Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 14 gennaio 2015 – Bolívar Cerezo / UAMI – Renovalia Energy (RENOVALIA)
(causa T‑166/12)
«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio denominativo comunitario RENOVALIA — Marchi denominativi nazionali anteriori RENOVA ENERGY e RENOVAENERGY — Diniego parziale di registrazione — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»
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1. |
Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione — Competenza del Tribunale — Ingiunzione rivolta all’Ufficio — Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65, § 6) (v. punto 16) |
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2. |
Ricorso di annullamento — Atto impugnato — Valutazione della legittimità in base alle informazioni disponibili al momento dell’adozione dell’atto (Art. 263 TFUE) (v. punti 21, 22, 24, 25) |
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 26 gennaio 2012 (procedimento R 663/2011‑1), relativo ad una procedura di opposizione fra la Renovalia Energy, SA e il sig. Juan Bolívar Cerezo.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il sig. Juan Bolívar Cerezo è condannato alle spese. |