3.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/2


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — Daniel Unland/Land Berlin

(Causa C-20/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2000/78/CE - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Articoli 2, 3, paragrafo 1, lettera c), e 6, paragrafo 1 - Discriminazione diretta basata sull’età - Stipendio di base dei giudici - Regime transitorio - Nuovo inquadramento e successivo avanzamento di carriera - Perpetuazione della disparità di trattamento - Giustificazioni))

(2015/C 363/02)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: Daniel Unland

Convenuto: Land Berlin

Dispositivo

1)

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, dev’essere interpretato nel senso che le condizioni attinenti alla retribuzione dei giudici rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva.

2)

Gli articoli 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, in forza della quale il livello dello stipendio di base di un giudice è determinato, al momento dell’assunzione, unicamente in base all’età di quest’ultimo.

3)

Gli articoli 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che definisce le modalità di nuovo inquadramento, nell’ambito di un nuovo sistema di retribuzione, dei giudici già in servizio prima dell’entrata in vigore di tale normativa prevedendo che il livello retributivo in cui questi ultimi sono da quel momento inquadrati sia determinato sulla sola base dell’importo dello stipendio di base che essi percepivano in applicazione del previgente sistema retributivo, pur essendo quest’ultimo fondato su una discriminazione basata sull’età del giudice, nei limiti in cui la disparità di trattamento originata da questa normativa può essere giustificata dall’obiettivo della tutela dei diritti acquisiti.

4)

Gli articoli 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che definisca le modalità di avanzamento di carriera dei giudici già in servizio prima dell’entrata in vigore di tale normativa nell’ambito di un nuovo sistema di retribuzione, e che preveda che, a partire da un determinato livello retributivo, i giudici che alla data di riferimento stabilita per il passaggio al nuovo sistema avevano già raggiunto una determinata età beneficiano di un incremento della retribuzione più rapido rispetto ai giudici di età inferiore alla data di riferimento stabilita per il passaggio al nuovo sistema, nei limiti in cui la disparità di trattamento che tale normativa comporta può essere giustificata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva.

5)

In circostanze come quelle del procedimento principale, il diritto dell’Unione non obbliga a concedere con efficacia retroattiva ai giudici discriminati un importo pari alla differenza tra la retribuzione effettivamente percepita e quella corrispondente al livello massimo della loro classe retributiva.

Spetta al giudice del rinvio verificare se sussistano tutti i presupposti stabiliti dalla giurisprudenza della Corte affinché, ai sensi del diritto dell’Unione, possa sorgere la responsabilità della Repubblica federale di Germania.

6)

Il diritto dell’Unione non osta a una norma nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che preveda l’obbligo per un magistrato nazionale di far valere un diritto a prestazioni pecuniarie che non discendono direttamente dalla legge entro un termine relativamente breve, ossia prima della fine dell’esercizio finanziario in corso, a condizione che tale norma rispetti i principi di equivalenza e di effettività. Spetta al giudice del rinvio verificare se tali condizioni siano soddisfatte nel procedimento principale.


(1)  GU C 86 del 23.3.2013.