbene, ai fini del diritto dell’Unione in materia di concorrenza, la constatazione della recidiva di una persona non implichi necessariamente, come ha dichiarato la Corte nella sentenza Groupe Danone/Commissione ( 62 ), una precedente sanzione inflitta alla suddetta persona, ma semplicemente la constatazione di una precedente infrazione, essa implica tuttavia, quantomeno, che tale persona sia stata, sin dall’inizio del procedimento che doveva sfociare nell’applicazione di una sanzione nei suoi confronti e nella constatazione della sua recidiva, preliminarmente e motivatamente informata, in modo tale da essere pienamente in grado di predisporre utilmente la propria difesa al riguardo.

81.

Siffatto requisito si impone con maggiore intensità in sede di applicazione del diritto della concorrenza ai gruppi di società, quando si prevede di aggravare per recidiva la sanzione inflitta a una persona sul fondamento non già di una decisione che constata un’analoga infrazione commessa in precedenza dalla suddetta persona, vale a dire un fatto giuridicamente constatato e provato con decisione definitiva, bensì, semplicemente, in base alla constatazione che un’analoga infrazione, precedentemente commessa, era ad essa eventualmente imputabile e avrebbe potuto esserle imputata, senza che ciò sia stato constatato con una decisione ad essa destinata.

82.

Pertanto, la constatazione della recidiva in circostanze come quelle della causa in esame potrebbe essere eventualmente ammessa solo nel rispetto, dal parte della Commissione, al di là degli obblighi di motivazione già individuati dalla Corte nelle sentenze Eni/Commissione ( 63 ) e Versalis/Commissione ( 64 ), di una rigida garanzia dei diritti della difesa della società di cui si afferma la recidiva.

83.

La Commissione è quindi tenuta, anzitutto, a inviare alla società controllante una comunicazione degli addebiti che le annuncia specificamente la sua intenzione di infliggerle una sanzione e di aggravare tale sanzione per recidiva, spiegandole esattamente su quale fondamento e per quali motivi. Non basta quindi che la Commissione faccia semplicemente «accenno» all’esistenza di una decisione che constata l’infrazione precedente. Essa deve, al contrario e ulteriormente, precisare, quando detta decisione infligge una sanzione a un’altra società senza riguardare e neppure menzionare la società controllante, non solo che essa intende fondarsi, per constatare la sua recidiva, sulla presunzione che quest’ultima esercitasse effettivamente un’influenza determinante sulla società sanzionata, ma anche i motivi che, a suo giudizio, suffragano tale presunzione nonché le ragioni per cui essa ritiene necessario aggravare la sua sanzione per recidiva.

84.

Solo in tali circostanze la società controllante, preliminarmente e debitamente informata, potrà essere in condizione di superare la presunzione alla base della constatazione di recidiva e così garantire utilmente la sua difesa nella prospettiva dell’adozione della decisione sanzionatoria definitiva. Tale obbligo si impone tanto più intensamente in quanto sussistono sempre difficoltà oggettive per la società controllante nel superare, talvolta dopo alcuni anni, la presunzione che essa esercitasse effettivamente un’influenza determinante sulla controllata ritenuta responsabile e sanzionata per la prima infrazione.

85.

Occorre osservare, al riguardo, che tali obblighi sono più o meno identici a quelli che sarebbero stati imposti alla Commissione se essa avesse effettivamente imputato la prima infrazione alla società controllante, nella sua qualità di società che esercitava effettivamente un’influenza determinante sulla controllata sanzionata. Semplicemente, il rispetto di tali obblighi si impone, nel caso di specie, solo successivamente, nel momento in cui, per così dire, viene attivata l’imputabilità della prima infrazione alla società controllante.

86.

Occorre infatti ricordare che, come emerge da una costante giurisprudenza, il principio del rispetto dei diritti della difesa esclude che possa essere considerata lecita una decisione, con la quale la Commissione infligge a un’impresa un’ammenda in materia di concorrenza senza averle preventivamente comunicato le censure prese in considerazione nei suoi confronti, con la precisazione che, tenuto conto della sua rilevanza quale garanzia procedurale essenziale, la comunicazione degli addebiti deve non solo specificare inequivocabilmente la persona giuridica alla quale potranno essere inflitte ammende, il che implica la sua identificazione ( 65 ), ma anche in che qualità alla suddetta persona giuridica siano addebitati i fatti allegati, ed esserle, di conseguenza, inviata ( 66 ).

