9.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 46/15


Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell’11 dicembre 2014 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-677/13) (1)

((Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 1999/31/CE - Articoli 6, lettera a), 8, 9, lettere da a) a c), 11, paragrafo 1, e 12 - Direttiva 2008/98/CE - Articoli 13, 23 e 36, paragrafo 1 - Gestione dei rifiuti - Messa in discarica dei rifiuti - Mancanza di una valida autorizzazione per la discarica - Irregolarità nella gestione della discarica))

(2015/C 046/20)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia e E. Sanfrutos Cano, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: E. Skandalou, agente)

Dispositivo

1)

Per quanto riguarda il sito adibito a discarica di Kiato:

non avendo adottato le misure necessarie per garantire che la gestione dei rifiuti sul sito in questione venga effettuata senza porre in pericolo la salute umana e senza recare pregiudizio all’ambiente e affinché vengano vietati l’abbandono, lo scarico o lo smaltimento incontrollato dei rifiuti del suddetto sito, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 13 e 36, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

avendo tollerato il funzionamento del sito di cui trattasi senza una valida autorizzazione conforme ai presupposti e al contenuto previsti per la concessione di una tale autorizzazione e, di conseguenza, senza che il detentore dei rifiuti o il gestore del sito di cui trattasi possano provare, prima o durante la consegna dei rifiuti, che i rifiuti in questione possono essere ammessi nel sito conformemente ai presupposti definiti nell’autorizzazione, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 8, 9, lettere da a) a c), 11, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti nonché dell’articolo 23 della direttiva 2008/98, e

non avendo garantito che, durante la fase operativa di una discarica, il gestore dia attuazione al programma di controllo e di sorveglianza specificato nell’allegato III della direttiva 1999/31, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 12, lettera a), della direttiva in parola.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 52 del 22.2.2014.