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1.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 38/3 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1o dicembre 2015 — Parlamento europeo, Commissione europea/Consiglio dell’Unione europea
(Cause riunite C-124/13 e C-125/13) (1)
((Ricorso di annullamento - Regolamento (UE) n. 1243/2012 - Scelta della base giuridica - Articolo 43, paragrafi 2 e 3, TFUE - Decisione politica - Piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco))
(2016/C 038/03)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Parlamento europeo (rappresentanti: I. Liukkonen, L.G. Knudsen e R. Kaškina, agenti), Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet, K. Banks e A. Szmytkowska, agenti
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: E. Sitbon, A. de Gregorio Merino e A. Westerhof Löfflerová, agenti)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Regno di Spagna (rappresentanti: M. Sampol Pucurull e N. Díaz Abad, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, D. Colas, R. Coesme e C. Candat, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna, M. Nowacki e A. Miłkowska, agenti)
Dispositivo
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1) |
Il regolamento (UE) n. 1243/2012 del Consiglio, del 19 dicembre 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 1342/2008 che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock, è annullato. |
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2) |
Gli effetti del regolamento n. 1243/2012 sono mantenuti fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non può superare dodici mesi a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo alla data della pronuncia della presente sentenza, di un nuovo regolamento fondato sulla base giuridica appropriata, ossia l’articolo 43, paragrafo 2, TFUE. |
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3) |
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese. |
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4) |
Il Regno di Spagna, la Repubblica francese e la Repubblica di Polonia sopportano le proprie spese. |