87.

La Commissione, nella fattispecie, ha rilevato nelle sue memorie che la comunicazione degli addebiti attirava l’attenzione dei suoi destinatari sulla recidiva ( 67 ).

88.

Orbene, in circostanze come quelle del caso di specie, la Commissione non può ritenersi dispensata dai suoi obblighi per questa semplice menzione. Essa era tenuta, al contrario, a precisare, nella comunicazione degli addebiti, le ragioni per le quali essa riteneva di potersi basare sulla presunzione che l’Eni esercitasse un’influenza determinante sulle due controllate sanzionate dalle suddette decisioni nonché i motivi per i quali essa intendeva attivare tale presunzione al fine di aggravare la sanzione che prevedeva di infliggerle.

89.

Il rispetto di tali obblighi si imponeva tanto più in quanto la condotta dell’Eni risultava totalmente trasparente nell’ambito della constatazione delle prime infrazioni, in quanto essa non era né destinataria delle decisioni definitive né vi era menzionata e neppure si accennava all’eventualità che avrebbero potuto esserle imputate le infrazioni constatate delle sue controllate.

90.

Di conseguenza, nonostante le imperfezioni da cui è inficiata la sentenza impugnata, la valutazione del Tribunale, secondo la quale la Commissione non poteva ammettere la circostanza aggravante della recidiva nei confronti dell’Eni, deve essere confermata, in quanto la decisione impugnata risulta, in ogni caso, viziata dalla violazione dei diritti della difesa dell’Eni e dall’insufficienza di motivazione.

C – Sulla qualificazione della recidiva della Versalis e sulla condanna in solido dell’Eni ai fini del pagamento della maggiorazione dell’ammenda (quinto motivo nella causa C‑123/13 P)

1. Motivazione della sentenza impugnata

91.

Il Tribunale ha dichiarato in sostanza, ai punti da 277 a 280 della sentenza impugnata, che la Commissione poteva basarsi sulla decisione PVC II, con la quale era stata condannata l’EniChem, per constatare la recidiva della Polimeri Europa, divenuta Versalis, e aumentare l’importo dell’ammenda, per il cui pagamento l’Eni era ritenuta responsabile in solido, in quanto la Polimeri Europa era il successore economico dell’EniChem per l’attività della gomma cloroprene e, in quanto tale, responsabile della seconda infrazione commessa da quest’ultima durante il periodo compreso tra il 13 maggio 1993 e il 31 dicembre 2001, constatata nella decisione impugnata.

92.

Esso ha dichiarato, per contro, ai punti 281 e 282 della sentenza impugnata, che la Commissione non poteva basarsi sulla decisione Polipropilene per stabilire la recidiva della Polimeri Europa, in quanto, in sostanza, l’Eni non poteva essere qualificata come recidiva, per i motivi esposti ai punti da 272 a 274 della sentenza impugnata ed esaminati in precedenza. Pertanto, esso ha altresì dichiarato l’illegittimità della decisione impugnata su tale punto (punto 287 della sentenza impugnata) ed è su questo presupposto che esso ha deciso di ridurre la percentuale della maggiorazione dell’ammenda inflitta alle ricorrenti dal 60 al 50% (punto 367 della sentenza impugnata).

2. Argomenti delle parti

93.

Con il loro quinto motivo, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel confermare che la circostanza aggravante della recidiva era applicabile alla Polimeri Europa, divenuta Versalis, sul fondamento della condanna dell’EniChem nell’ambito della decisione PVC II. Esse contestano, al contempo, la motivazione della sentenza, l’applicazione nella fattispecie del criterio della successione economica e la circostanza che il Tribunale abbia constatato la recidiva su basi diverse da quelle scelte dalla Commissione (prima parte). Esse ritengono, inoltre, che il Tribunale abbia violato il principio di proporzionalità nel fissare la riduzione della percentuale della maggiorazione dell’ammenda dal 60 al 50% (seconda parte) e sia incorso in un errore di diritto nel condannare in solido l’Eni al pagamento della maggiorazione dell’ammenda a titolo di recidiva (terza parte).

