23.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 65/11 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 dicembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundessozialgericht — Germania) — Walter Larcher/Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd
(Causa C-523/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Articolo 45 TFUE - Articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 - Prestazioni di vecchiaia - Principio di non discriminazione - Lavoratore che beneficia in uno Stato membro di un prepensionamento progressivo precedente il suo collocamento a riposo - Presa in considerazione ai fini del riconoscimento del diritto a una pensione di vecchiaia in un altro Stato membro))
(2015/C 065/15)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundessozialgericht
Parti
Ricorrente: Walter Larcher
Convenuta: Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd
Dispositivo
1) |
Il principio della parità di trattamento sancito dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, osta a una norma di uno Stato membro secondo cui la concessione di una pensione di vecchiaia a seguito di prepensionamento progressivo presuppone che quest’ultimo si sia svolto esclusivamente ai sensi delle disposizioni nazionali di tale Stato membro. |
2) |
Il principio della parità di trattamento sancito dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 1992/2006, deve essere interpretato nel senso che, ai fini del riconoscimento in uno Stato membro di un periodo di prepensionamento progressivo che si sia svolto conformemente alla normativa di un altro Stato membro, occorre procedere a un esame comparativo delle condizioni di applicazione dei regimi di prepensionamento progressivo di questi due Stati membri per determinare, caso per caso, se le differenze individuate possano compromettere la realizzazione degli obiettivi legittimamente perseguiti dalla normativa in esame di detto primo Stato membro. |