12.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 7/8


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 novembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Scottish Land Court — Regno Unito) — Robin John Feakins/The Scottish Ministers

(Causa C-335/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Politica agricola comune - Regime di pagamento unico - Regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione - Articolo 18, paragrafo 2 - Riserva nazionale - Circostanze eccezionali - Principio della parità di trattamento))

(2015/C 007/10)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Scottish Land Court

Parti

Ricorrente: Robin John Feakins

Convenuto: The Scottish Ministers

Dispositivo

1)

L’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) della Commissione n. 795/2004, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, come modificato dal regolamento (CE) n. 1974/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, deve essere interpretato nel senso che esso si applica, da un lato, quando un agricoltore sia in possesso dei requisiti per l’applicazione di due o più degli articoli da 19 a 23 bis di detto regolamento, come modificato dal regolamento n. 1974/2004, e, dall’altro, qualora un agricoltore, il quale sia in possesso dei requisiti per l’applicazione di almeno uno degli articoli da 19 a 23 bis del medesimo regolamento, come modificato dal regolamento n. 1974/2004, possegga anche i requisiti per l’applicazione di almeno uno degli articoli 37, paragrafo 2, 40, 42, paragrafo 3, e 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001.

2)

L’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 795/2004, come modificato dal regolamento n. 1974/2004, è invalido, laddove impedisce ad un agricoltore, che abbia subito circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 40 del regolamento n. 1782/2003, di beneficiare al contempo di un adeguamento del suo importo di riferimento, a norma di tale disposizione, e di un importo di riferimento ulteriore a partire dalla riserva nazionale, a norma di uno degli articoli da 19 a 23 bis del regolamento n. 795/2004, come modificato dal regolamento n. 1974/2004, mentre un agricoltore che non abbia fronteggiato simili circostanze e al quale sia stato attribuito un importo di riferimento calcolato in applicazione dell’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003 può cumulare tale importo ed un importo di riferimento a partire dalla riserva nazionale a norma di uno degli articoli da 19 a 23 bis del regolamento n. 795/2004, come modificato dal regolamento n. 1974/2004.


(1)  GU C 260 del 7.9.2013.