94.

La Commissione fa valere che il quinto motivo in parola, considerato nelle sue varie parti, deve essere respinto in quanto infondato.

3. Analisi

95.

Dato che il secondo motivo dedotto dalle ricorrenti nella causa C‑123/13 P deve essere respinto ( 68 ), ritengo che anche il quinto motivo, considerato nelle sue varie parti, debba essere di conseguenza respinto.

96.

Ritengo, infatti, che il Tribunale abbia potuto considerare, al termine di una motivazione sufficiente, ancorché sommaria, e correttamente, che, nelle circostanze del caso di specie, in cui la Versalis è il successore economico dell’EniChem nell’ambito di un gruppo di società controllate dalla stessa persona giuridica, nella fattispecie l’Eni, è proprio la stessa persona giuridica ad essere responsabile delle infrazioni constatate, rispettivamente, dalla decisione PVC II e dalla decisione impugnata. In caso contrario, infatti, come constatato dal Tribunale (punto 279 della sentenza impugnata), sarebbe sufficiente che i gruppi di società trasferissero la responsabilità dell’attività economica da una società condannata per infrazione alle norme in materia di concorrenza a un’altra società del gruppo per sottrarsi sistematicamente a qualsiasi constatazione di recidiva. L’argomento secondo il quale il Tribunale avrebbe constatato le recidiva su basi diverse da quelle scelte dalla Commissione deve, in tale prospettiva, essere respinto in quanto infondato.

D – Sulla legittimità della riduzione del coefficiente moltiplicatore applicato all’Eni e alla Versalis (secondo e terzo motivo nella causa C‑93/13 P)

1. Argomenti delle parti

97.

Con il suo secondo e terzo motivo, la Commissione fa valere che il Tribunale è incorso in vari errori di diritto nella sua valutazione dell’applicazione del coefficiente moltiplicatore all’Eni e alla Versalis.

98.

Essa ritiene anzitutto (secondo motivo, riguardante il punto 326 della sentenza impugnata) che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto, e abbia violato, più precisamente, il principio dispositivo, l’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia e gli articoli 44, paragrafo 1, e 48, paragrafo 2, del proprio regolamento di procedura, nell’esaminare se l’applicazione di un coefficiente moltiplicatore di 1,4 all’Eni e alla Versalis fosse, rispetto al coefficiente applicato alla Dow, conforme al principio di uguaglianza, benché i ricorrenti avessero invocato detto principio, al massimo, solo durante l’udienza.

99.

Essa considera inoltre (terzo motivo riguardante i punti da 323 a 325 della sentenza impugnata) che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione del principio della parità di trattamento nel caso di specie.

100.

Le ricorrenti concludono per il rigetto dei due motivi in parola.

2. Analisi

101.

Il secondo motivo della Commissione dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato. Infatti, non si può ritenere che il Tribunale si sia investito d’ufficio della censura relativa alla violazione del principio di uguaglianza dato che, nel punto 106 del loro ricorso in primo grado, le ricorrenti censuravano già la Commissione per aver loro applicato il coefficiente moltiplicatore senza applicarlo ad altre imprese. Questa stessa censura è poi ripetuta e sviluppata nei punti 56 e 57 della loro replica in primo grado, dove le ricorrenti sostengono espressamente che la Commissione ha loro applicato una maggiorazione quattro volte superiore a quella applicata alla Dow. Infine, le ricorrenti hanno precisato, in udienza, che, in tale contesto, l’aumento loro inflitto era contrario al principio di uguaglianza (punti 310 e 322 della sentenza impugnata).

102.

Anche il terzo motivo della Commissione dev’essere respinto.

103.

Vero è che la Corte ha già avuto occasione di sottolineare che, in sede di calcolo delle ammende ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, un trattamento differenziato tra le imprese coinvolte è inerente all’esercizio dei poteri che incombono alla Commissione, poiché quest’ultima è chiamata, nell’ambito del suo potere discrezionale, a individualizzare la sanzione in funzione dei comportamenti e delle caratteristiche specifiche dell’impresa interessata al fine di garantire, in ogni singola ipotesi, la piena efficacia delle norme in materia di concorrenza nel diritto dell’Unione ( 69 ).

