26.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 26/67 |
Ricorso proposto il 27 novembre 2012 — mobile.international/UAMI-Commissione (PL mobile.eu)
(Causa T-519/12)
2013/C 26/132
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: mobile.international GmbH (Kleinmachnow, Germania) (rappresentante: avv. T. Lührig)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 6 settembre 2012, procedimento R 1401/2011-1, per i seguenti beni e servizi; |
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Classe 9: Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione e gli elaboratori elettronici; periferiche di computer (nei limiti in cui rientrano nella classe 9); tutti i beni succitati unicamente in relazione ad un mercato on-line per la vendita e l’acquisto di autoveicoli, rimorchi e accessori per autoveicoli. |
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Classe 16: Carta, cartone e prodotti in queste materie (nei limiti in cui rientrano nella classe 16), stampati; fotografie; cartoleria; macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale per l'istruzione o l'insegnamento (nei limiti in cui rientrano nella classe 16); materie plastiche per l'imballaggio, ovvero involucri, sacchi e sacchetti di plastica e pellicole plastiche; tutti i beni succitati in relazione unicamente ad un mercato on-line per la vendita e l’acquisto di autoveicoli, rimorchi e accessori per autoveicoli. |
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Classe 35: Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; tutti i beni succitati in relazione unicamente ad un mercato on-line per la vendita e l’acquisto di autoveicoli, rimorchi e accessori per autoveicoli. |
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Classe 36: Assicurazioni; intermediazione assicurativa; affari finanziari; agenzie di credito; affari monetari; affari immobiliari; tutti i beni succitati in relazione unicamente ad un mercato on-line per la vendita e l’acquisto di autoveicoli, rimorchi e accessori per autoveicoli. |
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Classe 38: Telecomunicazioni, in particolare servizi Internet; raccolta, elaborazione e trasmissione di messaggi, di informazioni, di immagini e di testi; trasmissione elettronica di annunci; tutti i beni succitati in relazione unicamente ad un mercato on-line per la vendita e l’acquisto di autoveicoli, rimorchi e accessori per autoveicoli. |
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Classe 42: Servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; servizi di analisi e di ricerche industriali; progettazione e sviluppo di hardware e software, noleggio di software; messa a disposizione di motori di ricerca Internet; tutti i beni succitati in relazione unicamente ad un mercato on-line per la vendita e l’acquisto di autoveicoli, rimorchi e accessori per autoveicoli. |
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in subordine, annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 6 settembre 2012, procedimento R 1401/2011-1, per i servizi delle classi 35, 38 e 42 nella misura sopra indicata; |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «PL mobile.eu» per beni e servizi delle classi 9, 16, 35, 36, 38 e 42- marchio comunitario n. 8 307 779
Titolare del marchio comunitario: la ricorrente
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la Commissione europea
Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: il marchio comunitario costituirebbe un’imitazione araldica dello stemma dell’Unione europea
Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda
Decisione della commissione di ricorso: la decisione della divisione di opposizione è stata annullata e il marchio comunitario è stato dichiarato nullo
Motivi dedotti:
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violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con l’articolo 6 della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, |
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violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 207/2009, |
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violazione del principio del legittimo affidamento. |