16.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 46/19 |
Ricorso proposto il 7 dicembre 2012 — IBSolution/UAMI — IBS (IBSolution)
(Causa T-533/12)
2013/C 46/35
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: IBSolution GmbH (Neckarsulm, Germania) (rappresentante: avv. F. Ekey)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: IBS AB (Solna, Svezia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare che il ricorso è fondato; |
— |
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 21 settembre 2012, nel procedimento R 771/2011-2; |
— |
modificare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 21 settembre 2012, nel procedimento R 771/2011-2, accogliendo la domanda di registrazione di marchio; e |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «IBSolution», per servizi delle classi 35, 41 e 42 — domanda di marchio comunitario n. 8421877
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione della domanda di marchio comunitario n. 38729 del marchio figurativo «IBS», per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 41 e 42
Decisione della divisione d’opposizione: parziale accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.