104.

Tuttavia, la Corte ha parimenti dichiarato che, per quanto concerne la determinazione dell’importo dell’ammenda, non si può compiere una discriminazione tra le imprese che hanno partecipato a un accordo mediante l’applicazione di metodi di calcolo differenti ( 70 ). Più estesamente, si evince dalla giurisprudenza che il trattamento differenziato di imprese poste nella medesima situazione può essere ammesso solo in presenza di ragioni obiettive ( 71 ).

105.

Ciò che la Commissione critica nel caso di specie è tuttavia non tanto il principio stesso dell’applicazione del principio di uguaglianza, quanto le modalità secondo le quali il Tribunale ne ha fatto concreta applicazione nella fattispecie. Essa sostiene, per l’esattezza, che il Tribunale ha confrontato il fatturato totale dell’Eni e della Dow utilizzati rispettivamente dalla Commissione per le esigenze di calcolo del coefficiente, laddove sarebbe stato necessario confrontare il rapporto tra il fatturato totale dei due gruppi e il fatturato realizzato con la vendita di prodotti oggetto dell’intesa, dell’ordine di 3 000:1 per l’Eni e di 1 000:1 per la Dow.

106.

Tuttavia, si deve constatare che la valutazione a tal riguardo del Tribunale si fonda esclusivamente sulla motivazione contenuta nel punto 584 della decisione controversa (v. punti 308 e da 323 a 325 della sentenza impugnata). Ebbene, detto punto si riferisce solo al fatturato totale dei gruppi. Di conseguenza, è senza commettere errori di diritto che il Tribunale ha potuto concludere nel senso della violazione, nel caso di specie, del principio di uguaglianza, dato che la Commissione non ha fornito nessuna ragione oggettiva che giustificasse la disparità di trattamento tra l’Eni e la Dow.

E – Sulla determinazione della soglia del 10% del fatturato (sesto motivo nella causa C‑123/13 P)

1. Argomenti delle parti

107.

Con il loro sesto motivo, le ricorrenti ritengono che, come fanno valere nell’ambito del loro primo e del secondo motivo, non potendo essere ritenute responsabili delle infrazioni ad esse imputate, l’importo massimo dell’ammenda prevista all’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 avrebbe dovuto essere applicato soltanto al fatturato di (omissis) e quindi fissato in EUR 82 milioni, ossia il 10% degli 820 milioni del fatturato di quest’ultima per il 2006.

2. Analisi

108.

Dato che, come viene esposto nei paragrafi 24 e 27 delle presenti conclusioni, il primo e il secondo motivo delle ricorrenti devono essere respinti in quanto infondati, ritengo che non vi sia luogo a statuire sul sesto motivo.

F – Sull’assenza di controllo giurisdizionale sulla valutazione della cooperazione, da parte di (omissis) e della Versalis, ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole (settimo motivo nella causa C‑123/13 P)

1. Argomenti delle parti

109.

Con il loro settimo motivo, le ricorrenti fanno valere, in sostanza, che il Tribunale si è illegittimamente astenuto dall’esercitare il controllo giurisdizionale, che era tenuto a effettuare, sul diniego della Commissione di ridurre l’ammenda ad esse inflitta ai sensi della comunicazione della Commissione, del 19 febbraio 2002, relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese ( 72 ) o ancora conformemente al punto 29 degli orientamenti per il calcolo delle ammende. Ritenendo, in sostanza, che le informazioni fornite da (omissis) e dalla Versalis fossero prive di valore aggiunto significativo, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di valutazione e avrebbe insufficientemente motivato la sua sentenza.

110.

La Commissione ritiene che tale motivo debba essere respinto in quanto irricevibile, dato che le ricorrenti si limitano a ripetere gli argomenti dedotti in primo grado e tentano di ottenere una nuova valutazione dei fatti. Tale motivo dev’essere, in ogni caso, respinto in quanto infondato, dato che il Tribunale ha esercitato il suo controllo sulla valutazione che essa ha effettuato al riguardo, sia pure in maniera limitata, in considerazione del potere discrezionale di cui essa dispone in materia.

