12.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 7/4 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 5 novembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Snezhana Somova/Glaven direktor na Stolichno upravlenie «Sotsialno osiguryavane»
(Causa C-103/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Previdenza sociale - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Articoli 12, 45, 46 e 94 - Normativa nazionale che assoggetta la concessione di una pensione alla condizione dell’interruzione del versamento dei contributi all’assicurazione di vecchiaia - Riscatto di un periodo assicurativo mancante a titolo di contropartita del versamento di contributi - Concomitanza di periodi assicurativi in più Stati membri - Facoltà dell’assicurato di escludere la regola del cumulo della durata dei periodi contributivi e assicurativi - Revoca della pensione concessa e recupero dell’indebito percepito - Obbligo di corresponsione di interessi))
(2015/C 007/05)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad Sofia-grad
Parti
Ricorrente: Snezhana Somova
Resistente: Glaven direktor na Stolichno upravlenie «Sotsialno osiguryavane»
Dispositivo
1) |
L’articolo 49 TFUE osta alla normativa di uno Stato membro, quale l’articolo 94, paragrafo 1, del codice delle assicurazioni sociali (Kodeks za sotsialnoto osiguryavane), ai sensi della quale la liquidazione dei diritti alla pensione di vecchiaia è soggetta alla previa condizione dell’interruzione del versamento dei contributi di previdenza sociale inerenti ad un’attività lavorativa esercitata in un altro Stato membro. |
2) |
Gli articoli 45, 46, paragrafo 2, e 94, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nel testo modificato e novellato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, devono essere interpretati nel senso che non attribuiscono agli assicurati della previdenza sociale la facoltà di optare affinché non vengano presi in considerazione, ai fini della determinazione dei diritti riconosciuti in uno Stato membro, i periodi di assicurazione compiuti in un altro Stato membro anteriormente alla data di applicazione del regolamento stesso nel primo Stato membro. |