15.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 315/22 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 luglio 2014 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesgerichtshof e dal Landgericht München I — Germania) — Adala Bero/Regierungspräsidium Kassel (C-473/13), Ettayebi Bouzalmate/Kreisverwaltung Kleve (C-514/13)
(Cause riunite C-473/13 e C-514/13) (1)
((Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Direttiva 2008/115/CE - Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Articolo 16, paragrafo 1 - Trattenimento ai fini dell’allontanamento - Trattenimento in un istituto penitenziario - Impossibilità di sistemare i cittadini di paesi terzi in un apposito centro di permanenza temporanea - Mancanza di un centro siffatto nel Land in cui il cittadino di un paese terzo è trattenuto))
2014/C 315/33
Lingua processuale: il tedesco
Giudici del rinvio
Bundesgerichtshof, Landgericht München I
Parti nei procedimenti principali
Ricorrenti: Adala Bero (C-473/13), Ettayebi Bouzalmate (C-514/13)
Convenuti: Regierungspräsidium Kassel (C-473/13), Kreisverwaltung Kleve (C-514/13)
Dispositivo
L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro è tenuto, di norma, a trattenere ai fini dell’allontanamento i cittadini di paesi terzi in situazione di soggiorno irregolare sistemandoli in un apposito centro di permanenza temporanea di questo Stato, ancorché tale Stato membro abbia una struttura federale e lo Stato federato competente a decidere e ad eseguire detto trattenimento ai sensi del diritto nazionale non disponga di un centro di permanenza temporanea siffatto.