2. Analisi

111.

Si deve constatare che l’argomento dedotto dalle ricorrenti nell’ambito della loro impugnazione riproduce essenzialmente quello valutato dal Tribunale nella sentenza impugnata (punti da 350 a 365), cosicché tale motivo può essere, a tale titolo, respinto in quanto irricevibile.

G – Sull’intensità del controllo effettuato dal Tribunale sulle valutazioni della Commissione relative alla quantificazione dell’ammenda (ottavo motivo nella causa C‑123/13 P)

1. Argomenti delle parti

112.

Con il loro ottavo motivo, le ricorrenti fanno valere che l’importo dell’ammenda ad esse inflitta è ingiusto, inadeguato e sproporzionato e che il Tribunale ha omesso di esercitare la competenza estesa al merito riconosciutagli dall’articolo 31 del regolamento n. 1/2003. Il Tribunale avrebbe violato, più precisamente, il loro diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e completa limitandosi ad esercitare un mero controllo di legittimità della decisione impugnata, senza valutare le circostanze del caso di specie.

2. Analisi

113.

Come la Corte ha già avuto occasione di dichiarare, non spetta ad essa, quando si pronuncia su un’impugnazione, sostituire, per motivi di equità, la sua valutazione a quella del Tribunale, che statuisce nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, sull’importo delle ammende inflitte ad imprese a causa della violazione, da parte di queste ultime, delle norme in materia di concorrenza ( 73 ).

114.

Pertanto, dal momento che l’ottavo motivo delle ricorrenti si limita a rimettere in discussione la proporzionalità dell’ammenda ad esse inflitta e mira ad ottenere un riesame delle valutazioni di fatto per il quale la Corte non è competente nell’ambito di un’impugnazione ( 74 ), esso deve essere dichiarato irricevibile.

VII – Sulle spese

115.

Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, la Corte statuisce sulle spese quando l’impugnazione è infondata.

116.

Poiché ritengo che le due impugnazioni debbano essere respinte e dato che le parti hanno concluso per la loro rispettiva condanna nelle due cause, propongo, in applicazione del combinato disposto degli articoli 184, paragrafo 1, e 137 del regolamento di procedura, di condannare alle spese ciascuna delle parti rimasta soccombente nella propria impugnazione.

VIII – Conclusione

117.

Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di:

1)

respingere le impugnazioni proposte nelle cause C‑93/13 P e C‑123/13 P;

2)

condannare la Commissione alle spese nella causa C‑93/13 P;

3)

condannare la Versalis SpA e l’Eni SpA alle spese nella causa C‑123/13 P.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) T‑103/08, EU:T:2012:686; in prosieguo: la «sentenza impugnata».

( 3 ) In prosieguo: la «decisione impugnata».

( 4 ) C‑508/11 P, EU:C:2013:289.

( 5 ) C‑511/11 P, EU:C:2013:386.

( 6 ) In prosieguo: la «Polimeri Europa».

( 7 ) L’Eni e la Versalis, ricorrenti nella causa T‑103/08 e ricorrenti nel giudizio di impugnazione nella causa C‑123/13 P saranno denominate, nel prosieguo della trattazione, «Eni» e «Versalis» oppure, genericamente e per comodità di linguaggio, le «ricorrenti», nonostante siano convenute nel giudizio di impugnazione nella causa C‑93/13 P.

( 8 ) Decisione 86/398/CEE della Commissione, del 23 aprile 1986, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo [81 CE] (IV/31.149 - Polipropilene) (GU L 230, pag. 1).

( 9 ) EU:C:2013:289.

( 10 ) EU:C:2013:386.

( 11 ) C‑97/08 P, EU:C:2009:536.

( 12 ) EU:C:2009:536.

( 13 ) EU:C:2013:289, punti da 64 a 70.

( 14 ) Ibidem (punti da 60 a 77).

( 15 ) Le ricorrenti contestano tuttavia, nell’ambito del loro terzo motivo, il periodo d’infrazione così definito, in quanto quest’ultimo si protrarrebbe, tutt’al più, dal febbraio 1994 all’ottobre 2000.

