25.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 282/12


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht — Germania) — Oberbank AG C-217/13), Banco Santander SA (C-218/13), Santander Consumer Bank AG (C-218/13)/Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV

(Cause riunite C-217/13 e C-218/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Marchi - Direttiva 2008/95/CE - Articolo 3, paragrafi 1 e 3 - Marchio di colore rosso senza contorni, registrato per servizi bancari - Domanda di dichiarazione di nullità - Carattere distintivo acquisito con l’uso - Prova - Sondaggio d’opinione - Momento in cui deve essere acquisito il carattere distintivo con l’uso - Onere della prova))

2014/C 282/17

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundespatentgericht

Parti

Ricorrenti: Oberbank AG (C-217/13), Banco Santander SA (C-218/13), Santander Consumer Bank AG (C-218/13)

Convenuta: Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV

Dispositivo

1)

L’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad un’interpretazione del diritto nazionale secondo cui, in procedimenti che sollevano la questione se un marchio di colore senza contorni abbia acquisito carattere distintivo con l’uso, è sempre e comunque necessario che da un sondaggio d’opinione risulti un grado di riconoscibilità di tale marchio di almeno il 70 %.

2)

Qualora uno Stato membro non si sia avvalso della facoltà prevista all’articolo 3, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva 2008/95, l’articolo 3, paragrafo 3, primo periodo, di tale direttiva deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità riguardante un marchio privo di carattere distintivo intrinseco, occorre esaminare, al fine di valutare se tale marchio abbia acquisito carattere distintivo con l’uso, se tale carattere sia stato acquisito prima della data di deposito della domanda di registrazione di detto marchio. Al riguardo è irrilevante che il titolare del marchio contestato faccia valere che quest’ultimo ha acquisito comunque carattere distintivo con l’uso successivamente al deposito della domanda di registrazione, ma prima della registrazione del marchio stesso.

3)

Qualora uno Stato membro non si sia avvalso della facoltà prevista all’articolo 3, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva 2008/95, l’articolo 3, paragrafo 3, primo periodo, di detta direttiva deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità, il marchio contestato sia dichiarato nullo se privo di carattere distintivo intrinseco e il titolare di tale marchio non riesca a dimostrare che quest’ultimo aveva acquisito, prima della data di deposito della domanda di registrazione, carattere distintivo con l’uso che ne era stato fatto.


(1)  GU C 189 del 29.6.2013.