27.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/7 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerisches Verwaltungsgericht München — Germania) — Andre Lawrence Shepherd/Bundesrepublik Deutschland
(Causa C-472/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Asilo - Direttiva 2004/83/CE - Articolo 9, paragrafo 2, lettere b), c) ed e) - Norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato - Condizioni per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato - Atti di persecuzione - Sanzioni penali nei confronti di un militare degli Stati Uniti che ha rifiutato di prestare servizio in Iraq))
(2015/C 138/08)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bayerisches Verwaltungsgericht München
Parti
Ricorrente: Andre Lawrence Shepherd
Convenuta: Bundesrepublik Deutschland
Dispositivo
1) |
Le disposizioni dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta devono essere interpretate nel senso
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2) |
Le disposizioni dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva 2004/83 devono essere interpretate nel senso che, in circostanze come quelle del procedimento principale, non risulta che i provvedimenti in cui incorre un militare a causa del suo rifiuto di prestare servizio, quali la condanna a una pena detentiva o il congedo con disonore, possano essere considerati, rispetto al legittimo esercizio da parte dello Stato interessato del suo diritto di mantenere una forza armata, a tal punto sproporzionati o discriminatori da rientrare tra gli atti di persecuzione considerati in tali disposizioni. Spetta tuttavia alle autorità nazionali verificare tale circostanza. |