20.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 236/8


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 maggio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — «Gazprom» OAO

(Causa C-536/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Ambito di applicazione - Arbitrato - Esclusione - Riconoscimento ed esecuzione dei lodi arbitrali stranieri - Provvedimento inibitorio pronunciato da un collegio arbitrale situato in uno Stato membro - Provvedimento inibitorio dell’avvio o della prosecuzione di un procedimento dinanzi a un giudice di un altro Stato membro - Potere dei giudici di uno Stato membro di negare il riconoscimento del lodo arbitrale - Convenzione di New York))

(2015/C 236/10)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parti

Ricorrente:«Gazprom» OAO

con l’intervento di: Lietuvos Respublika

Dispositivo

Il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale dev’essere interpretato nel senso che non osta a che il giudice di uno Stato membro riconosca ed esegua, né a che si rifiuti di riconoscere ed eseguire, un lodo arbitrale che vieti ad una parte di presentare talune domande dinanzi ad un giudice di tale Stato membro, in quanto detto regolamento non disciplina il riconoscimento e l’esecuzione, in uno Stato membro, di un lodo arbitrale emesso da un collegio arbitrale in un altro Stato membro.


(1)  GU C 377 del 21.12.2013.