1.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 373/11 |
Ricorso proposto il 5 ottobre 2012 — Global Steel Wire/Commissione
(Causa T-438/12)
2012/C 373/17
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Global Steel Wire, SA (Cerdanyola del Vallés, Spagna) (rappresentanti: avv.ti F. González Díaz e P. Herrero Prieto)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare, ai sensi dell’articolo 264 TFUE, la decisione della Commissione europea del 25 luglio 2012, caso COMP/38.344 — Acciaio da precompressione; |
— |
chiedere alla Commissione, conformemente agli articoli 24 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e 64, paragrafo 3, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale, di fornire i documenti, i calcoli e gli altri elementi di fatto e/o di diritto che le sono serviti come base per accogliere le domande di incapacità contributiva della Proderac, della CB, dell’ITAS, dell’OriMartin, della Siderúrgica Latina Martin e/o riduzione dell’importo dell’ammenda dell’ArcelorMittal; |
— |
in ogni caso, condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso è diretto avverso la decisione della Commissione europea recante rigetto della domanda di incapacità contributiva e/o dilazione di pagamento con esenzione dal costituire una garanzia bancaria, domanda presentata alla Commissione dalla ricorrente.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1) |
Primo motivo, vertente su errori di fatto e di diritto commessi nel valutare la capacità contributiva della ricorrente per far fronte al pagamento dell’ammenda. |
2) |
Secondo motivo, vertente su errori di fatto e di diritto commessi nel valutare la capacità contributiva degli azionisti della ricorrente. |
3) |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione, in quanto, rispetto ad altre imprese del settore, la Commissione ha riconosciuto una situazione di incapacità contributiva, ridotto l’importo dell’ammenda o esentato dal costituire una garanzia. |
4) |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa.
|