28.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 320/2 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) dell’11 giugno 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia — Spagna) — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA/Fernando Quintano Ujeta, María Isabel Sánchez García
(Causa C-602/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 93/13/CEE - Rapporto contrattuale tra un professionista e un consumatore - Contratto di mutuo ipotecario - Clausola sugli interessi moratori - Clausola di rimborso anticipato - Procedimento di esecuzione ipotecaria - Contenimento dell’importo degli interessi - Competenza del giudice nazionale))
(2015/C 320/02)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de Primera Instancia
Parti
Ricorrente: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA
Convenuti: Fernando Quintano Ujeta e María Isabel Sánchez García
Dispositivo
1) |
Gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che non ostano a disposizioni nazionali che prevedono un contenimento degli interessi moratori nell’ambito di un contratto di mutuo ipotecario, purché tali disposizioni nazionali:
|
2) |
La direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che, qualora il giudice nazionale abbia constatato il carattere «abusivo», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, di una clausola di un contratto stipulato tra un consumatore e un professionista, la circostanza che tale clausola non sia stata eseguita non può, di per sé, costituire un ostacolo a che il giudice nazionale tragga tutte le conseguenze dal carattere «abusivo» di detta clausola. |