23.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 65/12


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 dicembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle — Belgio) — Mohamed M’Bodj/État belge

(Causa C-542/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 19, paragrafo 2 - Direttiva 2004/83/CE - Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria - Persona ammissibile alla protezione sussidiaria - Articolo 15, lettera b) - Tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine - Articolo 3 - Disposizioni più favorevoli - Richiedente affetto da una grave malattia - Assenza di una terapia adeguata nel suo paese di origine - Articolo 28 - Assistenza sociale - Articolo 29 - Assistenza sanitaria))

(2015/C 065/16)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour constitutionnelle

Parti

Ricorrente: Mohamed M’Bodj.

Convenuto: État belge

Dispositivo

Gli articoli 28 e 29 della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, ai cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, letti congiuntamente ai suoi articoli 2, lettera e), 3, 15 e 18, devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro non è tenuto a concedere l’assistenza sociale e l’assistenza sanitaria previste da tali articoli a un cittadino di paese terzo autorizzato a soggiornare nel territorio di tale Stato membro in base ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale prevede che in detto Stato membro sia autorizzato il soggiorno dello straniero affetto da una malattia che comporti un rischio effettivo per la vita o l’integrità fisica o un rischio effettivo di trattamento inumano o degradante, qualora non esista alcuna terapia adeguata nel paese d’origine di tale straniero o nel paese terzo in cui egli risiedeva in precedenza, senza che sia in discussione una privazione di assistenza sanitaria inflitta intenzionalmente al predetto straniero in tale paese.


(1)  GU C 367 del 14.12.2013.