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24.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 421/6 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tartu Ringkonnakohus — Estonia) — AS Baltic Agro/Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus
(Causa C-3/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Antidumping - Regolamento (CE) n. 661/2008 - Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia - Condizioni di esenzione - Articolo 3, paragrafo 1 - Primo cliente indipendente nell’Unione - Acquisto di fertilizzanti a base di nitrato di ammonio da parte di una società intermediaria - Svincolo delle merci - Domanda di annullamento delle dichiarazioni doganali - Decisione 2008/577/CE - Codice doganale - Articoli 66 e 220 - Errore - Regolamento (CEE) n. 2454/93 - Articolo 251 - Controllo a posteriori))
2014/C 421/08
Lingua processuale: l'estone
Giudice del rinvio
Tartu Ringkonnakohus
Parti
Ricorrente: AS Baltic Agro
Convenuto: Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus
Dispositivo
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1) |
L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 661/2008 del Consiglio, dell’8 luglio 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito ad un riesame delle misure in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, e un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, dev’essere interpretato nel senso che una società stabilita in uno Stato membro che abbia acquistato nitrato di ammonio di origine russa con l’intermediazione di un’altra società parimenti stabilita in uno Stato membro, per importarlo nell’Unione europea, non può essere considerata come il primo cliente indipendente nell’Unione europea, ai sensi di tale disposizione, e non può pertanto beneficiare dell’esenzione dal dazio antidumping definitivo istituita dal regolamento n. 661/2008 per detto nitrato di ammonio. |
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2) |
Gli articoli 66 e 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che un’autorità doganale proceda a contabilizzare a posteriori un dazio antidumping quando, come nella fattispecie di cui al procedimento principale, siano state presentate domande di invalidazione delle dichiarazioni doganali in base al rilievo che l’indicazione del destinatario ivi indicato era erronea e detta autorità abbia accettato tali dichiarazioni o abbia svolto un controllo successivamente alla ricezione di dette domande. |
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3) |
L’articolo 66 del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 1791/2006, e l’articolo 251 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 312/2009 della Commissione, del 16 aprile 2009, sono conformi al diritto fondamentale dell’uguaglianza di fronte alla legge sancito dall’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nell’ipotesi in cui, nel contesto della tariffa doganale comune di cui agli articoli 28 TFUE e 31 TFUE, dette disposizioni del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 1791/2006, e del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 312/2009, non consentano di invalidare, su domanda, una dichiarazione doganale erronea concedendo in tal modo il beneficio dell’esenzione dal dazio antidumping al destinatario che avrebbe potuto avvalersene se tale errore non si fosse verificato. |