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10.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/13 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 10 aprile 2014 — Commissione europea/Ungheria
(Causa C-115/13) (1)
((Inadempimento di uno Stato - Accise sull’alcol e sulle bevande alcoliche - Direttiva 92/83/CEE - Fissazione delle aliquote di accisa - Produzione per conto terzi di alcol etilico in una distilleria soggetta a un’aliquota d’accisa pari a zero - Esenzione d'accisa per la produzione di alcol etilico da parte di soggetti privati))
2014/C 175/14
Lingua processuale: l’ungherese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Baslev e A. Sipos, agenti)
Convenuta: Ungheria (rappresentanti: M. Z. Fehér, K. Szíjjártó e K. Molnár, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli da 19 a 21 della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316, pag. 21), letti in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 7, della medesima direttiva, nonché con l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316, pag. 29) — Fissazione delle accise — Produzione per conto terzi di alcol etilico in una distilleria soggetta a un’aliquota d’accisa pari a zero — Esenzione d'accisa per la produzione di alcol etilico da parte di soggetti privati
Dispositivo
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1) |
L’Ungheria, adottando e applicando una normativa che prevede che, alle condizioni da essa stabilite, la produzione per conto terzi di alcol etilico in una distilleria è soggetta a un’aliquota d’accisa pari a zero e che la produzione di alcol etilico da parte di soggetti privati è esente da accisa, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli da 19 a 21 della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche, come modificata dall’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, letti in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 7, di tale direttiva, nonché con l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche. |
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2) |
L’Ungheria è condannata alle spese. |