5.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 135/17


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 13 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social n. 3 de Barcelona — Spagna) — Antonio Márquez Samohano/Universitat Pompeu Fabra

(Causa C-190/13) (1)

((Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Università - Docenti associati - Successione di contratti di lavoro a tempo determinato - Clausola 5, punto 1 - Misure dirette a prevenire l’utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato - Nozione di «ragioni obiettive» idonee a giustificare tali contratti - Clausola 3 - Nozione di «contratto di lavoro a tempo determinato» - Sanzioni - Diritto a un’indennità - Disparità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato))

2014/C 135/18

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social n. 3 de Barcelona

Parti

Ricorrente: Antonio Márquez Samohano

Convenuta: Universitat Pompeu Fabra

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Juzgado de lo Social n. 3 de Barcelona — Interpretazione delle clausole 3 e 5 dell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43) — Contratti di lavoro conclusi con la Pubblica Amministrazione — Professori universitari — Mancanza di misure dirette a prevenire l’utilizzo abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato in successione

Dispositivo

La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che compare in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale, quale quella controversa nel procedimento principale, che consente alle università di rinnovare contratti di lavoro a tempo determinato successivi conclusi con docenti associati, senza alcun limite della durata massima e del numero di rinnovi di tali contratti, qualora tali contratti siano giustificati da una ragione obiettiva ai sensi del punto 1, lettera a), di tale clausola, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Tuttavia, spetta ugualmente a tale giudice verificare, in concreto, che nel procedimento principale il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato successivi in parola intendesse effettivamente soddisfare esigenze provvisorie e che una normativa come quella controversa nel procedimento principale non sia stata utilizzata, di fatto, per soddisfare esigenze permanenti e durevoli in materia di assunzione di personale docente.


(1)  GU C 189 del 29.6.2013.