( 16 ) In particolare, sentenze Aalborg Portland e a./Commissione (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, EU:C:2004:6, punti da 354 a 359); ETI e a. (C‑280/06, EU:C:2007:775), e ThyssenKrupp Nirosta/Commissione (C‑352/09 P, EU:C:2011:191, punti da 143 a 157).

( 17 ) EU:C:2013:386, punti da 51 a 60.

( 18 ) V., al riguardo, in particolare, sentenze Lafarge/Commissione (C‑413/08 P, EU:C:2010:346, punti da 15 a 17), e Caffaro/Commissione (C‑447/11 P, EU:C:2013:797, punto 25).

( 19 ) V., al riguardo, sentenze Aalborg Portland e a./Commissione (EU:C:2004:6, punti da 81 a 85); Dansk Rørindustri e a./Commissione (C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punti da 142 a 144); Sumitomo Metal Industries e Nippon Steel/Commissione (C‑403/04 P e C‑405/04 P, EU:C:2007:52, punti 47 e 48), e Archer Daniels Midland/Commissione (C‑510/06 P, EU:C:2009:166, punti 119 e 120).

( 20 ) GU 2006, C 210, pag. 2 ; in prosieguo: gli «orientamenti del 2006».

( 21 ) V., in particolare, sentenza Volkswagen/Commissione (C‑338/00 P, EU:C:2003:473, punto 47).

( 22 ) V., in particolare, sentenza E.ON Energie/Commissione (C‑89/11 P, EU:C:2012:738, punti da 112 a 114).

( 23 ) Decisione 94/599/CE della Commissione, del 27 luglio 1994, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo [81 CE] (IV/31.865, PVC) (GU L 239, pag. 14; in prosieguo: la «decisione PVC II»).

( 24 ) T‑343/06, EU:T:2012:478, punto 275.

( 25 ) V. sentenza Commissione/Anic Partecipazioni (C‑49/92 P, EU:C:1999:356, punti 171 e 172).

( 26 ) V., a tal proposito, in particolare, Piernas López, J.J., «The aggravating Circumstance of Recidivism and the Principle of Legality in the EC Fining Policy: nulla poena sine lege?», World Competition, 2006, Vol. 29, n. 3, pag. 441; Bosco e al., «Ombres et lumières du traitement de la récidive par le droit des pratiques anticoncurrentielles», Concurrences, 2010, n. 4, pag. 13; segnatamente, Barennes, M. e Wolf, G., «Cartel Recidivism in the Mirror of EU Case Law», Journal of European Competition Law & Practice, Septembre 2011; e Wils, W.P.J., «Recidivism in EU Antitrust Enforcement: A Legal and Economic Analysis», World Competition, 2012, Vol. 35, n. 1.

( 27 ) GU 2003, L 1, pag. 1. In precedenza, articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962: Primo regolamento d’applicazione degli articoli [81] e [82] del trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204).

( 28 ) V., in particolare, sentenza Ferriere Nord/Commissione (C‑219/95 P, EU:C:1997:375, punto 32).

( 29 ) V. sentenze Aalborg Portland e a./Commissione (EU:C:2004:6, punto 91); Groupe Danone/Commissione (C‑3/06 P, EU:C:2007:88, punto 26), e Lafarge/Commissione (EU:C:2010:346, punto 63).

( 30 ) Sentenza SGL Carbon/Commissione (C‑308/04 P, EU:C:2006:433, punto 71).

( 31 ) V. punto 2 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti del 1998»), e punto 28 degli orientamenti del 2006.

( 32 ) V., in particolare, sentenza Groupe Danone/Commissione (EU:C:2007:88, punto 39).

( 33 ) V., in particolare, sentenza Ferriere Nord/Commissione (EU:C:1997:375, punto 33).

( 34 ) V., in particolare, sentenze Thyssen Stahl/Commissione (T‑141/94, EU:T:1999:48, punto 617); Michelin/Commissione (T‑203/01, EU:T:2003:250, punto 284); Shell Petroleum e a./Commissione (T‑38/07, EU:T:2011:355, punto 91); Eni/Commissione (T‑39/07, EU:T:2011:356, punto 162); ThyssenKrupp Liften Ascenseurs/Commissione (T‑144/07, da T‑147/07 a T‑150/07 e T‑154/07, EU:T:2011:364, punto 308), nonché Saint-Gobain Glass France e a./Commissione (T‑56/09 e T‑73/09, EU:T:2014:160, punto 305).

