10.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 395/20 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Sofia Zoo/Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
(Causa C-532/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche - Regolamento (CE) n. 338/97 - Articolo 11 - Invalidità di una licenza di importazione limitata agli esemplari di animali cui è effettivamente applicabile il motivo di invalidità))
(2014/C 395/25)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parti
Ricorrente: Sofia Zoo
Convenuta: Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
Dispositivo
L’articolo 11, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, deve essere interpretato nel senso che la licenza di importazione che non osservi i presupposti di tale regolamento deve essere considerata invalida unicamente nella parte in cui riguarda gli esemplari di animali cui è effettivamente applicabile il motivo di invalidità di tale licenza di importazione. Tali esemplari sono pertanto gli unici a dover costituire l’oggetto di un sequestro, ed eventualmente di una confisca, da parte dell’autorità competente dello Stato membro in cui si trovano.