16.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 79/21 |
Ricorso proposto il 27 dicembre 2012 — Yaqub/UAMI — Turchia (ATATURK)
(Causa T-580/12)
2013/C 79/37
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente J. Yaqub (Nottingham, Regno Unito) (rappresentante: J. Jenkins, Solicitor)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Repubblica di Turchia
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della seconda commissione di ricorso del 17 settembre 2012. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «ATATURK» per prodotti delle classi 3, 5, 25, 29, 30 e 32 (marchio comunitario 4 633 434)
Titolare del marchio comunitario: il ricorrente
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la Repubblica di Turchia
Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: la domanda di dichiarazione di nullità era fondata sugli impedimenti alla registrazione di cui all'articolo 52, paragrafo1, lettera a) in combinato disposto con gli articoli 7, paragrafo 1, lettere b) e f) del regolamento del Consiglio n. 207/2009
Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità
Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso
Motivi dedotti: violazione del regolamento n. 207/2009.