9.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 46/4 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 dicembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — A (C-148/13), B (C-149/13), C (C-150/13)/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
(Cause riunite da C-148/13 a C-150/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Direttiva 2004/83/CE - Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria - Articolo 4 - Valutazione dei fatti e delle circostanze - Modalità di valutazione - Accettazione di taluni elementi di prova - Portata dei poteri delle autorità nazionali competenti - Timore di persecuzione a causa dell’orientamento sessuale - Differenze tra, da un lato, i limiti relativi alle verifiche delle dichiarazioni e delle prove documentali o di altro tipo quanto all’asserito orientamento sessuale di un richiedente asilo e, dall’altro, quelli che si applicano alle verifiche di tali elementi concernenti altri motivi di persecuzione - Direttiva 2005/85/CE - Norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato - Articolo 13 - Condizioni a cui è soggetto il colloquio personale - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 1 - Dignità umana - Articolo 7 - Rispetto della vita privata e della vita familiare))
(2015/C 046/05)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti
Ricorrenti: A (C-148/13), B (C-149/13), C (C-150/13)
Convenuto: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
con l’intervento di: United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
Dispositivo
1) |
L’articolo 4, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, e l’articolo 13, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, devono essere interpretati nel senso che ostano a che, nell’ambito dell’esame — effettuato dalle autorità nazionali competenti, che agiscono sotto il controllo del giudice — dei fatti e delle circostanze riguardanti l’asserito orientamento sessuale di un richiedente asilo, la cui domanda è fondata su un timore di persecuzione a causa di tale orientamento, le dichiarazioni di tale richiedente nonché gli elementi di prova documentali o di altro tipo presentati a sostegno della sua domanda siano oggetto di una valutazione, da parte di dette autorità, mediante interrogatori fondati unicamente su nozioni stereotipate riguardo agli omosessuali. |
2) |
L’articolo 4 della direttiva 2004/83, alla luce dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che osta a che, nell’ambito di tale esame, le autorità nazionali competenti procedano a interrogatori dettagliati sulle pratiche sessuali di un richiedente asilo. |
3) |
L’articolo 4 della direttiva 2004/83, alla luce dell’articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che osta a che, nell’ambito di tale esame, le predette autorità accettino elementi di prova, quali il compimento di atti omosessuali da parte del richiedente asilo considerato, il suo sottoporsi a «test» per dimostrare la propria omosessualità o ancora la produzione da parte dello stesso di registrazioni video di tali atti. |
4) |
L’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/83 e l’articolo 13, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2005/85 devono essere interpretati nel senso che ostano a che, nell’ambito del predetto esame, le autorità nazionali competenti concludano che le dichiarazioni del richiedente asilo considerato manchino di credibilità per il solo motivo che il suo asserito orientamento sessuale non è stato fatto valere da tale richiedente alla prima occasione concessagli per esporre i motivi di persecuzione. |