( 35 ) È possibile osservare che, nella sentenza Shell Petroleum e a./Commissione (EU:T:2012:478, punto 247), il Tribunale ha dichiarato che «la nozione di recidiva deve essere interpretata nel senso che riguarda il caso in cui un’impresa, dopo essere stata sanzionata per un’infrazione, ne commetta un’altra analoga», il che non è la stessa cosa.

( 36 ) Sentenza Groupe Danone/Commissione (EU:C:2007:88, punto 41).

( 37 ) Sentenze Groupe Danone/Commission (T‑38/02, EU:T:2005:367, punto 363), e BPB/Commissione (T‑53/03, EU:T:2008:254, punto 387).

( 38 ) Ciò che definirò, nel prosieguo della trattazione, la «prassi decisionale controversa della Commissione».

( 39 ) V., in particolare, sentenze Akzo Nobel e a./Commissione (EU:C:2009:536, punti 54, 55 e 58), nonché Commissione/Siemens Österreich e a. (da C‑231/11 P a C‑233/11 P, EU:C:2014:256, punti da 41 a 48) e giurisprudenza ivi citata.

( 40 ) Il caso inverso, consistente nel tener conto dell’infrazione precedente della società controllante di un gruppo al fine di stabilire la circostanza aggravante della recidiva nei confronti della controllata di detto gruppo, sarebbe anch’esso, teoricamente, ipotizzabile; in tal senso Bernardeau, L. e Christienne, J.‑P., Les amendes en droit de la concurrence, Pratique décisionnelle et contrôle juridictionnel du Droit de l’Union, Larcier, 2013, n. I.270.

( 41 ) Tale presentazione schematica prescinde ovviamente dagli elementi di complessità derivanti dall’evoluzione della struttura giuridica di un gruppo di società nel periodo compreso tra la constatazione e la sanzione delle due infrazioni.

( 42 ) V. sentenze Michelin/Commissione (EU:T:2003:250, punto 290), e Shell Petroleum e a./Commissione (EU:T:2012:478).

( 43 ) V. sentenze Eni/Commissione (EU:T:2011:356, punti da 161 a 171), e Polimeri Europa/Commissione (T‑59/07, EU:T:2011:361, punti da 293 a 303). La Corte ha confermato queste due sentenze, rispettivamente, nelle sue sentenze Eni/Commissione (EU:C:2013:289), e Versalis/Commissione (EU:C:2013:386), di seguito esaminate.

( 44 ) V. sentenze ThyssenKrupp Liften Ascenseurs/Commissione (EU:T:2011:364, punti 308, 319, 320, 322), e Saint-Gobain Glass France e a./Commissione (EU:T:2014:160, punti da 317 a 320). L’impugnazione proposta avverso la sentenza ThyssenKrupp Liften Ascenseurs/Commissione è stata cancellata dal ruolo con ordinanza ThyssenKrupp Elevator CENE e ThyssenKrupp Fahrtreppen/Commissione (C‑503/11 P, EU:C:2012:277).

( 45 ) EU:C:2013:289, punto 129.

( 46 ) EU:C:2013:386, punto 142.

( 47 ) EU:T:2011:356.

( 48 ) EU:T:2011:361.

( 49 ) Si deve qui osservare che, sebbene si riferisca unicamente alla motivazione della decisione che infligge l’ammenda e che constata la recidiva, la Corte prende tuttavia in considerazione, nell’ambito del controllo che essa esercita nella fattispecie, la motivazione della comunicazione degli addebiti [v. sentenze Eni/Commissione (EU:C:2013:289, punto 130), e Versalis/Commissione (EU:C:2013:386, punto 143)], sottigliezza sulla quale avrò modo di ritornare.

( 50 ) Si noterà che il Tribunale, dal canto suo, aveva dichiarato che la decisione impugnata non conteneva elementi sufficientemente circostanziati e precisi che permettessero di concludere che un’unica impresa avesse reiterato un comportamento illecito, il che non è affatto la stessa cosa; v., sentenze Eni/Commissione (EU:T:2011:356, punto 171), e Polimeri Europa/Commissione (EU:T:2011:361, punto 303).

