29.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 93/16 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 13 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Maks Pen EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Sofia, in precedenza Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Sofia
(Causa C-18/13) (1)
(Fiscalità - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Detrazione dell’imposta assolta a monte - Prestazioni fornite - Controllo - Prestatore del servizio che non dispone delle risorse necessarie - Nozione di evasione fiscale - Obbligo di constatare d’ufficio l’evasione fiscale - Requisito della fornitura effettiva del servizio - Obbligo di tenere una contabilità sufficientemente dettagliata - Contenzioso - Divieto per il giudice di qualificare penalmente l’evasione e di aggravare la situazione del ricorrente)
2014/C 93/25
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad Sofia-grad
Parti
Ricorrente: Maks Pen EOOD
Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Sofia, in precedenza Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Sofia
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale – Administrativen sad Sofia-grad – Interpretazione degli articoli 63, 178, paragrafo 1, lettera a), 226, paragrafo 1, punto 6, nonché 242 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) – Nozione di «frode fiscale» – Menzione sulla fattura di un fornitore che non dispone del personale, del materiale e degli attivi necessari per fornire il servizio – Assenza di prove contabili – Elaborazione di falsi documenti per giustificare la realizzazione della prestazione – Obbligo per il giudice nazionale di constatare d’ufficio l’esistenza di una frode fiscale – Condizionamento del diritto a detrazione alla fornitura effettiva di una prestazione – Esigenza del rispetto delle norme contabili internazionali per soddisfare i requisiti di una contabilità sufficientemente dettagliata al fine di permettere il controllo del diritto a detrazione – Necessità eventuale di apporre sulle fatture informazioni sulla fornitura effettiva del servizio – Legislazione nazionale che considera il servizio effettuato alla data della realizzazione dei presupposti necessari al riconoscimento dei ricavi derivanti dal suddetto servizio in conformità della pertinente legislazione
Dispositivo
1) |
La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che essa osta a che un soggetto passivo effettui la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto riportata nelle fatture emesse da un prestatore di servizi qualora risulti che il servizio è stato sì fornito, ma non da tale prestatore o dal suo subappaltatore — segnatamente perché costoro non disponevano del personale, delle risorse materiali e degli attivi necessari, le spese della prestazione non sono state contabilizzate nei loro registri e l’identità dei firmatari di taluni documenti a titolo di prestatori del servizio si è rivelata inesatta —, alla doppia condizione che tali fatti integrino un comportamento fraudolento e che sia stabilito, alla luce di elementi oggettivi forniti dalle autorità tributarie, che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione s’iscriveva in un’evasione, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare. |
2) |
Qualora abbiano l’obbligo o la facoltà di sollevare d’ufficio i motivi di diritto relativi a una norma imperativa del diritto nazionale, i giudici nazionali sono tenuti a fare altrettanto con riferimento a una norma del diritto dell’Unione come quella che impone alle autorità e ai giudici nazionali di negare il beneficio del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto ove sia dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che tale diritto è invocato fraudolentemente o abusivamente. Spetta a tali giudici, nella valutazione del carattere fraudolento o abusivo della pretesa di esercitare il diritto a detrazione, interpretare il diritto nazionale quanto più possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva 2006/112, così da realizzare il risultato perseguito da quest’ultima; ciò esige che essi facciano tutto quanto di loro competenza prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i suoi stessi criteri ermeneutici. |
3) |
La direttiva 2006/112, segnatamente il suo articolo 242, richiedendo a ogni soggetto passivo di tenere una contabilità sufficientemente dettagliata ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e del relativo controllo da parte dell’amministrazione tributaria, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che lo Stato membro interessato, nei limiti previsti dall’articolo 273 della stessa direttiva, imponga a ogni soggetto passivo di osservare in proposito la totalità delle norme contabili nazionali conformi ai principi contabili internazionali, purché i provvedimenti adottati in tal senso non vadano al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi di assicurare l’esatta riscossione dell’imposta e di evitare l’evasione. A tale riguardo, la direttiva 2006/112 osta a una disposizione nazionale secondo la quale il servizio è considerato prestato nel momento in cui ricorrono le condizioni per il riconoscimento dei proventi della prestazione. |