10.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 395/14 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 settembre 2014 — Regno di Spagna/Commissione europea
(Causa C-192/13 P) (1)
((Impugnazione - Fondo di coesione - Riduzione del contributo finanziario - Adozione della decisione da parte della Commissione europea - Esistenza di un termine - Inosservanza del termine impartito - Conseguenze))
(2014/C 395/16)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, agente)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e D. Recchia, agenti)
Dispositivo
1) |
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea Spagna/Commissione (T-235/11, EU:T:2013:49) è annullata. |
2) |
La decisione C (2011) 1023 definitivo della Commissione, del 18 febbraio 2011, recante riduzione dell’aiuto del Fondo di coesione alle fasi di progetto rubricate «Fornitura e montaggio di materiali ferroviari sulla linea di alta velocità Madrid-Saragozza-Barcellona-Frontiera francese. Tratto Madrid-Lleida» (CCI 1999.ES.16.C.PT.001), «Linea ferroviaria di alta velocità Madrid-Barcellona. Tratto Lleida-Martorell (piattaforma, prima fase)» (CCI 2000.ES.16.C.PT.001), «Linea di alta velocità Madrid-Saragozza-Barcellona-Frontiera francese. Accesso ferroviario alla nuova stazione di Saragozza» (CCI 2000.ES.16.C.PT.003), «Linea di alta velocità Madrid-Barcellona-Frontiera francese. Tratto Lleida-Martorell. Sottotratto X-A (Olérdola-Avinyonet del Penedés)» (CCI 2001.ES.16.C.PT.007), «Nuovo accesso ferroviario della linea di alta velocità a Levante. Sottotratto La Gineta-Albacete (piattaforma)» (CCI 2004.ES.16.C.PT.014), è annullata. |
3) |
La Commissione europea è condannata a sopportare le spese del Regno di Spagna e le proprie spese, sia nel procedimento di primo grado, sia nell’ambito della presente impugnazione. |