27.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/6 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep — Paesi Bassi) — B. Martens/Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
(Causa C-359/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione delle persone - Articoli 20 TFUE e 21 TFUE - Cittadino di uno Stato membro - Residenza in un altro Stato membro - Studi svolti in un paese o territorio d’oltremare - Mantenimento della concessione del finanziamento per studi superiori - Requisito della residenza di «tre anni su sei» - Restrizione - Giustificazione))
(2015/C 138/07)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Centrale Raad van Beroep
Parti
Ricorrente: B. Martens
Convenuti: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Dispositivo
Gli articoli 20 TFUE e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, che subordina il mantenimento della concessione di un finanziamento degli studi superiori compiuti fuori da tale Stato alla condizione per cui lo studente che richiede di beneficiare di un finanziamento siffatto abbia risieduto in detto Stato per un periodo di almeno tre anni sui sei precedenti la sua iscrizione a detto corso di studi.