27.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/12


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 4 marzo 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’administratīvā rajona tiesa, Rīgas tiesu nams — Lettonia) — «Oliver Medical» SIA/Valsts ieņēmumu dienests

(Causa C-547/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CEE) n. 2658/87 - Tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Nomenclatura combinata - Voci 8543, 9018 e 9019 - Apparecchi a laser e a ultrasuoni nonché loro parti o accessori))

(2015/C 138/15)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Administratīvā rajona tiesa, Rīgas tiesu nams

Parti nel procedimento principale

Ricorrente:«Oliver Medical» SIA

Convenuto: Valsts ieņēmumu dienests

Dispositivo

La nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nelle sue versioni risultanti, in ordine successivo, dal regolamento (CE) n. 1214/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007, dal regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008, dal regolamento (CE) n. 948/2009 della Commissione, del 30 settembre 2009, dal regolamento (UE) n. 861/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010, e dal regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, dev’essere interpretata nel senso che, per accertare se determinati prodotti, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, debbano essere classificati, quali strumenti o apparecchi per la medicina, nella voce 9018 di detta nomenclatura, o quali apparecchi di meccanoterapia, nella voce 9019 di quest’ultima, piuttosto che, quali apparecchi elettrici con una funzione specifica, nella posizione 8543 di detta nomenclatura, si deve tenere conto di tutti gli elementi pertinenti della fattispecie, nella misura in cui siano relativi a caratteristiche e proprietà oggettive inerenti a tali prodotti. Tra gli elementi pertinenti, si devono valutare l’uso cui tali prodotti sono destinati dal fabbricante, nonché le modalità e il luogo di utilizzazione di questi ultimi. La destinazione dei prodotti al trattamento di una o di diverse patologie e il fatto che tale trattamento debba essere eseguito in un centro sanitario autorizzato e sotto il controllo di un medico costituiscono indizi idonei a stabilire che detti prodotti sono destinati a fini medici. Al contrario, la circostanza che i prodotti permettano principalmente miglioramenti estetici e la loro possibile manipolazione al di fuori di un ambito sanitario, ad esempio in un centro estetico e senza l’intervento di un medico, costituiscono indizi idonei a escludere che detto prodotto sia destinato a fini medici. Le dimensioni, il peso e la tecnologia utilizzata non costituiscono elementi determinanti per la classificazione di prodotti, quali quelli di cui trattasi nel procedimento principale, nella voce 9018 della nomenclatura combinata.


(1)  GU C 377 del 21.12.2013.