26.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 26/60


Ricorso proposto il 15 novembre 2012 — Ryanair/Commissione europea

(Causa T-500/12)

2013/C 26/120

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: B. Kennelly, barrister, E. Vahida e I. Metaxas-Maragkidis, lawyers)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l’articolo 1 della decisione della Commissione del 25 luglio 2012, adottata nel caso dell’aiuto di Stato SA.29064 (20011/C ex 2011/NN), secondo la quale le tariffe differenziate applicate per la tassa irlandese sul trasporto aereo («ATT») tra il 30 marzo 2009 e il 1o marzo 2011 costituivano un aiuto di Stato illegittimo, incompatibile con l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE;

annullare gli articoli 4, 5 e 6 della stessa decisione; e

condannare la convenuta alle spese della presente causa, incluse quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1)

Primo motivo, vertente sull’errore di diritto commesso dalla Commissione nel concludere che la tariffa di EUR 10 applicata per la ATT fosse la tariffa «standard»«normale» o legittima, nonostante tale tariffa più elevata fosse stata sempre illegittima secondo il diritto dell’Unione europea.

2)

Secondo motivo, vertente sui manifesti errori di valutazione dei vantaggi attribuiti in materia di ATT commessi dalla Commissione nel concludere che Ryanair e Aer Arann si trovassero nella stessa situazione rispetto al vantaggio economico e concorrenziale attribuito dalla ATT, nell’omettere del tutto di considerare i particolari effetti della ATT sulla concorrenza tra Ryanair e Aer Lingus, nel valutare erroneamente il presunto vantaggio conseguito da Ryanair rispetto agli altri vettori non irlandesi e nell’ignorare il danno subito da Ryanair in conseguenza degli effetti positivi dell’ATT per i concorrenti di Ryanair.

3)

Terzo motivo, vertente sui manifesti errori di valutazione commessi dalla Commissione in relazione alla decisione di recupero, nel privare l’Irlanda del necessario potere di valutare discrezionalmente in che misura l’aiuto di Stato distorceva la concorrenza e di ripristinare di conseguenza la situazione antecedente, nell’omettere di valutare la rilevanza della capacità delle compagnie aeree in questione di far gravare l’ATT sui loro clienti e nel trascurare le distorsioni della concorrenza che sorgeranno in conseguenza del combinarsi della decisione di recupero e del presunto diritto alla restituzione spettante alle compagnie aeree «beneficiarie» in base al diritto dell’Unione europea e al diritto irlandese.

4)

Quarto motivo, vertente sulla mancata notifica a Ryanair, da parte della Commissione, della decisione di recupero, come richiesto dall’articolo 6 del regolamento (EC) n. 659/1999 del Consiglio (1), e dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

5)

Quinto motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, del suo obbligo di motivazione, per aver omesso di chiarire come la tariffa di EUR 10, contrariamente alla giurisprudenza consolidata, potesse essere illegittima secondo il diritto dell’Unione europea e allo stesso tempo costituire il «normale» e «legittimo» parametro, e di analizzare gli effetti economici e concorrenziali della misura in questione.


(1)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).