10.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 175/13


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Belgio) — Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, Michel Tillieut, Willy Gregoire, Marc Lacroix/Région wallonne

(Causa C-225/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Rifiuti - Direttiva 75/442/CEE - Articolo 7, paragrafo 1 - Piano di gestione - Aree e impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti - Nozione di «piano di gestione dei rifiuti» - Direttiva 1999/31/CE - Articoli 8 e 14 - Discariche autorizzate o già in funzione alla data di recepimento della direttiva))

2014/C 175/15

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti

Ricorrenti: Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, Michel Tillieut, Willy Gregoire, Marc Lacroix

Convenuta: Région wallonne

Con l’intervento di: Shanks SA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d'État — Interpretazione dell’articolo 7 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), nonché dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU L 197, pag. 30) — Eliminazione dei rifiuti — Nozione di piano di gestione dei rifiuti — Normativa nazionale che non autorizza centri di interramento tecnico al di fuori di quelli previsti da detto piano di gestione — Deroga normativa che consente il rinnovo, dopo l’entrata in vigore del piano di gestione dei rifiuti, delle autorizzazioni concesse a centri di interramento tecnico anteriormente all’entrata in vigore di detto piano — Nozione di piano e programma

Dispositivo

L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, come modificata dalla decisione 96/350/CE della Commissione, del 24 maggio 1996, deve essere interpretato nel senso che una disposizione normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, la quale enuncia che, in deroga alla norma secondo la quale nessun centro di interramento tecnico possa essere autorizzato al di fuori di quelli previsti dal piano di gestione dei rifiuti disciplinato da detto articolo, i centri di interramento tecnico autorizzati prima dell’entrata in vigore di detto piano possono, dopo tale data, essere oggetto di nuove autorizzazioni sulle stesse particelle, non costituisce un «piano di gestione dei rifiuti», ai sensi di tale disposizione della direttiva 75/442, come modificata dalla decisione 96/350.

L’articolo 8 della direttiva 1999/31CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, come modificata dalla direttiva 2011/97/UE del Consiglio, del 5 dicembre 2011, non osta, tuttavia, ad una tale disposizione normativa nazionale, che può trovare il suo fondamento normativo nell’articolo 14 di tale direttiva e applicarsi alle discariche autorizzate o già in funzione alla data del recepimento di essa, purché siano rispettate le altre condizioni menzionate in tale articolo 14, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio.


(1)  GU C 207 del 20.7.2013.