10.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 395/14


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 settembre 2014 — Regno di Spagna/Commissione europea

(Causa C-192/13 P) (1)

((Impugnazione - Fondo di coesione - Riduzione del contributo finanziario - Adozione della decisione da parte della Commissione europea - Esistenza di un termine - Inosservanza del termine impartito - Conseguenze))

(2014/C 395/16)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, agente)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e D. Recchia, agenti)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea Spagna/Commissione (T-235/11, EU:T:2013:49) è annullata.

2)

La decisione C (2011) 1023 definitivo della Commissione, del 18 febbraio 2011, recante riduzione dell’aiuto del Fondo di coesione alle fasi di progetto rubricate «Fornitura e montaggio di materiali ferroviari sulla linea di alta velocità Madrid-Saragozza-Barcellona-Frontiera francese. Tratto Madrid-Lleida» (CCI 1999.ES.16.C.PT.001), «Linea ferroviaria di alta velocità Madrid-Barcellona. Tratto Lleida-Martorell (piattaforma, prima fase)» (CCI 2000.ES.16.C.PT.001), «Linea di alta velocità Madrid-Saragozza-Barcellona-Frontiera francese. Accesso ferroviario alla nuova stazione di Saragozza» (CCI 2000.ES.16.C.PT.003), «Linea di alta velocità Madrid-Barcellona-Frontiera francese. Tratto Lleida-Martorell. Sottotratto X-A (Olérdola-Avinyonet del Penedés)» (CCI 2001.ES.16.C.PT.007), «Nuovo accesso ferroviario della linea di alta velocità a Levante. Sottotratto La Gineta-Albacete (piattaforma)» (CCI 2004.ES.16.C.PT.014), è annullata.

3)

La Commissione europea è condannata a sopportare le spese del Regno di Spagna e le proprie spese, sia nel procedimento di primo grado, sia nell’ambito della presente impugnazione.


(1)  GU C 178 del 22.6.2013.