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9.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 46/3 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 dicembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Azienda sanitaria locale n. 5 «Spezzino», ANPAS Associazione Nazionale Pubblica Assistenza — Comitato Regionale Liguria, Regione Liguria/San Lorenzo Società Cooperativa Sociale, Croce Verde Cogema Cooperativa Sociale Onlus
(Causa C-113/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Servizi di trasporto sanitario - Normativa nazionale che riserva in via prioritaria le attività di trasporto sanitario per le strutture sanitarie pubbliche alle associazioni di volontariato che soddisfino i requisiti di legge e siano registrate - Compatibilità con il diritto dell’Unione - Appalti pubblici - Articoli 49 TFUE e 56 TFUE - Direttiva 2004/18/CE - Servizi misti, inseriti al contempo nell’allegato II A e nell’allegato II B della direttiva 2004/18 - Articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e d) - Nozione di «appalto pubblico di servizi» - Carattere oneroso - Controprestazione consistente nel rimborso delle spese sostenute))
(2015/C 046/03)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti
Ricorrenti: Azienda sanitaria locale n. 5 «Spezzino», ANPAS Associazione Nazionale Pubblica Assistenza — Comitato Regionale Liguria, Regione Liguria
Convenute: San Lorenzo Società Cooperativa Sociale, Croce Verde Cogema Cooperativa Sociale Onlus
e nei confronti di: Croce Rossa Italiana — Comitato regionale Liguria e altri
Dispositivo
Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che, come quella in discussione nel procedimento principale, prevede che la fornitura dei servizi di trasporto sanitario di urgenza ed emergenza debba essere attribuita in via prioritaria e con affidamento diretto, in mancanza di qualsiasi pubblicità, alle associazioni di volontariato convenzionate, purché l’ambito normativo e convenzionale in cui si svolge l’attività delle associazioni in parola contribuisca effettivamente alla finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio su cui detta disciplina è basata.