( 51 ) V., in particolare, sentenze Lestelle/Commissione (C‑30/91 P, EU:C:1992:252, punto 28), e Finsider/Commissione (C‑320/92 P, EU:C:1994:414, punto 37)

( 52 ) EU:C:2013:289.

( 53 ) EU:C:2013:386.

( 54 ) V. punto 274 della sentenza impugnata, in fine.

( 55 ) Il Tribunale rileva inoltre che l’Eni non era stata sentita nell’ambito del procedimento amministrativo sfociato nell’adozione delle decisioni che constatavano le prime infrazioni; v. punto 272 della sentenza impugnata, in fine.

( 56 ) Occorre osservare, senza entrare tuttavia nei dettagli, che, nella successiva sentenza, pronunciata nella causa Saint‑Gobain Glass France e a./Commissione (EU:T:2014:160, punto 320), ad essere ritenuta decisiva è soprattutto «la mancata constatazione, nella decisione precedente, di un’unità economica tra la società controllante e la sua controllata», più che la circostanza che la società controllante non sia stata destinataria della comunicazione degli addebiti e della decisione precedente.

( 57 ) EU:C:2007:88, punto 41.

( 58 ) EU:C:2013:289.

( 59 ) EU:C:2013:386.

( 60 ) EU:C:2013:289.

( 61 ) EU:C:2013:386.

( 62 ) EU:C:2007:88, punto 41.

( 63 ) EU:C:2013:289, punto 129.

( 64 ) EU:C:2013:386, punto 142.

( 65 ) Sentenza Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione (da T‑305/94 a T‑307/94, da T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94, EU:T:1999:80, punto 978).

( 66 ) V., in particolare, sentenze Musique Diffusion française e a./Commissione (da 100/80 a 103/80, EU:C:1983:158, punto 14); Compagnie maritime belge transports e a./Commissione (C‑395/96 P e C‑396/96 P, EU:C:2000:132, punti da 142 a 145); Papierfabrik August Koehler e a./Commissione (C‑322/07 P, C‑327/07 P e C‑338/07 P, EU:C:2009:500, punti da 34 a 48); Akzo Nobel e a./Commissione (EU:C:2009:536, punti da 57 a 64), nonché Ballast Nedam/Commissione (C‑612/12 P, EU:C:2014:193, punti da 24 a 30).

( 67 ) V. paragrafo 42 delle presenti conclusioni.

( 68 ) V. paragrafo 27 delle presenti conclusioni.

( 69 ) V. sentenze Britannia Alloys & Chemicals/Commissione (C‑76/06 P, EU:C:2007:326, punto 44), e Caffaro/Commissione (EU:C:2013:797, punto 50).

( 70 ) V., segnatamente, sentenze Sarrió/Commissione (C‑291/98 P, EU:C:2000:631, punto 97); Alliance One International e Standard Commercial Tobacco/Commissione e Commissione/Alliance One International e a. (C‑628/10 P e C‑14/11 P, EU:C:2012:479, punto 58), nonché Ziegler/Commissione (C‑439/11 P, EU:C:2013:513, punto 133).

( 71 ) V., in tal senso, sentenza Dow Chemical e a./Commisione (C‑499/11 P, EU:C:2013:482, punti 50 e 51), nonché Kendrion/Commissione (C‑50/12 P, EU:C:2013:771, punti 65 e 66).

( 72 ) GU C 45, pag. 3.

( 73 ) V., in particolare, sentenze Finsider/Commissione (EU:C:1994:414, punto 46); BPB Industries e British Gypsum/Commissione (C‑310/93 P, EU:C:1995:101, punto 34); Eni/Commissione (EU:C:2013:289, punto 105), nonché Solvay Solexis/Commissione (C‑449/11 P, EU:C:2013:802, punto 74).

( 74 ) V., in particolare, sentenze British Sugar/Commissione (C‑359/01 P, EU:C:2004:255, punto 49), e Dansk Rørindustri e a./Commissione (EU:C:2005:408, punto 246).