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11.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 261/6 |
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) dell’8 maggio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Unabhängiger Verwaltungssenat Wien — Austria) — Ferdinand Stefan/Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
(Causa C-329/13) (1)
((Articolo 99 del regolamento di procedura - Direttiva 2003/4/CE - Validità - Accesso del pubblico all’informazione ambientale - Eccezione all’obbligo di divulgare informazioni ambientali qualora la divulgazione possa recare pregiudizio alla possibilità per ogni persona di avere un processo equo - Carattere facoltativo di tale eccezione per gli Stati membri - Articolo 6 TUE - Articolo 47, secondo comma, della Carta))
2014/C 261/09
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Unabhängiger Verwaltungssenat Wien
Parti
Ricorrente: Ferdinand Stefan
Convenuto: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
Dispositivo
L’esame delle questioni sottoposte non ha evidenziato alcun elemento atto a inficiare la validità della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio.