1.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/3


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1o dicembre 2015 — Parlamento europeo, Commissione europea/Consiglio dell’Unione europea

(Cause riunite C-124/13 e C-125/13) (1)

((Ricorso di annullamento - Regolamento (UE) n. 1243/2012 - Scelta della base giuridica - Articolo 43, paragrafi 2 e 3, TFUE - Decisione politica - Piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco))

(2016/C 038/03)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Parlamento europeo (rappresentanti: I. Liukkonen, L.G. Knudsen e R. Kaškina, agenti), Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet, K. Banks e A. Szmytkowska, agenti

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: E. Sitbon, A. de Gregorio Merino e A. Westerhof Löfflerová, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Regno di Spagna (rappresentanti: M. Sampol Pucurull e N. Díaz Abad, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, D. Colas, R. Coesme e C. Candat, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna, M. Nowacki e A. Miłkowska, agenti)

Dispositivo

1)

Il regolamento (UE) n. 1243/2012 del Consiglio, del 19 dicembre 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 1342/2008 che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock, è annullato.

2)

Gli effetti del regolamento n. 1243/2012 sono mantenuti fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non può superare dodici mesi a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo alla data della pronuncia della presente sentenza, di un nuovo regolamento fondato sulla base giuridica appropriata, ossia l’articolo 43, paragrafo 2, TFUE.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.

4)

Il Regno di Spagna, la Repubblica francese e la Repubblica di Polonia sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 156 dell’1.6.2013.