8.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 439/5 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Sibiu — Romania) — Elena Petru/Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Sibiu, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
(Causa C-268/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Previdenza sociale - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Articolo 22, paragrafo 2, secondo comma - Assicurazione malattia - Cure ospedaliere prestate in un altro Stato membro - Diniego di preventiva approvazione - Mancanza di farmaci e di materiali medici di prima necessità))
(2014/C 439/07)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Tribunalul Sibiu
Parti
Ricorrente: Elena Petru
Convenute: Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Sibiu, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
Dispositivo
L’articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 592/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, deve essere interpretato nel senso che l’autorizzazione richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera c), i), del medesimo articolo non può essere negata qualora le cure ospedaliere di cui trattasi non possano essere prestate in tempi ragionevoli nello Stato membro di residenza dell’assicurato a causa della mancanza di farmaci e di materiali medici di prima necessità. Tale impossibilità deve essere valutata, da un lato, rispetto al complesso degli istituti ospedalieri di detto Stato membro idonei a prestare le cure di cui trattasi e, dall’altro, rispetto al lasso di tempo entro il quale queste ultime possono essere ottenute tempestivamente.