29.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 93/16


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 13 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Maks Pen EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Sofia, in precedenza Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Sofia

(Causa C-18/13) (1)

(Fiscalità - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Detrazione dell’imposta assolta a monte - Prestazioni fornite - Controllo - Prestatore del servizio che non dispone delle risorse necessarie - Nozione di evasione fiscale - Obbligo di constatare d’ufficio l’evasione fiscale - Requisito della fornitura effettiva del servizio - Obbligo di tenere una contabilità sufficientemente dettagliata - Contenzioso - Divieto per il giudice di qualificare penalmente l’evasione e di aggravare la situazione del ricorrente)

2014/C 93/25

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia-grad

Parti

Ricorrente: Maks Pen EOOD

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Sofia, in precedenza Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Sofia

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale – Administrativen sad Sofia-grad – Interpretazione degli articoli 63, 178, paragrafo 1, lettera a), 226, paragrafo 1, punto 6, nonché 242 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) – Nozione di «frode fiscale» – Menzione sulla fattura di un fornitore che non dispone del personale, del materiale e degli attivi necessari per fornire il servizio – Assenza di prove contabili – Elaborazione di falsi documenti per giustificare la realizzazione della prestazione – Obbligo per il giudice nazionale di constatare d’ufficio l’esistenza di una frode fiscale – Condizionamento del diritto a detrazione alla fornitura effettiva di una prestazione – Esigenza del rispetto delle norme contabili internazionali per soddisfare i requisiti di una contabilità sufficientemente dettagliata al fine di permettere il controllo del diritto a detrazione – Necessità eventuale di apporre sulle fatture informazioni sulla fornitura effettiva del servizio – Legislazione nazionale che considera il servizio effettuato alla data della realizzazione dei presupposti necessari al riconoscimento dei ricavi derivanti dal suddetto servizio in conformità della pertinente legislazione

Dispositivo

1)

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che essa osta a che un soggetto passivo effettui la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto riportata nelle fatture emesse da un prestatore di servizi qualora risulti che il servizio è stato sì fornito, ma non da tale prestatore o dal suo subappaltatore — segnatamente perché costoro non disponevano del personale, delle risorse materiali e degli attivi necessari, le spese della prestazione non sono state contabilizzate nei loro registri e l’identità dei firmatari di taluni documenti a titolo di prestatori del servizio si è rivelata inesatta —, alla doppia condizione che tali fatti integrino un comportamento fraudolento e che sia stabilito, alla luce di elementi oggettivi forniti dalle autorità tributarie, che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione s’iscriveva in un’evasione, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

2)

Qualora abbiano l’obbligo o la facoltà di sollevare d’ufficio i motivi di diritto relativi a una norma imperativa del diritto nazionale, i giudici nazionali sono tenuti a fare altrettanto con riferimento a una norma del diritto dell’Unione come quella che impone alle autorità e ai giudici nazionali di negare il beneficio del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto ove sia dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che tale diritto è invocato fraudolentemente o abusivamente. Spetta a tali giudici, nella valutazione del carattere fraudolento o abusivo della pretesa di esercitare il diritto a detrazione, interpretare il diritto nazionale quanto più possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva 2006/112, così da realizzare il risultato perseguito da quest’ultima; ciò esige che essi facciano tutto quanto di loro competenza prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i suoi stessi criteri ermeneutici.

3)

La direttiva 2006/112, segnatamente il suo articolo 242, richiedendo a ogni soggetto passivo di tenere una contabilità sufficientemente dettagliata ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e del relativo controllo da parte dell’amministrazione tributaria, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che lo Stato membro interessato, nei limiti previsti dall’articolo 273 della stessa direttiva, imponga a ogni soggetto passivo di osservare in proposito la totalità delle norme contabili nazionali conformi ai principi contabili internazionali, purché i provvedimenti adottati in tal senso non vadano al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi di assicurare l’esatta riscossione dell’imposta e di evitare l’evasione. A tale riguardo, la direttiva 2006/112 osta a una disposizione nazionale secondo la quale il servizio è considerato prestato nel momento in cui ricorrono le condizioni per il riconoscimento dei proventi della prestazione.


(1)  GU C 79 del 16.3.2013.