24.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 421/9


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Germania) — U/Stadt Karlsruhe

(Causa C-101/13) (1)

((Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Regolamento (CE) n. 2252/2004 - Documento 9303 dell’Organizzazione internazionale per l’aviazione civile (ICAO), prima parte - Norme minime di sicurezza dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri - Passaporto leggibile a macchina - Indicazione del cognome alla nascita sulla pagina dei dati anagrafici del passaporto - Presentazione del nome senza rischio di confusione))

2014/C 421/11

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Parti

Ricorrente: U

Convenuta: Stadt Karlsruhe

Dispositivo

1)

L’allegato al regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri, come modificato dal regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, deve essere interpretato nel senso che esso richiede che la pagina dei dati anagrafici leggibile a macchina dei passaporti rilasciati dagli Stati membri soddisfi tutti i requisiti obbligatori previsti dal documento 9303, prima parte, dell’Organizzazione internazionale per l’aviazione civile (ICAO).

2)

L’allegato al regolamento n. 2252/2004, come modificato dal regolamento n. 444/2009, in combinato disposto con il documento 9303, prima parte, dell’Organizzazione internazionale per l’aviazione civile, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, quando la normativa di uno Stato membro prevede che il nome di una persona sia formato dai relativi nomi e cognome, tale Stato possa tuttavia inserire il cognome alla nascita nella casella 06 della pagina dei dati anagrafici leggibile a macchina del passaporto come identificatore primario o nella casella 07 di tale pagina come identificatore secondario, oppure in una casella unica formata da dette caselle 06 e 07.

3)

L’allegato al regolamento n. 2252/2004, come modificato dal regolamento n. 444/2009, in combinato disposto con le disposizioni del documento 9303, prima parte, sezione IV, punto 8.6, dell’Organizzazione internazionale per l’aviazione civile, deve essere interpretato nel senso che, quando la normativa di uno Stato membro prevede che il nome di una persona sia formato dai relativi nomi e cognome, esso osta a che tale Stato possa riportare nella casella 13 della pagina dei dati anagrafici leggibile a macchina del passaporto il cognome alla nascita come dato anagrafico facoltativo.

4)

L’allegato al regolamento n. 2252/2004, come modificato dal regolamento n. 444/2009, in combinato disposto con le disposizioni del documento 9303, prima parte, dell’Organizzazione internazionale per l’aviazione civile, deve essere interpretato, alla luce dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nel senso che, qualora la normativa di uno Stato membro preveda che il nome di una persona sia formato dai relativi nomi e cognome, se tale Stato sceglie tuttavia di far figurare il cognome alla nascita del titolare del passaporto nelle caselle 06 e/o 07 della pagina dei dati anagrafici leggibile a macchina del passaporto, esso deve indicare con chiarezza, nella designazione di tali caselle, che vi è riportato il cognome alla nascita.


(1)  GU C 156 dell’1.6.2013.