23.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 65/13


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 dicembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Bruxelles — Belgio) — Centre public d’action sociale d’Ottignies-Louvain-La-Neuve/Moussa Abdida

(Causa C-562/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articoli 19, paragrafo 2, e 47 - Direttiva 2004/83/CE - Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria - Persona ammissibile alla protezione sussidiaria - Articolo 15, lettera b) - Tortura o trattamenti o sanzioni inumani o degradanti ai danni del richiedente nel suo paese di origine - Articolo 3 - Disposizioni più favorevoli - Richiedente affetto da una grave malattia - Assenza di una terapia adeguata nel paese di origine - Direttiva 2008/115/CE - Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Articolo 13 - Ricorso giurisdizionale con effetto sospensivo - Articolo 14 - Garanzie in attesa del rimpatrio - Necessità primarie))

(2015/C 065/18)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour du travail de Bruxelles

Parti

Ricorrente: Centre public d’action sociale d’Ottignies-Louvain-La-Neuve

Convenuto: Moussa Abdida

Dispositivo

Gli articoli 5 e 13 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, letti alla luce degli articoli 19, paragrafo 2, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché l’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della stessa direttiva devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale:

che non conferisce effetto sospensivo a un ricorso proposto contro una decisione che ordina a un cittadino di paese terzo affetto da una grave malattia di lasciare il territorio di uno Stato membro, quando l’esecuzione di tale decisione può esporre tale cittadino di paese terzo a un serio rischio di deterioramento grave e irreversibile delle sue condizioni di salute, e

che non prevede la presa in carico, per quanto possibile, delle necessità primarie di detto cittadino di paese terzo, al fine di garantire che le prestazioni sanitarie d’urgenza e il trattamento essenziale delle malattie possano effettivamente essere forniti nel periodo durante il quale tale Stato membro è tenuto a rinviare l’allontanamento del medesimo cittadino di paese terzo in seguito alla proposizione di tale ricorso.


(1)  GU C 9 dell’11.1.2014.