2.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/20


Ricorso proposto il 23 novembre 2012 — Alro/Commissione

(Causa T-517/12)

2013/C 32/32

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alro SA (Slatina, Romania) (rappresentanti: C. Quigley, QC, O. Bretz, Solicitor, e S. Verschuur, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione, del 26 aprile 2012, di avviare, conformemente all’articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 659/1999 (1) del Consiglio, un procedimento di indagine formale per un presunto aiuto di Stato illegale concesso dalla Romania, attraverso il suo controllo della Hidroelectrica S.A. (in prosieguo: la «Hidroelectrica»), a favore della ALRO sotto forma di tariffe agevolate per l’acquisto di energia elettrica mediante un contratto concluso nel 2005 e le sue successive modifiche;

in subordine, annullare la citata decisione del 26 aprile 2012 nei limiti in cui si applica al periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2009;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1)

Primo motivo, vertente su un errore materiale di diritto

Nell’ambito del primo motivo, con cui si deduce che la Commissione è incorsa in un errore materiale di diritto riguardo alla portata dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la ALRO intende dimostrare che la Commissione non ha applicato adeguatamente i requisiti in materia di imputabilità, quali risultano dalla sentenza Francia/Commissione (C-482/99, Racc. 2002, pag. I-4397; in prosieguo: la «sentenza Stardust Marine»). In particolare, la Commissione ha voluto fondare le proprie analisi unicamente su indizi «organici». Orbene, la ALRO intende dimostrare che anche i requisiti esposti nella sentenza Stardust Marine impongono alla Commissione di dimostrare l’esistenza di altri indizi sostanziali, dal momento che gli indizi «organici», considerati isolatamente, non sono sufficienti a dimostrare l’imputabilità.

2)

Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione

Nell’ambito del secondo motivo, con cui si deduce che la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione giungendo alla conclusione che le azioni della Hidroelectrica erano imputabili allo Stato rumeno, la ALRO intende dimostrare che la Commissione non ha analizzato correttamente la struttura di governance della Hidroelectrica e l’impatto di detta struttura sul processo decisionale di tale organizzazione. In secondo luogo, la ALRO intende illustrare perché la Commissione è incorsa in errore nel paragonare il contratto della ALRO all’accordo tra la Hidroelectrica e la ArcelorMittal. In terzo luogo, la ricorrente intende dimostrare perché il decreto ministeriale n. 445/2009 è irrilevante nell’ambito dell’analisi della Commissione e perché i suoi riferimenti alle informazioni pubblicate sulla stampa nel 2010 non sono sufficienti per raggiungere la soglia probatoria necessaria per dimostrare l’imputabilità.

3)

Terzo motivo, vertente su un difetto di motivazione

Nell’ambito del terzo motivo, la ALRO intende dimostrare che la Commissione non ha fornito un’adeguata motivazione dei punti invocati (come esposti nel precedente paragrafo), e ha dunque violato i requisiti di cui all’articolo 296 TFUE. Una tale motivazione è necessaria per consentire al Tribunale di esaminare la legittimità di una decisione e per fornire alle parti interessate le informazioni necessarie affinché esse possano valutare la fondatezza o meno della decisione. Come indicato più dettagliatamente in tale ricorso, la decisione impugnata non soddisfa tale requisito.


(1)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1)