30.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 202/8


Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell’8 maggio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Assica — Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi, Kraft Foods Italia SpA/Associazioni fra produttori per la tutela del «Salame Felino» e a.

(Causa C-35/13) (1)

([Agricoltura - Prodotti agricoli ed alimentari - Regolamento (CEE) n. 2081/92 - Articolo 2 - Tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine - Ambito di applicazione ratione materiae - Protezione nel territorio nazionale - Insussistenza di registrazione comunitaria - Conseguenze - Protezione delle denominazioni concernenti i prodotti per i quali non esiste un nesso particolare fra le loro caratteristiche e la loro origine geografica - Presupposti])

2014/C 202/09

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti

Ricorrenti: Assica — Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi, Kraft Foods Italia SpA

Convenuti: Associazioni fra produttori per la tutela del «Salame Felino», La Felinese Salumi SpA, Salumificio Monpiù Srl, Salumi Boschi F.lli SpA, Gualerzi SpA, Alinovi Tullio di Alinovi Giorgio & C. Snc, Salumificio Gastaldi di Gastaldi Franco e C. Snc, Boschi Cav. Umberto SpA, Fereoli Mario & Figlio Snc, Salumificio Ducale Snc di Morini & Tortini, Fereoli Gino & Figlio Snc, Ronchei Srl, Salumificio B.R.B. Snc

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte suprema di cassazione — Interpretazione dell’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208, pag. 1) — Denominazione di origine priva di registrazione e riguardo alla quale non sussistono atti legalmente vincolanti che definiscano i limiti della zona geografica di produzione, il disciplinare della produzione, ed eventuali requisiti che i produttori debbano possedere per beneficiare del diritto di utilizzare la denominazione in questione — Possibilità di vietare sul territorio nazionale, in quanto atto di concorrenza sleale, l’uso di tale denominazione per prodotti nazionali non provenienti dai luoghi cui si riferisce la denominazione stessa

Dispositivo

Il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, come modificato dal regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio, del 17 marzo 1997, deve essere interpretato nel senso che esso non attribuisce un regime di protezione a una denominazione geografica priva di registrazione comunitaria, ma che quest’ultima può essere protetta, eventualmente, in forza di una disciplina nazionale relativa alle denominazioni geografiche concernenti i prodotti per i quali non esiste un nesso particolare tra le loro caratteristiche e la loro origine geografica, a condizione, tuttavia, da un lato, che l’applicazione di siffatta disciplina non comprometta gli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 2081/92, come modificato dal regolamento n. 535/97, e, dall’altro, che essa non sia in contrasto con la libera circolazione delle merci di cui all’articolo 28 CE, circostanze che spetta al giudice nazionale verificare.


(1)  GU C 86 del 23.3.2013.