10.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 395/17


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — Procedimento promosso da X

(Causa C-318/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 79/7/CEE - Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale - Assicurazione contro gli infortuni dei lavoratori dipendenti - Entità di un risarcimento forfettario per lesioni permanenti - Calcolo attuariale fondato sulla speranza di vita media in base al sesso del beneficiario del risarcimento - Violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione))

(2014/C 395/20)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parte nel procedimento principale

X

Dispositivo

1)

L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, dev’essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che preveda, ai fini del calcolo di una prestazione previdenziale versata per un infortunio sul lavoro, l’applicazione, quale fattore attuariale, della differenza di speranza di vita tra gli uomini e le donne, laddove l’applicazione di tale fattore faccia sì che il risarcimento versato una tantum a titolo di tale prestazione risulti inferiore, quando sia concesso ad un uomo, rispetto a quello che percepirebbe una donna di pari età che si trovi in situazione analoga.

2)

Spetta al giudice del rinvio valutare se ricorrano i requisiti necessari affinché sorga la responsabilità dello Stato membro. Parimenti, per quanto attiene alla questione se la normativa nazionale oggetto del procedimento principale costituisca violazione «sufficientemente qualificata» del diritto dell’Unione, il giudice medesimo dovrà prendere in considerazione, segnatamente, il fatto che la Corte non si sia ancora pronunciata sulla liceità della rilevanza di un fattore fondato sulla speranza di vita media in base al sesso ai fini della determinazione di una prestazione versata in base ad un regime previdenziale istituito ex lege e ricompreso nella sfera di applicazione della direttiva 79/7. Il giudice del rinvio dovrà parimenti tener conto della facoltà riconosciuta agli Stati membri dal legislatore dell’Unione, espressa nell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura, nonché dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. Il giudice medesimo dovrà inoltre considerare che la Corte ha dichiarato, in data 1o marzo 2011 (C-236/09, EU:C:2011:100), che la prima di tali disposizioni è invalida, in quanto viola il principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne.


(1)  GU C 233 del 10.8.2013.