2.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 32/21 |
Ricorso proposto il 27 novembre 2012 — Spirlea/Commissione
(Causa T-518/12)
2013/C 32/33
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Darius Nicolai Spirlea (Capezzano Pianore, Italia) e Mihaela Spirlea (Capezzano Pianore) (rappresentanti: avv.ti V. Foerster e T. Pahl)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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accogliere il presente ricorso promosso in base all’articolo 263 TFUE; |
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dichiarare il ricorso ricevibile nonché |
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dichiarare il ricorso fondato e dichiarare quindi che la Commissione ha violato le forme sostanziali e varie disposizioni di diritto sostanziale; |
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annullare, su tali basi, la decisione del 27 settembre 2012 con cui la convenuta ha concluso la procedura pilota dell’Unione n. 2070/11/SNCO [ref.: Ares (2012) 1135073]; |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso i ricorrenti deducono tre motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sulla creazione di una procedura pilota dell’Unione senza alcun fondamento normativo (articoli 290 e 291 TFUE)
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2) |
Secondo motivo, vertente sulla violazione della Comunicazione della Commissione, del 20 marzo 2002, al Parlamento europeo e al mediatore europeo relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario (1).
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3) |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione
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(1) GU C 244, pag. 5.
(2) Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 324, pag. 121).