13.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 118/8


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal — Regno Unito) — Merck Canada Inc., Merck Sharp & Dohme Ltd/Sigma Pharmaceuticals plc

(Causa C-539/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Atto di adesione all’Unione europea del 2003 - Allegato IV - Capo 2 - Meccanismo specifico - Importazione di medicinale brevettato - Obbligo di previa notificazione))

(2015/C 118/10)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Merck Canada Inc., Merck Sharp & Dohme Ltd

Convenuta: Sigma Pharmaceuticals plc

Dispositivo

1)

Il secondo paragrafo del Meccanismo specifico previsto al capo 2 dell’allegato IV dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che non impone al detentore o al beneficiario di un brevetto o di un certificato protettivo complementare di notificare la propria intenzione di opporsi alla proposta di importazione prima di far valere i propri diritti ai sensi del primo paragrafo di tale Meccanismo. Tuttavia, qualora tale detentore o beneficiario ometta di manifestare siffatta intenzione nel corso del termine di attesa di un mese previsto al secondo paragrafo di detto Meccanismo, il soggetto che ha proposto di importare il medicinale può legittimamente richiedere alle autorità competenti l’autorizzazione ad importare tale prodotto e, se del caso, procedere alla sua importazione ed alla sua commercializzazione. Detto Meccanismo specifico priva quindi il detentore o il beneficiario della possibilità di far valere i suoi diritti, ai sensi del primo paragrafo di tale Meccanismo, rispetto all’importazione ed alla commercializzazione del medicinale effettuate prima della manifestazione di tale intenzione.

2)

Il secondo paragrafo di detto Meccanismo specifico deve essere interpretato nel senso che la notificazione deve essere indirizzata al titolare o al beneficiario del brevetto o del certificato protettivo complementare, indicando tale nozione qualsiasi soggetto che disponga ai sensi della legge dei diritti conferiti al detentore del brevetto o del certificato protettivo complementare.

3)

Il secondo paragrafo di tale Meccanismo specifico deve essere interpretato nel senso che non impone al soggetto che intende importare o commercializzare il medicinale interessato di effettuare esso stesso la notificazione, purché tale notificazione consenta di identificare in modo chiaro tale soggetto.


(1)  GU C 9 dell’11.1.2014.